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martedì 10 marzo 2015 22:27

INAIL: IL SOCIO AMMINISTRATORE UNICO È SOGGETTO ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L’INAIL, con la Nota n. 1501 del 27 febbraio 2015, in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito la sussistenza dell’obbligo assicurativo anche per il socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative. In particolare, l’Istituto precisa che la sussistenza dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sussiste in ragione del principio giurisprudenziale di c.d. “dipendenza funzionale”, il quale va considerato slegato dal concetto di rapporto di lavoro dipendente.

PREMESSA

Al fine di chiarire i presupposti in materia di obbligo assicurativo da parte del soggetto che rivesta il ruolo di socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative, l’INAIL parte da un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Nello specifico, il medesimo Ordine prende le mosse dalla contestazione della sussistenza dell’assoggettamento obbligatorio in parola contestando la mancanza del requisito della “dipendenza funzionale”, coniato dalla giurisprudenza, il quale richiederebbe un legame tra datore di lavoro e lavoratore, di natura subordinata.

Preme evidenziare come l’istituto assicurativo, nel corso degli anni, e quindi precedentemente a quanto chiarito con la presente nota, ha sempre ritenuto obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni anche per la tipologia di soggetti in esame, non escludendoli da tale versamento.

Con la nota in esame, l’INAIL provvede a indicare le motivazioni sulla base delle quali il socio amministratore unico non può dirsi escluso dal versamento obbligatorio.

I CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

L’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro, a fronte di specifico quesito, provvede, con la Nota n. 1501 del 27 febbraio 2015, a chiarire i presupposti normativi sulla base dei quali deve considerarsi obbligatorio l’assoggettamento al versamento assicurativo anche per il socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative.

In particolare, l’INAIL sottolinea come l’obbligo debba considerarsi sussistente in tutti i casi in cui il soggetto svolga “(…) un’attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità. (…)”

Lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore viene definita, oggi come in passato, per mezzo del concetto di “dipendenza funzionale”. È proprio tale concetto, di matrice giurisprudenziale, ad aver rappresentato il motivo scaturente dei dubbi in merito all’assicurabilità del socio amministratore unico.

Se è vero, infatti, che tale categoria di soggetti svolge sicuramente una qualche attività all’interno della società cui si riferisce, è altrettanto vero che non possa considerarsi presente nei suoi confronti alcun vincolo di dipendenza funzionale, per l’ovvia ed incontestabile ragione che risulta insussistente un rapporto gerarchico tra l’amministratore socio unico e se stesso.

L’INAIL, in tale ambito, precisa che la dipendenza funzionale, come concetto introdotto dalla giurisprudenza fin dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 2533 del 1981,

(…) non richiede che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, ma vuole significare lo svolgimento di un’attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all’interno dell’organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti. (…)”

In aggiunta, ai fini dell’obbligo assicurativo non deve considerarsi nemmeno rilevante la natura dell’assetto proprietario, né tantomeno la sussistenza di un compenso nei confronti del socio amministratore unico, in ragione della sua partecipazione agli utili.

Tale estensione rispetto al concetto letterale di dipendenza funzionale, per quanto appaia un po’ forzato, si giustifica a detta dell’Istituto, in ragione del fine che lo stesso persegue, ossia la tutela nei confronti del soggetto il quale, indipendentemente dal fatto che svolga una prestazione di lavoro dipendente e dalla qualifica rivestita, svolga una specifica mansione.

In definitiva, il socio amministratore unico che si trovi a svolgere un’attività manuale tra quelle indicate nell’art. 1 del DPR n. 1124/1965, dovrà sempre considerarsi soggetto all’obbligo assicurativo, nella misura in cui l’attività da lui svolta risulti necessaria al perseguimento dello scopo sociale, conformemente alle direttive della società stessa e della sua organizzazione.