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domenica 06 novembre 2011 10:10

Trasformazione da società cooperativa in S.p.A.

Assonime commenta la sentenza n. 1361, del 20 gennaio 2011, nella quale la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine ad un complesso caso di acquisto di azioni propria da parte di una società per azioni dopo la sua trasformazione da società cooperativa a responsabilità limitata in S.p.A.

La complessità del caso in questione risiede nel fatto che la delibera di autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie era stata assunta in un momento in cui la società aveva la forma di società per azioni, ma con riferimento ad un bilancio relativo all’esercizio precedente durante il quale la società aveva ancora la forma di una società cooperativa.

A fronte del ricorso presentato da un socio della S.p.A. avverso alla delibera assembleare con la quale gli amministratori erano stati autorizzati ad acquistare le azioni proprie della società, la Corte di Cassazione evidenzia quanto segue.

L’articolo 2357 del c.c. riconosce l’ammissibilità dell’acquisto di azioni proprie ma a condizione che le stesse siano interamente liberate e che tale operazione avvenga nel limite degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Con riferimento al rispetto di tale limite il socio ricorrente lamentava che la società aveva erroneamente considerato come disponibile la posta di bilancio “riserva sovrapprezzo azioni”, riserva che costituita quanto la società aveva la veste giuridica di società cooperativa rappresentava una posta indisponibile, e dunque non utilizzabile per l’acquisto di azioni proprie.

Secondo i giudici di legittimità tale rilievo non può essere accolto dal momento che lo scopo della previsione legislativa in commento è quello di garantire l’integrità del capitale sociale, integrità che viene certificata dall’ultimo bilancio approvato, al quale occorre fare riferimento.

Ne deriva, quindi, che nel caso in esame quando la società cooperativa è stata trasformata in S.p.A. la riserva sovrapprezzo riportata in bilancio non aveva cessato di esistere nel patrimonio dell’ente, ma era venuta meno la ragione della sua indisponibilità, dovendo pertanto applicarsi all’atto della delibera di acquisto di azioni proprie le disposizioni relative alle società di capitali.

Con riferimento poi al rispetto del limite posto dall’articolo 2357, terzo comma del c.c. (all’epoca dei fatti, il valore nominale delle azioni acquistate non poteva superare la decima parte del capitale sociale) il socio lamentava che lo stesso non ci fosse stato in quanto ai fini dell’acquisto era stato computato anche l’aumento di capitale deliberato post trasformazione.

Secondo la Corte anche questo motivo deve essere cassato in quanto quel che conta ai fini di evitare che dall’operazione in commento derivi un eccessivo accumulo di potere nelle mani dell’organo amministrativo è la misura attuale del capitale e delle azioni in circolazione e non quella esistente in un momento precedente.