Leggi notizia

mercoledì 15 gennaio 2014 22:55

Settore marittimo e del volo: passa all’Inps gestione malattia

Dal 1° gennaio di quest'anno i contributi per l'assicurazione malattia e maternità dei lavoratori del settore marittimo e di volo devono essere versati all'Inps, che subentra all'Inail in base a quanto previsto dalla Legge 99/2013.

Sarà anche l'Inps che erogherà ai lavoratori interessati le relative prestazioni economiche. I contributi per malattia e maternità sono dovuti per i marittimi componenti l'equipaggio della nave e per gli altri lavoratori comunque imbarcati per il servizio della nave; per i piloti, gli assistenti di volo, il personale tecnico di cabina sugli aeromobili e gli addetti agli uffici delle società di navigazione sono dovuti i soli contributi di maternità. Le prestazioni erogate dall'Inps sono le stesse che venivano in precedenza erogate dall'Ipsema e successivamente, dopo lo scioglimento dell'Istituto, dall'Inail. Tra di esse, l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale insorta durante l'imbarco e che impedisce la prosecuzione della navigazione, che spetta nella misura del 75% della retribuzione per un periodo non superiore ad 1 anno. Il lavoratore deve trasmettere all'Inps ed al datore di lavoro,con raccomandata a/r, la denuncia di malattia con il rapporto medico entro 48 ore, mentre il comandante della nave deve provvedere allo sbarco e comunicare all'Inps i dati retributivi del lavoratore. Un istituto caratteristico del settore marittimo è l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, che si manifesta cioè entro 28 giorni dallo sbarco: spetta sempre nella misura del 75% della retribuzione agli equipaggi delle navi da traffico con ruolo di equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle navi di stazza lorda superiori alle 200 tonnellate addette alla pesca fuori dal Mediterraneo. Inoltre i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto anche alla indennità giornaliera per una malattia che si manifesti dopo il 28° giorno ed entro il 180° dallo sbarco. Tra le altre prestazioni spettanti, i congedi di maternità e paternità, quelli parentali, i permessi e congedi per assistenza a disabili. Rimane invece ferma la competenza dell'Inail quando la temporanea inidoneità all'imbarco e' conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.