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lunedì 16 novembre 2009 14:52

Società Cooperative e legge sviluppo, in GU la circolare

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato una circolare nella quale vengono fornite le indicazioni per una corretta applicazione della legge Sviluppo in materia di iscrizione all’albo, funzionamento, vidimazione del registro del commissario liquidatore, scioglimento e sanzioni delle società cooperative. Detta circolare, da noi anticipata in bozza nella precedente newsletter del 02.11.2009, è stata pubblicata sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2009 la circolare con cui il ministero dello sviluppo economico fornisce indicazioni

Con la circolare del 16 ottobre 2009 n. 5427  vengono fornite le seguenti principali indicazioni in materia  di iscrizione all’albo della Cooperative, funzionamento, vidimazione del registro del commissario liquidatore, scioglimento e sanzioni delle società cooperative.

Carattere costitutivo dell’Albo

viene affermato che l’iscrizione all’Albo delle società cooperative ha carattere costitutivo e costituisce quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica.  Ciò sta a significare che, in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e quindi non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.

Comunicazione unica 

L’art. 10, comma 2 della legge 99/2009 riconosce che l'iscrizione all’Albo delle società cooperative   è automatica, per le imprese di nuova costituzione   in quanto, la presentazione della comunicazione unica per la nascita delle stesse  sono tali – da determinare automaticamente anche l'iscrizione nell'Albo.

L’ufficio del registro delle imprese non solo dovrà ad assolvere al vincolo di trasmettere tempestivamente detta comunicazione unica, ma dovrà anche svolgere la funzione di  “trait d'union” per la notizia di cancellazione dal registro della società cooperativa   o della sua trasformazione in altra società (praticamente trattasi di "trasformazione eterogenea").

Per quanto sopra espresso, il Ministero chiarisce che:

  •  le camere di commercio stanno predisponendo un apposito spazio all'interno della cosiddetta comunicazione unica, che dovrà essere obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal 1° aprile 2010;
  • in attesa del completamento e definizione delle nuove procedure, le società cooperative potranno continuare ad utilizzare, ai fini dell'iscrizione, l'attuale modello «C17 iscrizione»;
  • grazie alla comunicazione unica, a decorrere dal 1 aprile 2010, vi sarà un preciso allineamento tra le iscrizioni al Registro delle imprese e all'Albo delle società cooperative;
  • per dare concreta ed efficace attuazione alla comunicazione unica saranno affidati ad Unioncamere i controlli sui dati forniti e l’eventuale rigetto della iscrizione.

Omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente (art. 10, commi 4, 6 e 8 L. n. 99/09)

Le società cooperative devono comunicare annualmente mediante strumenti informatici alla Camera di Commercio i dati di bilancio che comprovano il rispetto della mutualità prevalente (vale a dire l’operatività della cooperativa in misura prevalente con i soci).

La mutualità prevalente è un requisito essenziale per poter usufruire delle agevolazioni tributarie.

Fino ad oggi gli amministratori e i sindaci documentano nella nota integrativa i parametri che comprovano il raggiungimento della mutualità prevalente.

Ora viene aggiunto l’obbligo di una specifica comunicazione all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative (Camera di Commercio) dei dati che comprovano lo svolgimento dell’attività in misura prevalente con i soci.

Forse si tratterà di integrare il modello C17 che viene presentato al registro delle imprese in sede di deposito del bilancio annuale, con i valori di bilancio relativi all’attività svolta con i soci in rapporto all’attività complessiva. Viene tuttavia confermato l’obbligo di riportare nella nota integrativa le informazioni relative al rispetto della mutualità prevalente.

La circolare n. 5427/2009 precisa che è in fase di studio il caso di omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Una volta a regime, la Direzione generale diffiderà la cooperativa inadempiente potendo comminare la sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'Ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

Si tratta di una sanzione severissima che impedirebbe, ad esempio, ad una cooperativa di lavoro di assumere nuovi appalti.

Ove ne ricorra la necessità, provvederà alla segnalazione all’amministrazione finanziaria della perdita del carattere di mutualità prevalente da parte di singole cooperative.

Vidimazione del Registro di cui all'art. 38 della legge fallimentare (art. 10, comma 7, L. n. 99/09)

L'art. 10, comma 7, della L. 23 luglio 2009, n. 99 nel modificare l'art. 1 della L. 17 luglio 1975, n. 400 ha previsto che il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del R.D. n. 267/1942, non dovrà più essere vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, ma dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Si ricorda, inoltre, che per la vidimazione in forma semplificata di tale registro, dovranno essere corrisposti:

  • 25,00 euro, per il diritto di segreteria (per ogni registro, indipendentemente dal numero di pagine);
  • 14,62 euro, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, per l’imposta di bollo (da applicare sull’ultima pagina del registro).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare del 16 ottobre 2009, n. 5427 a proposito della terminologia usata dall'art. 10, comma 7, della L. n. 99/09, dove si parla di vidimazione effettuata "con procedure semplificate", ha tenuto a precisare che, a tale proposito, "si ritiene sufficiente l'applicazione di un timbro con data e l'indicazione del numero delle pagine del registro".

Lo stesso Ministero ha inoltre precisato che tale procedura vale solo per le procedure liquidatorie delle società cooperative prive del Comitato di sorveglianza.

Per le procedure con nomina di tale organo, la vidimazione potrà essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato.

Accertamento dei requisiti mutualistici (art. 10, comma 11, L. n. 99/09)

Con Circolare del 16 ottobre 2009, n. 5427 si precisa che l’accertamento dei requisiti mutualistici sarà affidata alla esclusiva competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Mancata ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza (art 10, comma 12, L. n. 99/09)

La circolare si pronuncia, infine,  anche rispetto alla mancata ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza.

Il  revisore, nell'ambito dell'attività di diffida dovrà rappresentare che, in mancanza di giustificati motivi, la non ottemperanza, entro il termine di trenta giorni , produrrà l'applicazione della sanzione della sospensione semestrale di cui alla L. n. 99/2009, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

In attesa di una apposita modifica della modulistica relativa, il revisore  dovrà integrare la diffida a consentire lo svolgimento della revisione, nonché quella a sanare le irregolarità riscontrate nel corso della stessa, con la seguente dicitura: «Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 220/2002, così come integrato dalla legge n. 99/2009, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

Il verbale di revisione/ispettivo quindi dovrà contenere l'eventuale proposta di provvedimenti, ivi compresa, laddove prevista, l'applicazione delle sanzioni ex L. n. 99/09.

La Direzione del Ministero valuterà le proposte dei revisori  e la fondatezza di eventuali controdeduzioni delle società cooperative, ai fini dell'applicazione della sanzione della sospensione semestrale, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

Soppressione del termine di cui all'art. 223 septiesdecies delle disp. Att. del c.c. in materia di scioglimento di società cooperative (art. 10, comma 13, L. n. 99/09)

In caso di scioglimento di società cooperative la Direzione generale adotterà un decreto sulla scorta di elenchi, che dovranno essere forniti dalle Camere di commercio, delle cooperative che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque (o più) esercizi.

Questo decreto di scioglimento, eventualmente redatto in forma cumulativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente trasmesso all'Ufficio del conservatore ai fini della cancellazione dal Registro delle imprese.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione procederà alla comminazione della sanzione, alla scadenza della sospensione semestrale di nuove attività dell'ente, il legale rappresentante della cooperativa sanzionata dovrà produrre e trasmettere alla scrivente Direzione generale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il relativo corretto adempimento.