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lunedì 27 giugno 2011 23:29

Presidente di Cooperativa e rapporto di lavoro dipendente

L’Inps con messaggio del 08.06.2011 n. 21441, torna a fare il punto sulla compatibilità tra carica sociale e rapporto di lavoro. Appare opportuno ricordare che l’Istituto con precedenti messaggi si era espresso negativamente sulla possibilità da parte del Presidente di Cooperativa di instaurare un rapporto di lavoro dipendente. Ora invece l’Istituto ritiene che possa esservi compatibilità. Di seguito analizziamo la posizione dell’Inps.

L’Inps con messaggio del 08.06.2011 n. 21441, torna a fare il punto sulla compatibilità tra carica sociale e rapporto di lavoro. Appare opportuno ricordare che l’Istituto con precedenti messaggi si era espresso negativamente sulla possibilità da parte del Presidente di Cooperativa di instaurare un rapporto di lavoro dipendente. Ora invece l’Istituto ritiene che possa esservi compatibilità. Di seguito analizziamo la posizione dell’Inps.

In premessa occorre ricordare che l’Inps Con messaggio n. 15031 del 7 giugno 2007, fornì chiarimenti ed indicazioni in ordine alla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa ed il presidente della medesima. Con successivo messaggio n. 18663 del 18 luglio 2007, rilevata la necessità di svolgere in relazione alla fattispecie ulteriori approfondimenti, gli effetti del suddetto messaggio furono sospesi.

Alla luce degli approfondimenti svolti sulla questione in oggetto – sia con riferimento alle funzioni tipiche del presidente di cooperativa, sia alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di compatibilità, in via generale, tra rapporto organico societario e rapporto di lavoro subordinato (amministratore – dipendente), l’Istituto ha diramato il messaggio del 08.06.2011 n. 21441 che esprime le seguenti considerazioni:

1. Funzioni tipiche del presidente di cooperativa

- Quanto alle funzioni riferibili al presidente di cooperativa, la legge (dopo l’intervento sull’art. 2521 c.c. a seguito della legge di riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), prevede che nell’atto costitutivo della cooperativa sia indicato:

    • il sistema di amministrazione adottato;

    • il numero degli amministratori;

    • i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.

Tale potere di rappresentanza è attribuito, di regola, al presidente.

Qualora l’atto costitutivo non specifichi dettagliatamente i poteri ed i compiti del legale rappresentante, esso non è investito di potere deliberativo che resta in capo al consiglio di amministrazione.

- Inoltre, l’art. 2381 c.c. (norma relativa al presidente della società per azioni, ma riferibile anche al presidente di cooperativa) dispone che il presidente, salvo diversa previsione dello statuto, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori. Sarà dunque lo statuto, nel rispetto dei limiti di legge, a riservare al presidente ulteriori poteri e compiti.

Infine, al presidente è normalmente affidata la firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio; tali circostanze, peraltro, non lo abilitano di per sé a compiere atti deliberativi e non gli attribuiscono poteri decisionali, che restano in capo all’organo collegiale.

2. Compatibilità, in via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato

Quanto all’ulteriore aspetto, relativo alla compatibilità, in via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato riferibili ad uno stesso soggetto (amministratore – dipendente), occorre fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, reso con riferimento agli amministratori di società di capitali, ma mutuabile anche nell’ambito delle società cooperative.

Vale, dunque, il principio di assoluta incompatibilità:

    • tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima;

    • nel caso in cui il socio partecipi (direttamente o indirettamente) al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari, tanto da risultare sovrano della società stessa, rispetto alla quale, pertanto, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato.

Con specifico riferimento alla figura del presidente di società (richiamando sul punto la posizione della Corte di Cassazione, sentenza n. 1793/1996), l’INPS precisa che la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale.

Tale affermazione non è neppure contraddetta dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.

Deve in ogni caso essere fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la qualità di amministratore, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.

3. Compatibilità tra ruolo di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato

L’INPS ritiene che i principi sopra esposti possano essere mutuati nell’ambito della società cooperativa ed in relazione al presidente della società stessa.

Ne consegue che anche nei confronti del presidente di cooperativa può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    • il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, deve essere affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico);

    • il presidente svolge, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.

Risulta essenziale, pertanto, espletare un’indagine caso per caso, volta ad accertare la sussistenza delle suddette circostanze.

Per quanto sopra esposto ci sembra che l’Inps, pur assumendo una linea di pensiero di gran lunga migliorativa rispetto alle precedenti posizioni, non ha ancora tenuto pienamente conto della specifica normativa vigente per le società cooperative di produzione e lavoro ed in particolare dell’art. 1 della legge n. 142/2001 (comma 3) che così dispone:

il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte".

Il rapporto di lavoro subordinato del socio con la società cooperativa deve essere inoltre instaurato e regolato in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 della legge n. 142/2001.

Ora alla luce del diritto societario vigente il socio instaura con la propria cooperativa oltre al rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro anche in forma subordinata. Inoltre, con l’instaurazione del rapporto associativo partecipa alla formazione degli organi sociali e quindi può anche essere eletto membro del Consiglio di Amministrazione, piuttosto che Presidente o ancora Amministratore unico.

Ne consegue che non sempre potrebbe risultare agevole stabilire le esatte distinzioni richiamate dall’Inps.

Si provi ad immaginare una Cooperativa di lavoro di piccole dimensioni che adotta per statuto le norme di riferimento delle srl piuttosto che delle spa e, prevede la nomina di un amministratore unico.

Questi ai sensi dell’art. 2542 del Codice Civile dovrà essere necessariamente socio in quanto la norma prevede che comunque la maggioranza degli amministratori deve sempre essere scelta fra i soci cooperatori.

Inoltre, l’art. 2516 del Codice Civile nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici (nel caso specifico dei rapporti di lavoro), deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Con queste osservazioni e volendo interpretare in modo rigido l’interpretazione dell’Inps risulterà difficile poter instaurare con il socio un ulteriore rapporto di lavoro, contravvenendo, di conseguenza, al disposto della legge 142/2001; rendendo inapplicabile l’articolo 2542 (possibilità di nominare un amministratore unico); e ponendo alcuni dubbi sulla corretta applicazione dell’articolo 2516(risulta infatti difficile poter comprendere come vi possa essere parità di trattamento se il lavoratore socio non può essere eletto negli organi sociali oppure se l’amministratore non può instaurare l’ulteriore rapporto mutualistico di lavoro).

Ad avviso di chi scrive sarebbe quindi opportuno un approfondimento che tenga conto di tutte le particolarità che caratterizzano una società cooperativa rispetto ad altre forme societarie. In particolare potrebbe essere vagliata la possibilità di attribuire particolari poteri deliberativi in materia di personale all’assemblea, magari limitatamente a quelli che possono direttamente o indirettamente coinvolgere la figura del lavoratore impegnato anche nel ruolo di amministratore unico.