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lunedì 15 marzo 2010 11:29

Spese sostenute in favore di agenti e fornitori non sono considerate spese di rappresentanza

L’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti con la norma di comportamento n. 177 del 03.03.2010, ritiene che le spese di ospitalità (vitto, alloggio e viaggio) sostenute, per finalità diverse dalla promozione e dalle pubbliche relazioni, a favore di soggetti diversi dai clienti e dai potenziali clienti non devono essere considerate spese di rappresentanza.

Con la citata norma    di comportamento, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti illustra il trattamento fiscale applicabile a tali spese, che deve essere individuato in base al principio di inerenza di cui all’art. 109 TUIR e alle regole di detrazione dell’IVA di cui all’art. 19, comma 1, del decreto IVA.

In particolare, nel caso dell’ospitalità offerta a fornitori, agenti e rappresentanti, di norma la finalità perseguita è quella di una migliore economicità nella gestione degli affari dell’azienda e, per questo motivo, la spesa va in genere ricondotta tra gli oneri di gestione inerenti all’attività dell’impresa qualora sia possibile provare che gli stessi siano correlati in senso ampio all’impresa in quanto tale, con la conseguente detraibilità dell’IVA e deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi.

Poiché, peraltro, non si può escludere a priori che anche nelle offerte di ospitalità a favore di soggetti diversi dai clienti possano ravvisarsi finalità di pubbliche relazioni, ogni qual volta esse siano finalizzate esclusivamente a fornire una positiva immagine dell’azienda, allora in tale ipotesi gli oneri possono essere qualificati come spese di rappresentanza, con conseguente applicazione dell’indetraibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 19-bis 1, lettera h, D.P.R. n. 633/1972, e della specifica disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi dall’art. 108 TUIR.