domenica 04 dicembre 2011 23:17
Fondazione Studi Consulenti del lavoro - Lavoro nero: ne risponde anche il lavoratore ?
La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro si è recentemente espressa in ordine alla posizione del lavoratore in caso di pagamenti in nero erogati dal datore di lavoro. In merito sembra superata la precedente tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione che affermava la responsabilità del solo datore di lavoro.
Sul punto, la Fondazione ricorda come nel caso di remunerazione riferibile ad una attività riconducibile a lavoro dipendente, l’articolo 24 del DPR n. 600/1973 preveda obbligatoriamente l’effettuazione e il versamento della ritenuta Irpef a titolo d’acconto, da parte del soggetto che effettua il pagamento e che, in linea di principio, si è avvalso della prestazione del lavoratore. Inoltre, in base all’art. 35 del DPR. n. 602 del 1973, “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”.
Sarebbe poi il lavoratore, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, del tutto estraneo alla tassazione della propria retribuzione essendo compito esclusivo del datore di assoggettare a ritenuta il relativo importo.
Tuttavia la Corte in più occasioni ha stabilito che anche il lavoratore è correo, dovendo provvedere ad assoggettare a tassazione la retribuzione percepita pure in assenza di ritenuta da parte del datore, ovvero in caso di pagamenti in nero.
E a tale proposito la Fondazione Studi cita la sentenza n. 09897/11 del 17/02/2011 della Corte di Cassazione che ha fornito importanti elementi di riferimento. In particolare la suprema Corte ha appurato che
- è del tutto irrilevante se tra datore e lavoratore vi fosse un accordo per non assoggettare a tassazione le somme percepite;
- è del tutto irrilevante che il lavoro prestato fosse l’unico lavoro svolto dall’interessata nel corso dell’anno;
- è del tutto irrilevante che l’interessata in buona fede ritenesse che le somme non dovessero essere indicate in dichiarazione dei redditi.
Infine, la Corte, richiamando sul punto una propria precedente pronunzia, ricorda come “in caso di mancato pagamento della ritenuta d’acconto da parte del lavoratore, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente”.
L’intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituito, il quale è specificamente gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo.
Sono, dunque da considerarsi superate le conclusioni della precedente giurisprudenza (Cassazione n. 12991/1999; 13664/1999) che ha affermato la responsabilità unicamente del datore di lavoro.







