Leggi notizia

mercoledì 03 agosto 2016 13:15

Cassazione. Il contribuente deve controllare l’effettiva esecuzione dell’incarico di presentazione della dichiarazione dei redditi

Il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di aver delegato un commercialista delle adempienze ai propri doveri. A chiarirlo la Cassazione, ordinanza 13709/2016.

I giudici hanno rigettato il ricorso del contribuente decretando la legittimità dell’atto, anche sotto il profilo formale, poiché, in tema di accertamento tributario, ai sensi del DPR 600/1973, articolo 42, commi 1 e 3, “gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del compatto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 201”. Inoltre, l’arresto in commento si inserisce in quel panorama giudiziale afferente il caso in cui la comminatoria di sanzioni fiscali si riverbera nell’ambito di un rapporto contrattuale tra cliente e professionista, spesso segnato dalla mancata o imperfetta prestazione del secondo nell’esecuzione dell’obbligazione negoziale “di mezzi” o “di risultato” convenuta intorno a un adempimento di carattere fiscale. Altra questione affrontata, infatti, è quella sulla responsabilità del contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione laddove abbia affidato l’incarico a un professionista. Sul punto la posizione della giurisprudenza è pacifica: “la violazione delle norme tributarie suscettibile di sanzione da parte della legge richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa, il contribuente, a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture obbligatorie, non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.