giovedì 10 dicembre 2009 14:54
Si avvicina il termine ultimo per l'invio del Modello Eas
Ricordiamo che entro il 15 dicembre p.v., scade il termine entro il quale gli enti associativi devono presentare il modello EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali. In prossimità della scadenza l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 45/E fornisce ulteriori chiarimenti.
In prossimità della scadenza del 15 dicembre 2009 l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 45/E fornisce ulteriore chiarimenti in vista della scadenza del 15 dicembre p.v. In particolare chiarisce che la versione ridotta vale anche per le associazioni di ex militari in congedo e per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
A questo punto riteniamo opportuno evidenziare, qui di seguito, un breve riepilogo dei soggetti interessati alla presentazione del modello e i termini di presentazione.
Come previsto dall’art. 30, D.L. n. 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), sia gli enti associativi già costituiti alla data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185), sia da quelli costituitisi successivamente a tale data dovranno presentare entro il 15 Dicembre 2009 il modello Eas per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali,
Più precisamente, gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 dovranno presentare il modello entro il 15 dicembre 2009; gli enti, invece, che sono stati costituiti successivamente al 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro 60 giorni dalla data di costituzione, oppure entro il 15 dicembre 2009 se il periodo di 60 giorni è scaduto prima di tale data.
Enti esistenti alla data del 29.11.2008 | Il modello va inviato entro il 15 Dicembre 2009 |
Enti costituiti tra il 29.11.2008 e il 15.10.2009 | Il modello va inviato entro il 15 Dicembre 2009 |
Enti costituiti dopo il 15.10.2009 | Il modello va inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione |
In considerazione dell’ormai prossima scadenza si ritiene utile riepilogare la disciplina in esame.
La disciplina dei controlli sugli enti associativi
Al fine di consentire gli opportuni controlli, l'art. 30, D.L. n. 185/2008 ha introdotto per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall’art. 148, D.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 4, D.P.R. n. 633/1972, l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate alcuni dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.
Vale la pena di ricordare che:
- l’art. 148 TUIR prevede che non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo;
- l’art. 4, D.P.R. n. 633/1972 prevede (comma 4) che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità ai fini istituzionali, nei confronti dei soci, associati e partecipanti, oppure di associazioni che svolgono la stessa attività e fanno parte, per legge, regolamento o statuto, di un'unica organizzazione locale o nazione, nonché dei rispettivi aderenti, non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali nemmeno se rese verso corrispettivi specifici.
Inoltre, il comma 6 stabilisce che, per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati e partecipanti.
In base alle nuove norme, l’applicazione delle richiamate disposizioni fiscali di favore, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, è subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria;
- comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
La norma ha finalità esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare anche attraverso l’acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.
Infatti, l’intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l’obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare - tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.
Soggetti interessati ed esclusi
Le nuove disposizioni interessano tutti gli enti non commerciali di natura privata e di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dai suddetti articoli 148 TUIR e 4, commi 4 e 6, D.P.R. n. 633/1972, comprese le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Come chiarito con le circolari del 9 aprile 2009, n. 12/E e del 29 ottobre 2009, n. 45/E, l’articolo 30 del D.L. n. 185 non interessa:
- le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6, legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
- le ONLUS e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
La comunicazione di dati e notizie
La comunicazione di dati e notizie deve essere effettuata con il modello EAS approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009, prot. n. 15896/2009 che, oltre a prevedere come modalità di presentazione esclusivamente quella telematica, ha anche fissato, i termini di presentazione del modello.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 29 ottobre 2009, prot. n. 152352/2009, ha posticipato il termine di presentazione del modello Eas dal 30 ottobre 2009 è al 15 dicembre 2009.
Vale la pena di ribadire che gli enti associativi che non adempiano nel predetto termine a presentare il modello EAS nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all’invio del modello nel termine di 60 giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui ai richiamati articoli
148 TUIR e 4, D.P.R. n. 633/1972.