mercoledì 01 febbraio 2012 22:39
Liberalizzazioni le novità del decreto
In questo articolo le principali novità previste dal decreto.
Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
Sono abrogate le norme che pongono divieti o prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso comunque denominati dell’amministrazione ai fini dell’avvio di un’attività economica. Regioni e province autonome devono adeguarsi a tali principi entro il 31 dicembre 2012, entro la stessa data il Governo può adottare regolamenti per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso
Tribunale delle imprese
Viene istituito il Tribunale delle imprese. Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale diventano specializzate in materia di impresa. A tale nuovo Tribunale, oltre le competenze già proprie delle sezioni specializzate suddette, viene attribuita competenza nelle cause tra soci di una Spa o in accomandita per azioni, comprese quelle in cui la stessa qualità di socio è oggetto della controversia, nelle impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, nelle cause tra soci e società e a quelle sui patti di sindacato, nelle cause contro il liquidatore, il direttore generale e i componenti degli organi amministrativi o di controllo.
La disposizione si applica alle cause instaurate dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata
La norma, che tende a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di età inferiore ai 35 anni, introduce l’art. 2643‐bis del codice civile, il quale disciplina la fattispecie della società semplificata a responsabilità limitata, sottoposta ad un regime agevolato sia per quanto concerne il capitale minimo versato, determinato nell’importo di 1 euro, sia per quanto riguarda le formalità di costituzione.
Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri viene affidata la funzione di monitorare la normativa regionale e locale contrastante con la tutela della concorrenza, assegnando agli enti interessati un termine congruo per la rimozione dei limiti posti alla stessa. Se l’ente del governo territoriale non si adegua il Consiglio dei Ministri può attivare il potere sostitutivo.
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
Viene aggiunto l’art. 37‐bis al D.lgs. 206/2005, dedicato alla tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.
La disposizione attribuisce la competenza all’AGCM ad accertare d’ufficio o su denuncia dei consumatori, la vessatori età delle clausole nei contratti tra professionisti e consumatori, dichiarandone l’esistenza tramite l’emanazione di un
provvedimento.
Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale verso tale provvedimento viene sancita la giurisdizione del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
Norme per rendere efficace l’azione di classe
Si rende possibile tutelare con la class action i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori che versano in una situazione omogenea verso la stessa impresa, anziché identica (come la norma prevedeva).
Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
La disposizione, modificando gli artt. 18 e 19 del Codice del Consumo, estende le tutele previste dallo stesso anche alle microimprese, parificandole, di fatto, al singolo consumatore.
Contenuto delle carte di servizio
Nelle carte di servizio di cui all’art. 11 del D.lgs. 286/1999 devono essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere verso il gestore del servizio.
Tali specifici diritti sono definiti dalle Autorità di regolazione e dagli enti pubblici con competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali.
Disposizioni sulle professioni regolamentate
Viene prevista l’abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
Il professionista deve concordare con il cliente il compenso per la prestazione richiesta, indicando i dati della sua assicurazione e rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’incarico. L’inottemperanza costituisce illecito disciplinare.
La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà superare i 18 mesi e, per i primi 6 mesi, potrà essere svolto, previa stipula di una convenzione quadro stipulata tra Consigli nazionali degli ordini e Ministro dell’istruzione, durante il percorso di studio.
Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi
All’art. 39, comma 7, D.L. 201/2011 vengono inseriti i liberi professionisti e i soci, oltre alle piccole e medie imprese socie.
La disposizione, che è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese socie, è ora integrata con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti ed imprese.
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici
Viene previsto che il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di un’ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti l’ulteriore farmacia può essere autorizzata solo quando la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1.500 abitanti.
Viene attribuita a regioni e province autonome la facoltà di istituire una farmacia nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime , nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati (purché, in riferimento alla ultime due ipotesi, non sia già aperta una farmacia a distanza inferiore a 1.500 metri).
Tali farmacie, se istituite, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede, fino al 2022.
Vi è inoltre una previsione normativa che mira a consentire l’effettivo accesso dei giovani farmacisti alla gestione delle nuove sedi farmaceutiche. A tal fine viene posta una nuova regola destinata a valere per il concorso straordinario e per tutti i successivi concorsi, consentendo che i giovani laureati in farmacia in possesso dei necessari titoli e risultati idonei alle eventuali prove selettive possano accordarsi per concorrere per la gestione associata delle farmacie, sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno al fine di conseguire l’assegnazione.
Viene poi inserita una misura indispensabile al potenziamento del servizio farmaceutico a vantaggio dei consumatori, la quale prevede che le farmacie possono svolgere la propria attività ed i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti su tutti i farmaci pagati direttamente dai clienti.
Infine viene attribuito al medico, salvo che non sussistano ragioni terapeutiche contrarie nel caso specifico, l’obbligo di segnalare in ogni ricetta la possibilità per il cittadino di sostituire un farmaco griffato senza brevetto con un farmaco generico a minor prezzo.
Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti
La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai (di cui all’art. 4, comma 2 L. 89/1913) viene aumentata di 500 posti. Entro il 31 dicembre 2014 vengono previsti bandi di concorso volti alla nomina di 2.000 notai.
Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili
Vengono disposti nuovi criteri di calcolo per gli adeguamenti trimestrali decisi dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da agganciare ai prezzi reali del metano in Europa e non ai contratti pluriennali “take or pay” siglati dai grandi operatori con i fornitori internazionali.
Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese
Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico (ai sensi dell’art. 18, comma 2, D.lgs. 164/2000) sono assegnate per l’offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri, di rigassificazione con stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento di gas naturale dall’estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti e di politica industriale stabiliti nello stesso decreto.
Un decreto del Ministero dello sviluppo economico dovrà stabilire e aggiornare lo spazio per l’assegnazione delle capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili.
Sviluppo di risorse energetiche nazionali strategiche
Al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendomaggiori entrate per lo Stato, viene affidato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dal presente decreto) il compito di individuare le maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi.
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
Viene concessa ai gestori la facoltà di accordarsi per riscattare gli impianti a equo indennizzo sulla base di criteri che verranno stabiliti dal ministero dello sviluppo.
La libertà di approvvigionarsi all’ingrosso viene concessa per il 50% dell’erogato ai soli gestori proprietari dell’impianto.
I titolari degli impianti ed i gestori degli stessi, da soli o in società cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti e del fatturato.
Vengono infine consentite nei grandi impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 1.500 mq le attività non oil.
Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dai centri abitati
Al comma 7 dell’art. 28 del D.L. 98/2011 viene previsto che, laddove presenti, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche durante l’orario di apertura, delle apparecchiature self‐service.
Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti
Il Ministero dello sviluppo economico, tramite decreto (da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) dovrà definire la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti.
Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica
Al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l’energia elettrica la norma conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico (tramite decreto da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge).
Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari
La norma prevede: una specifica procedura per accelerare la valutazione e la possibile autorizzazione dei progetti di disattivazione presentati da almeno dodici mesi; la semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire specifici interventi che si dovessero rendere urgenti, in attesa dell’autorizzazione del complessivo progetto di disattivazione, per motivi di sicurezza ovvero per dare più efficienza al processo e ridurre i costi di gestione; la previsione del valore di “autorizzazione unica” per gli atti relativi all’esecuzione dei progetti e delle opere di disattivazione, ferme restando le specifiche procedure previste per la localizzazione e la realizzazione del Deposito Nazionale. A tal fine, si prevede l’integrazione nel procedimento istruttorio dei pareri degli enti locali e della Regione, oltre che della Valutazione d’impatto ambientale, ove prevista.
Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
Tramite l’inserimento del nuovo articolo 3‐bis nel D.L 138/2011 viene qualificata come principio generale dell’ordinamento nazionale l’organizzazione dello svolgimento dei ss.pp.ll. in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
Le Regioni debbono adeguarsi a tale principio entro il 30 giugno 2012, diversamente il Consiglio dei Ministri attiverà il potere sostitutivo.
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato di tutela dell’ambiente e dei consumatori
Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza, nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente, vengono dettate nuove regole per la gestione degli imballaggi e apportate modifiche al D.lgs. 152/2006
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o conto di pagamento di base
Quanto al conto corrente viene previsto , che entro il primo giugno 2012 tutti i
protagonisti del mercato delle carte di credito (Abi, associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane spa, Consorzio Bancomat, imprese che gestiscono circuiti di pagamento, associazioni delle imprese maggiormentesignificative a livello nazionale) definiscono le regole generali per ottenere una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti e nei tre mesi successivi le applicano.
Entro i 6 mesi successivi all’applicazione delle misure il Mef (di concerto con lo Sviluppo, sentite Bankitalia e AGCM)
Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari
Viene previsto per le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, che condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, l’obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica
Viene disincentivato l’assicurato a ricevere risarcimenti per equivalente, ossia in danaro, che varranno il 30% in meno rispetto a quelli ottenuti in via diretta, cioè attraverso riparazioni compiute nelle officine convenzionate con le assicurazioni.
Repressione delle frodi
Al fine di reprimere le frodi nel settore assicurativo la disposizione introduce l’obbligo, a carico delle imprese assicuratrici autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile, di trasmettere a cadenza annuale una relazioneall’ISVAP, recante informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, oltre ad altre informazioni che pongano l’organo di controllo in grado di valutarel’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri.
Il modello di relazione deve essere predisposto dall’ISVAP con un provvedimento da emanare entro tre mesi dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
E’ inoltre previsto l’obbligo di indicare e rendere pubblici negli atti di bilancio i risparmi di spesa conseguenti all’attivitàdi controllo e repressione delle frodi, autonomamente svolta dalle imprese assicurative.
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
Viene disposta la dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione auto al fine di favorire icontrolli ed arginare il fenomeno della contraffazione.
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni
Mediante modifiche agli articoli 132, 134 e 148 del codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005), la normairrigidisce il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva,altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l’entità della spesa nel relativo settore.
In particolare viene prevista l’installazione, con il consenso dell’assicurato, di meccanismi elettronici che registranol’attività del veicolo (c.d. “scatola nera” o equivalenti), la cui attivazione, a spese dell’impresa assicuratrice e a fronte di una riduzione delle tariffe praticate, consente il monitoraggio del veicolo.
Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
La norma, in materia di false certificazioni relative agli stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali da cui derivil’obbligo del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici, dispone che per gli esercenti una professione sanitaria, che accertino falsamente un’invalidità, si applicano, oltre alle pene previste al comma 1 dell’art. 55‐quinquies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n, 165, anche le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle medesime fattispecie.
Viene inoltre aggravata la pena nei confronti di chi commette reati di falso finalizzati a conseguire vantaggi derivanti da contratti di assicurazione, ovvero di chi, allo stesso scopo, cagiona danni o aggrava le conseguenze di lesioni personali prodotte da infortuni, ovvero denuncia un sinistro non accaduto.
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
Viene sancito l’obbligo, per gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo assicurativo dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, di informare il cliente, prima della sottoscrizione del contratto e a pena di nullità dello stesso, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattualiproposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.
Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali,nonché disposizioni in materia di tesoreria unica
Regolazione indipendente in materia di trasporti
La norma è finalizzata ad assicurare l’uniformità del sistema di liberalizzazione in tutto il settore del trasporto, affidandone momentaneamente la regolazione all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in attesa dell’istituzione di un’apposita autorità che assumerà la denominazione di Autorità di regolazione dei trasporti.
Allo scopo sono apportate modificazioni all’articolo 37 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’articolo, modificando i commi 1 e 2 del predetto articolo 37, affida all’Autorità la competenza nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture.
All’Autorità vengono attribuite, a decorrere dal 30 giugno 2012, le funzioni di garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti, definire criteri per la fissazione delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati, definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei trasporti in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei relativi capitolati.
Con particolare riferimento al settore autostradale l’Autorità dovrà definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, gli schemi di concessione di gara da inserire nei bandi relativi alla gestione o costruzione e rivedere i sistemi tariffari dei pedaggi relativi alle concessioni applicando il metodo del price cap,(definito dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, quale “limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale”), finalizzato a porre un vincolo alla crescita delle tariffe pari alla differenza fra tasso programmato di inflazione e aumento della produttività conseguibile dal concessionario, su base quinquennale.
Per quanto concerne l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, l’Autorità svolgerà la funzione di definizione dei criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell’infrastruttura e dei criteri di assegnazione delle tracce, nonché di vigilanza sulla loro corretta applicazione.
In merito al servizio taxi viene previsto l’aumento del numero delle licenze con compensazione una tantum a favore di tassisti attuali, utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta di nuove licenze oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto delle licenze medesime . Vengono poi previste licenze part‐time ed è concessa la possibilità di rilasciare più licenze ad un solo operatore, che potrà farsi sostituire alla guida da chi abbia i requisiti prescritti .
Viene infine consentita una maggiore libertà nella determinazione degli orari di lavoro e nella fissazione delle tariffe, ferma restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.
Misure per il trasporto ferroviario
La nuova Autorità di regolazione dei trasporti (sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, le regioni e gli enti locali interessati) dovrà definire, nell’ambito del trasporto ferroviario, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento e analizzerà l’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa che gestiscel’infrastruttura e l’impresa ferroviaria.
Inoltre, modificando l’art. 36, comma 1, del D.lgs. 188/2003, come modificato dall’art. 8 del D.L. 138/2011,
Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore
Viene prevista la possibilità per gli edicolanti di praticare sconti sulla merce venduta. Allo stesso tempo i titolari delle edicole possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque prodotto.
Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all’estero e l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti
Viene previsto, tra le varie novità, che la carta di identità rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 possa riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta ai fini dell’espatrio è subordinato, per i minori di anni 14, alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Ai fini dell’individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell’ambito dei processi di interoperabilità, l’amministrazione finanziaria attribuisce d’ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (aire) ai quali non risulta attribuito.
Emissioni di obbligazioni da parte delle società di profetto – project bond
E’ prevista la possibilità di emettere obbligazioni da parte di società costituite per la realizzazione e la gestione di una singola infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità. Tali obbligazioni potranno essere garantite dal sistemafinanziario, da fondazioni e da fondi privati.
Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche
Sostituito l’art. 175 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con un nuovo testo relativo alla disciplina del promotore di interventi relativi a infrastrutture strategiche da realizzare in finanza di progetto. Prevista una procedura unica più snella.
Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
Prevista la possibilità di ricorrere al project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza conseguente all’eccessivo affollamento delle strutture carcerarie.
Contratto di disponibilità
Introdotta nel codice degli appalti la figura del contratto di disponibilità. Tale contratto prevede l’affidamento a rischio e a spese dell’affidatario della costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice diun’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio a fronte di un corrispettivo.
Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico
Viene specificato l’elenco dei documenti necessari che dovranno essere allegati al PEF per l’assegnazione delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico. L’elenco ivi riportato potrà essere modificato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Riduzione importo “opere d’arte” per i grandi edifici – modifiche alla legge n. 717/1949
Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni devono destinare una percentuale della spesa totale all’abbellimento del progetto mediante l’inserimento di opere d’arte.
Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche
Inserito il comma 3 bis all’art. 144 del d.lgs. n. 163/2006 con il quale si prevede che i bandi, i relativi allegati, nonché lo schema di contratto e il piano economico finanziario siano definiti in modo da garantire la bancabilità dell’opera di riferimento. Modificato l’art. 159, comma 1, lett. a) in tema di requisiti richiesti dal bando di gara o dagli atti in ragione dei quali la concessione è stata affidata.
Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
Cambia la percentuale di cui all’art. 253, comma 25 del d.lgs. n. 163/2006. Aumenta, infatti, dal quaranta al cinquanta per cento la quota dei lavori che il concessionario autostradale titolare di concessioni vigenti è tenuto ad affidare a terzi a partire dal 1° gennaio 2015.
Semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti
Semplificate la redazione e l’approvazione dei progetti.
Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali
In sede di progettazione di nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità non potranno essere applicati parametri, standard tecnici e funzionali più rigorosi di quanto previsto negli accordi e nelle norme UE. La medesima previsione è stata introdotta per la progettazione e la costruzione di nuove gallerie stradali e autostradali.
Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti territoriali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche
I comuni, le province, le città metropolitane possono attivare prestiti obbligazionari di scopo per la realizzazione di singole opere pubbliche. I prestiti saranno garantiti da un apposito patrimonio a ciò destinato e tale previsione si estende anche alle Unioni di comuni, alle comunità montane e ai consorzi tra enti locali territoriali, i quali tuttavia necessiteranno in quella sede della previa autorizzazione di ciascun partecipante.
Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo
Riferimento anche al progetto definitivo, oltre al progetto preliminare, in caso di affidamento di concessioni relative a infrastrutture strategiche.
Norma nel settore edilizio
Per i fabbricati costruiti per la vendita, i comuni potranno ridurre l’aliquota IMU di base fino allo 0,38 per cento, sino alla permanenza di tale destinazione e purchè non siano locati, e comunque al massimo entro tre anni.
Ripristino IVA per housing sociale
Ritorna l’IVA sulla locazione e cessione di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali.
Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa
Introdotte misure di semplificazione delle procedure previste nell’ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa.
Anticipo recupero accise per autotrasportatori
Per il recupero dell’anticipo sulle accise occorre presentare domanda nel mese successivo di ciascun trimestre del 2012.
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
Prevede l’obbligo della forma scritta per i contratti che abbiano come oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari associato al divieto di comportamenti sleali individuati in 5 specie e alla fissazione dei termini di pagamento in 30 gg peri prodotti deperibili e 60 gg per i non deperibili. Sanzioni fino a 500.000 euro e competenza a vigilare alla Autorità garante per la Concorrenza avvalendosi della Guardia di Finanza per i controlli.
Attivazione nuovi "contratti di filiera"
Consente il recupero delle risorse che rientrano in conto saldo prestiti erogati da Isa e dal Fondo per la Pesca per investimenti già realizzati evitandone la destinazione nel generale Bilancio dello Stato. Ritorneranno agli investimenti agroalimentari: trattasi di circa 250.000 euro.
Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929
Misure di sostegno all’accesso al credito attraverso i servizi Ismea al fine delle attuazione delle misure di Sviluppo Rurale.
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
Vieta l’accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici situati su terreni agricoli senza eccezioni, mentre favorisce in modo più che proporzionale quelli su serre e edifici. Una norma questa molto richiesta di piena salvaguardia del terreno agricolo alla produzione agroalimentare.
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
Riscritta la norma prevista nella legge di Stabilità di novembre scorso. Vincolo per 20 anni all’uso agricolo dei terreni dismessi, riduzione a 100.000 euro della soglia per la trattativa privata, meccanismo di dismissione a regime poliennale e non ‘una tantum’ consentendo la segnalazione di terreni di interesse anche da parte degli agricoltori.
Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una serie di attività.
Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree
La dotazione del Fondo istituito dall'art. 10, comma 1‐bis, D.L. n. 39/2009 può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese, localizzate in particolari aree.







