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giovedì 08 marzo 2012 22:47

Milleproroghe ecco le novità inserite in sede di conversione

Il decreto Milleproroghe (D.L. n. 216/2011) si avvia al traguardo della conversione in legge con alcune importanti novità. Il testo si arricchisce di alcune disposizioni che correggono, “in corsa”, alcune norme introdotte con le precedenti manovre; accanto alle limature di alcune proroghe contenute nel testo originario del decreto.

Rispetto alla versione originaria del decreto, di seguito, si riporta una carrellata delle principali novità introdotte in sede di conversione.


Ammortizzatori sociali in deroga - Estensione della proroga
(art. 6, commi 1 e 2)
Confermate a tutto il 2012 le proroghe degli ammortizzatori sociali. In aggiunta, viene estesa al 2012 la possibilità di emanare, in via eccezionale, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi (art. 1, comma 1, D.M. Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477).
Riforma del sistema pensionistico - Correzioni al decreto Monti
(art. 6, commi 2-bis, 2-undecies e 6-bis)
Con riferimento alla riforma del sistema previdenziale emanata con l’art. 24, D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Monti) viene previsto che:
1) il termine per l’emanazione del decreto ministeriale che regolerà l’applicazione dei vecchi requisiti pensionistici per particolari categorie di lavoratori (art. 24, comma 14, D.L. n. 201/2011) è prorogato al 30 giugno 2012;
2) tra i lavoratori per cui vale la suddetta eccezione sono inclusi anche i c.d. “esodati” e “precoci” e cioè quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter, c.p.p., o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011;
3) con riferimento ad i lavoratori cui si applica la suddetta eccezione di cui all’art. 24,comma 14, lettera c), D.L. n. 201/2011 (lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà), passa da 59 anni a 60 anni il limite entro cui gli interessati restano a carico dei fondi di solidarietà di cui sopra, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.
Per il finanziamento delle predette norme si provvederà all’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati. Inoltre viene disposto che, se dal monitoraggio effettuato, dovesse risultare raggiunto il limite massimo di risorse disponibili, le ulteriori domande relative ai soggetti di cui al punto 2 precedente, potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, solo a condizione che, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24, legge n. 88/1989), considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il Tfr, nonché il contributo dovuto al Fondo di rotazione (art. 25, comma 4, legge n. 845/1978) in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
Viene anche previsto che l’eccezione di cui all’art. 24, comma 14, D.L. n. 201/2011, di cui si è detto sopra, riguarda anche i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave i quali maturano, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica.
Infine, l’efficacia dei trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 5/2009 a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL ai fini del conseguimento dei benefici per i lavoratori esposti all’amianto viene prorogata con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 216/2011, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data.
I benefici decadono, con obbligo di restituzione integrale delle somme percepite, se gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato,accertati con sentenza definitiva.
Esercizio attività medica intramuraria - Riduzione della proroga
(art. 10, comma 3)
La proroga per l’esercizio della professione intramuraria in strutture private, al fine di consentire alle Regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di idonee strutture sanitarie, fissata in un primo momento al 31 dicembre 2014, viene anticipata al 30 giugno 2012.
Personale della sanità - proroghe di ammortizzatori sociali
(art. 10, comma 6-quinquies)

Prorogate al 2012 le disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (art. 1, commi 6-8, D.L. n. 108/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2002), applicabili ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale (art. 7, comma 41, legge n. 289/2002).
Sempre al 31 dicembre 2012 viene spostato il termine per la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, per gli enti non commerciali che hanno sede in Molise, Sicilia e Puglia.
SISTRI - Modifiche
(art. 13, comma 3)

Confermato al 2 aprile 2012 lo slittamento del termine di entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Però, viene ora previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per la gestione del SISTRI, la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest’ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Inoltre il termine per emanare il decreto per garantire un adeguato periodo transitorio non può essere antecedente al 30 giugno 2012 (al posto del 1° giugno 2012) per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti (art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011).
Resta confermato al 2 luglio 2012 lo slittamento del termine entro il quale sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al SISTRI, gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Concessioni demaniali - Proroga
(art. 13-bis)

Viene prevista la proroga al 31 dicembre 2012 delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011.
Finanziamenti agevolati - Slittamento
(art. 22, comma 1-bis)

Slitta la 31 dicembre 2012 il termine entro cui possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 80% (invece del precedente 40%) degli investimenti ammessi.
Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga, l’agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote dei contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Diritto d’autore - Estensione del termine per non incorrere in sanzioni per violazioni
(art. 22-bis)

In materia di diritto d’autore, esteso da 5 a 15 anni il periodo valido per non rispondere della violazione del diritto d’autore per i prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale in pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione.
In particolare, viene disposto che i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei quindici (invece dei precedenti cinque) anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
Riscossione - Modifiche al D.L. sviluppo
(art. 29, comma 5-bis)

Previsto che l’abrogazione delle vecchie disposizioni in materia di riscossione per i comuni a seguito dell’emanazione delle nuove regole ad opera del D.L. n. 70/2011 (art. 7, commi gg-ter-gg-septies) acquisti efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle suddette nuove disposizioni.
Detrazione per carichi di famiglia soggetti non residenti - Proroga al 2012
(art. 29, commi 6-bis e 6-ter)

Prorogate a tutto il 2012 le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) per i non residenti che dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
La detrazione relativa all’anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2013.
Rivalutazione beni d’impresa - Estensione del termine per le aree fabbricabili
(art. 29, comma 8-ter)

In materia di rivalutazione dei beni delle imprese di cui agli articoli 10-15, legge n. 342/2000, con specifico riferimento alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, viene spostato da 5 a 10 anni il termine, successivo alla rivalutazione, per l’utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente.
Bingo e giochi pubblici - Modifica della proroga
(art. 29, comma 11)

Passa dal 31 dicembre 2012 a nove mesi la proroga per la sperimentazione in materia di Bingo.
Revisione dei costi della politica - Slittamento
(art. 29, comma 11-bis)

Le disposizioni in materia di riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali di cui all’art. 16 del D.L. n. 138/2011, slittano di nove mesi
Imposta unica sulle scommesse - nuovi termini per i versamenti
(art. 29, comma 12-bis)

A decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell’anno successivo, con riferimento all’imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all’imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno.
Addizionale comunale IRPEF - Effetto retroattivo
(art. 29, comma 14)

Per evitare problemi applicativi, la proroga per l’anno di imposta 2011 del termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF al 31 dicembre 2011 viene attuata in deroga allo Statuto dei contribuenti (legge n. 212/2000). Quindi, tale proroga acquista effetto retroattivo.
Proroga adempimenti tributari - Estensione dei territori interessati
(art. 29, commi 15 e 15-bis)

La proroga adempimenti tributari viene estesa anche alla provincia di Livorno,al territorio di Ginosa e alla frazione di Metaponto del comune di Bernalda.
Inoltre, viene disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
Chiusura liti pendenti - Riapertura termini
(art. 29, comma 16-bis)

Riaperta la sanatoria della chiusura delle liti pendenti di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Ora possono essere sanate le pendenti alla data del 31 dicembre 2011, purché il versamento dell’importo dovuto venga effettuato entro il 31 marzo 2012.
Finanza locale - Deroghe alla fissazione delle tasse automobilistiche e approvazione dei bilanci di previsione
(art. 29, comma 16-ter)

Limitatamente all’anno 2012, gli importi delle tasse automobilistiche possono essere determinati dalle regioni con propri provvedimenti entro il 31 dicembre 2011.
Bilancio enti locali - proroga dell’approvazione
(art. 29, comma 16-quater)

Slitta al 30 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali.
Agevolazioni per il rientro dei cervelli - Estensione del periodo interessato
(art. 29, comma 16-quinquies)

Le agevolazioni previste per il rientro dei cervelli in Italia di cui alla legge n. 238/2010 si applicano fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 (prima delle modifiche la scadenza era fissata al 31 dicembre 2013). Inoltre, viene disposto che hanno diritto ai benefici i cittadini dell'Unione europea che, a partire dalla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti (in precedenza, la norma fissava il possesso dei requisiti alla data del 20 gennaio 2009).
Agevolazioni fiscali per i lavoratori transfrontalieri - Modifiche
(art. 29, commi 16-sexies e 16-septies)

Modificata l’esenzione prevista per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Con le modifiche apportate viene previsto che tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo eccedente 8.000 euro;
b) per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro.
Ai fini della determinazione della misura dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui sopra.
Casse previdenziali professionisti - proroga del termine per l’approvazione delle delibere di riequilibrio
(art. 29, comma 16-novies)

Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici e tenendo conto delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 201/2011, slitta al 30 settembre 2012 (dal 30 giugno 2012) il termine adottare le misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
Commissione tributaria centrale - Proroga del termine per esaurire l’attività
(art. 29, comma 16-decies)

Slitta al 31 dicembre 2012 il termine concesso alla Commissione tributaria centrale per esaurire la propria attività.
Per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate all’art. 3, comma 2-bis, lettera a), D.L. n. 40/2010 ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
Imprese assicurative - Valutazione titoli UE
(art. 29, comma 16-terdecies)

La possibilità per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da Stati dell’Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, viene prorogata fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (c.d. “Direttiva Solvency II”).
A tal fine la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole non vale alle imprese di assicurazione di cui all’art. 91, comma 2 D.Lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private).
Inoltre, a far data dall’esercizio 2012, sono abrogate le disposizioni che prevedono:
- l’emanazione da parte dell’ISVAP delle modalità attuative delle suddette norme, ormai non più applicabili alle imprese di assicurazioni (art. 15, comma 14, D.L. n. 185/2008);
- l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle suddette disposizioni ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale (art. 15, comma 15, D.L. n. 185/2008);
- la possibilità di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea (art. 15, comma 15-bis, D.L. n. 185/2008);
- la permanenza nell’ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione della disposizione di cui al punto precedente (art. 15, comma 15-ter, D.L. n. 185/2008).
A seguito delle suddette modifiche, viene introdotta una specifica disciplina per le imprese di assicurazione che prevede:
- a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva n. 2009/138/CE, le suddette imprese possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
- se si avvalgono della facoltà di cui al punto precedente, devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle predette disposizioni e i valori di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferi ore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi;
- ai fini della verifica della solvibilità corretta, a partire dall’esercizio 2012 e sino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della citata direttiva n. 2009/138/CE le imprese possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio; Le nuove disposizioni saranno attuate con apposito regolamento dell’ISVAP.

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