mercoledì 01 febbraio 2012 22:35
Reti di imprese e contratto di rete
I contratti di rete tra imprese sono sintetizzabili nella valorizzazione dell’autonomia privata delle imprese, e nella realizzazione di uno strumento “leggero e flessibile” privo dei costi conseguenti al riconoscimento di una soggettività giuridica.
In particolare si realizzano forme di collaborazione tra imprese, mantenendo l’autonomia dei singoli partecipanti. Appare quindi evidente che questo sistema si differenzia a sostanzialmente dai Consorzi tra imprese e dai gruppi di società, dove invece si è in presenza di un controllo che si traduce in direzione e coordinamento.
Nel contratto di rete non vi sono, inoltre, elementi tali da riconoscere una soggettività giuridica anche se è necessario prevedere un fondo destinato e un organo comune che deve gestire il fondo. Non è nemmeno prevista come essenziale una sede. Si può dunque affermare che la rete non è un soggetto giuridico, quindi non ha una partita IVA, ha però un codice fiscale.
Sotto il profilo tributario vale evidenziare come il contratto di rete debba essere «preventivamente asseverato» da parte di organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del ministero dell’economia e delle finanze. (art.. 42 comma 2-quater D.L. 78/2000) ed in via sussidiaria da organismi pubblici individuati con il medesimo provvedimento.
Il D.M. 25 febbraio 2011 ha inoltre stabilito che «sono abilitati a rilasciare l’asseverazione del programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello Nazionale dell’Economia e del Lavoro espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e territori».
L’asseverazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti richiesti per la fruizione dell’incentivo fiscale ossia la dimostrazione dell’esistenza degli elementi propri del contratto di rete (art. 3 comma 4 ter DL 5/2009), nonché dei relativi requisiti di partecipazione in capo ai sottoscrittori, oggetto di verifica preventiva da parte degli organismi asseveratori. Una quota di utili (o tutti gli utili) deve essere destinata al fondo patrimoniale comune e vincolata alla realizzazione degli investimenti indicati nel programma di rete.
Non occorre che gli investimenti previsti nel programma di rete risultino già realizzati al momento della fruizione dell’agevolazione. È sufficiente che vengano portati a termine entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile e non a quello di maturazione degli utili accantonati.
La CM 15/E/2011 ha precisato che la norma non impone anche l’obbligo di realizzare tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato entro l’esercizio successivo, ma il timing di realizzazione degli investimenti è quello previsto dal programma comune di rete asseverato.
L’agevolazione si applica agli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, qualora al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili sussistono i presupposti.
L’importo che non concorre alla formazione del reddito di impresa non può superare il limite di un milione di euro per ciascuna impresa (anche se aderente a più contratti di impresa), avendo riguardo inoltre a ciascun periodo di imposta in cui è permesso l’accesso all’agevolazione.
Se l’impresa accantona nell’esercizio successivo ulteriori utili destinati agli investimenti comuni, beneficerà nuovamente dell’agevolazione in ragione di tali utili. Fermo restando il limite globale nazionale di 14 milioni annui per il 2012 e per il 2013. Tutte le imprese in regola con i requisiti potranno usufruire del beneficio, tuttavia in caso di partecipazione superiore al previsto, i vantaggi saranno ridotti proporzionalmente per tutti i beneficiari.
L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi IRPEF E IRES, e può essere fruita «esclusivamente» in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati a riserva, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento, né per quello successivo.
Per il periodo di imposta successivo, l’acconto dovuto è calcolato al lordo dell’agevolazione, e gli eventuali acconti che risultassero eccedenti al momento della determinazione del saldo per effetto del regime agevolativo, genereranno un credito IRES/IRPEF utilizzabile con le modalità ordinarie. Il regime di sospensione di imposta sugli utili dell’esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva, è attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi, con differenze tra soggetti IRES, soggetti IRPEF imprenditori individuali, e società di persone e di capitali. In particolare la sospensione si traduce in un risparmio di imposta del 27,50% (IRES) sugli utili accantonati da ciascuna impresa partecipante alla rete in qualità di soggetto giuridico autonomo.
L’agevolazione decade nel caso in cui si utilizza la riserva per scopi diversi dalla copertura della perdita di esercizio o qualora l’impresa receda o avvenga lo scioglimento comune anticipato del contratto, ma solo se il programma comune non è stato completato. Di conseguenza vale sottolineare come al completamento del programma comune, la sospensione di imposta viene meno esclusivamente nel caso in cui la riserva sia usata per scopi diversi dalla copertura della perdita di esercizio.







