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lunedì 03 ottobre 2011 22:11

Modificata la base imponibile Ires delle società cooperative

Con la conversione in legge del decreto 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo – cd. MANOVRA BIS viene modificata anche la base imponile Ires delle Cooperative.

I commi 36bis, 36ter e 36quater dell’art. 2 del decreto in commento dispongono l’incremento della base imponibile Ires per le cooperative:

36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

b) alla lettera b-bis), le parole: « per la quota del 55 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 65 per cento ».

36-ter. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: « si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali » sono sostituite dalle seguenti: « non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali ».

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter”.

Di seguito si espongono le concrete modalità attraverso le quali operano le citate novelle legislative, distinguendo in riferimento all’esenzione prevista per gli utili destinati a riserva minima obbligatoria e quella relativa agli utili destinati a riserva indivisibile facoltativa; successivamente verificheremo gli effetti differenziandoli per tipologia di società cooperativa.

Il comma 36 bis interviene sull’art. 1, comma 460, L. 311/2004, e dispone l’incremento della percentuale di utile netto da assoggettare a tassazione, che passa:

    • per le cooperative “in genere”, dal 30% al 40%;

    • per le cooperative di consumo, dal 55% al 65%.

Il descritto aumento della base imponibile del 10%, come si vede, non trova applicazione nei confronti delle cooperative agricole (che continuano a dover tassare il 20% degli utili) e per le cooperative sociali. Tali tipologie, tuttavia, saranno comunque interessate dagli effetti del comma 36ter. Resta altresì invariata la misura dell’esenzione per le cooperative a mutualità non prevalente, che continuano a poter esentare dal reddito la quota del 30% degli utili netti purché destinati a riserva indivisibile (art.1, comma 464 l. n. 311/2004).

Il comma 36 ter, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, riduce l’esenzione relativa agli utili destinati a riserva obbligatoria (art. 6, comma 1, L. 63/2002) ed interessa indiscriminatamente tutte le cooperative.

Nel dettaglio, il comma 1 dell’art. 6, D.L. 63/2002, prevedeva l’esenzione totale delle somme destinate a riserva minima obbligatoria che, ai sensi dell’art. 2545quater, c.c., ammonta al trenta per cento degli utili netti annuali. Ora, il decreto in commento riduce gli effetti dell’esenzione prevista dall’art. 6 di un decimo. Ciò vuol dire che l’esenzione sugli utili destinati a riserva obbligatoria non sarà più totale (cioè pari al 100% della riserva), ma parziale (precisamente pari al 90% della riserva). Di conseguenza, una piccola percentuale degli utili destinati a riserva obbligatoria (pari al 10% del 30%, cioè al 3%) dovranno essere assoggettati a tassazione.

Il comma in esame, a differenza di quello precedente, si applicherà a tutte le cooperative, comprese le agricole e le cooperative sociali, ed i suoi effetti si sommeranno a quelli previsti dal comma 36bis.

In definitiva, a seguito delle norme in commento, la base imponibile Ires delle cooperative subirà concretamente i seguenti effetti, distinti per tipologia di cooperativa:

    • le cooperative sociali tasseranno il 3% degli utili netti annuali;

    • le cooperative agricole il 23%;

    • le cooperative di consumo il 68%;

    • le cooperative a mutualità prevalente “in genere” il 43%;

    • le banche di credito cooperativo il 34%;

    • le cooperative a mutualità non prevalente il 70%.

La descritta modifica della base imponibile Ires delle cooperative, ai sensi del comma 36quater dell’art. 2, decorrerà dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione: le società con esercizio coincidente con l’anno solare considereranno la modifica operativa dal periodo d’imposta 2012.

Ciò malgrado, la disciplina pare dispiegare effetti già per il 2011. Infatti, per la determinazione degli acconti “2012”, si assumerà quale imposta del periodo d’imposta precedente (cui ragguagliare il calcolo dell’acconto), quella determinata secondo le nuove disposizioni: e quindi, l’imposta calcolata sulla base delle nuove percentuali di tassazione previste dai commi 36bis e 36ter.

Occorre, in ultimo, dar risalto al significato normativo assunto dalla finalità specifica delle disposizioni commentate, riassunte nell’incipit “In anticipazione della riforma del sistema fiscale (…)”.

La perifrasi va letta nel contesto in cui è inserito l’intervento di finanza straordinaria nel suo complesso, collegato alla riforma del sistema fiscale ed alla clausola di salvaguardia prevista dall’art. 40, commi 1ter e 1quater, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (così come modificate dall’art. 1, comma 6, D. L. 138/2011).

Come diffusamente commentato nella Circolare del Servizio legislativo 31/2011 del 26 luglio, il citato art. 40 collega la manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2014 alla riforma del sistema fiscale e assistenziale.

Ebbene, stante il contesto normativo nel quale è inserito, l’esordio della disposizione in commento (“In anticipazione della riforma del sistema fiscale…”) vuole chiarire che l’aggravio tributario disposto dai commi precedenti rappresenti né più né meno che l’attuazione, per le società cooperative, della riforma del sistema fiscale e della riduzione delle agevolazioni di cui all’art. 40, commi 1-ter e 1-quater. In altri termini, con tale incipit (che altrimenti sarebbe privo di senso) il legislatore previene il pregiudizio che, in ipotesi, le cooperative potrebbero subire qualora gli effetti di cui ai commi 36-bis e 36-ter del decreto in commento si cumulassero con gli effetti del “taglio automatico” di cui al citato articolo 40.

In conclusione, anche in considerazione del nesso strutturale tra la novella in esame ed il processo di riforma del sistema fiscale ed assistenziale, Confcooperative non mancherà di presidiare l’iter normativo della riforma e di rendere informazioni più dettagliate sulle sue concrete fasi di attuazione, con l’obiettivo di preservare le cooperative da un ulteriore ed ingiustificato aggravio dell’imposizione.