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giovedì 09 dicembre 2010 01:39

Il prestito dei soci nelle società Cooperative

Il finanziamento alla propria cooperativa, confrontato con i tassi di interessi attualmente offerti dal libero mercato bancario e tenuto conto delle regole introdotte con la L. n. 59/1992, sarebbe un investimento appetibile. Ma la legge ha posto dei vincoli che la cooperativa non è possibile valicare.

Nel nuovo modello del verbale di revisione ministeriale (G.U. n. 197 del 24.8.2010), al punto 31, il revisore incaricato deve verificare il corretto ammontare del prestito sociale che una Cooperativa può attingere da propri soci.

L’accesso alle energie monetarie interne, piuttosto che a quelle estranee all’ambito della società, è sempre stato un punto di riferimento del mondo mutualistico che, non potendo storicamente contare sulle cospicue ricapitalizzazioni frequenti nelle altre società di capitali, mira a sollecitare la partecipazione dei soci in cambio di una remunerazione migliore rispetto a quelle offerte normalmente dal sistema bancario.

La misura di tali interventi viene sintetizzata nella scheda del verbale di revisione, che richiede valori e calcoli rispondenti a norme specifiche.

Più precisamente:

    • Valore degli immobili risultante da dichiarazione ICI. Questo elemento viene richiesto a seguito delle istruzioni della Banca d’Italia fin dal 2.12.1994. In dette istruzioni veniva, inoltre precisato che le cooperative non esercitanti attività finanziaria avrebbero potuto effettuare la raccolta anche da soci con meno del 2% del capitale, alla condizione che

    • la raccolta di risparmio tra i soci avrebbe dovuto essere stata prevista statutariamente (ma non come obbligo dei soci di prestare i propri soldi alla cooperative, sebbene come facoltà) e, con le note che seguono, nei regolamenti delle cooperative, con ivi citata l’esclusione dalla facoltà di raccolta presso estranei alla cooperativa e di esercizio di altra attività di natura creditizia;

    • l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non avrebbe dovuto eccedere il triplo del patrimonio (inteso come capitale sociale più riserve) con inclusione in esso del 50% della differenza tra il valore degli immobili di uso strumentale (e anche residenziale) valutato ai fini ICI e quello risultante, per i medesimi, da bilancio [valori di cui ai punti b) e c) seguenti], evidentemente depurati dei valori dell’ammortamento. Questo particolare sarebbe stato inserito successivamente da intervento della Banca d’Italia. La previsione assume la valenza di consentire un’ulteriore possibilità di recupero di risparmio, ma protetta, garantita per giusta precauzione, dalla concreta consistenza e mantenimento di valore di un bene immobile;

    • il triplo suddetto avrebbe potuto essere elevato a quintuplo qualora almeno il 30% dei prestiti sociali fosse stato garantito da soggetti vigilati (cioè le banche, le assicurazioni, le finanziarie iscritte nell’elenco specifico del Testo unico bancario) o se la cooperativa avesse aderito a uno schema di garanzia dei prestiti sociali, promossi dalle associazioni di categoria o dalle cooperative interessate... (punto 2.1 delle istruzioni);

    • i limiti patrimoniali suddetti non avrebbero dovuto essere applicate alle società cooperative non finanziarie con meno di 50 soci.

    • Valore degli immobili risultante dall’ultimo bilancio.

    • Valore per rettifica: (a-b)/2 (eventuale).

    • Patrimonio netto dell’ultimo bilancio.

    • Patrimonio netto rettificato (c-d).

    • Prestito sociale alla data della revisione.

    • Rapporto CICR (f/e) Numero soci alla data della revisione. Gg/mm/aa di chiusura dell’ultimo esercizio.

Dal confronto fra i valori e i conteggi di cui sopra, la cui indicazione nel verbale di revisione è evidente, si può dedurre se, come e con che limiti la cooperativa potrebbe ricorrere alla raccolta di prestito dai soci.

Ci sarebbe poi da mettere in evidenza l’obbligo di citare, nelle note integrative ai bilanci – ed è un elemento di chiara necessità -, sia il totale dei prestiti, come pure le garanzie prestate e il rapporto con il patrimonio.

È altrettanto evidente il motivo che vieta la raccolta con strumenti a vista, quelli cioè che consentirebbero il ritiro del deposito senza preavviso o con breve preavviso (entro un giorno); potrebbero mettere il grave difficoltà la gestione finanziaria della cooperativa e, anzi, è consentito l’inserimento nei regolamenti di condizioni più rigide nei tempi previsti per la restituzione.

Nella delibera del CICR del 3.3.1994 e anche nelle istruzioni della Banca d’Italia del 2.12.1994 era previsto il vincolo di iscrizione di tre mesi nel libro apposito dei soci disposti a depositare i loro risparmi alla cooperativa. Tale posizione è mutata e la Banca d’Italia non porrebbe più tale condizione, anche perché illogica se confrontata con la previsione del Codice civile ex art. 2538 (“Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci”).

La sequenza sensata del rapporto di un socio con la cooperativa è che, in primis, possa esprimersi, a tutti gli effetti in quanto tale, nella più importante riunione in cui ha titolo di partecipare e concorrere alla formazione della volontà democratica del consesso e, in seconda battuta, intrattenere rapporti più complessi e di altra natura con la sua cooperativa; come quella di contribuire allo sviluppo della società concedendole prestiti.

Il particolare statistico e pratico informa che i prestiti dei soci sono frequenti nelle cooperative di consumo, mentre hanno evidente minore se non nulla importanza, ad esempio, nelle cooperative edilizie dove i versamenti dei soci non hanno lo scopo, per i prenotatari, di godere di tassi d’interesse particolarmente favorevoli, ma quello di contribuire al finanziamento del piano di costruzione e quindi si configurano essenzialmente come crediti dei soci (e come tali trovano allocazione in bilancio) pertanto non in funzione e attesa di una loro restituzione, bensì con l’obiettivo dell’assegnazione definitiva delle unità immobiliari.

Nel verbale di revisione viene poi richiesto (punto 32) anche il rispetto del limite individuale (che oggi supera 33.000 euro), il rispetto del rapporto CICR (ovviamente per le cooperative con più di 50 soci) che si evince del punto g) della scheda e se la raccolta del prestito è effettuato correttamente (punto 33), cioè se conforme al regolamento, con il libretto apposito per socio, ecc.