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lunedì 17 maggio 2010 11:46

Il bilancio sociale - linee guida per le imprese sociali

Le imprese sociali hanno l’obbligo redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine da rappresentare l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa.

L’impresa sociale è “una organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita, in via stabile e principale, un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale” (art. 1 Legge n. 118/2005).

SI ricorda che possono acquisire, a determinate condizioni, la qualifica di impresa sociale: 

  • gli enti di cui al Libro I del Codice Civile (enti senza fini di lucro e destinati al perseguimento di finalità etico-sociali: le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati);
  • gli enti di cui al Libro V del Codice Civile, finalizzati alla produzione di beni e di servizi in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna: le società (di persone, di capitali e cooperative) e i consorzi.

Queste imprese hanno l’obbligo di redigere  il bilancio sociale per effetto del  decreto del Ministero della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008 con il quale sono state emanate  le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano appunto “ l’impresa sociale”.

Il bilancio sociale  va approvato dagli stessi organi che approvano il bilancio di esercizio  e deve essere depositato presso il competente Registro imprese entro trenta giorni dalla sua approvazione, per via telematica o su supporto informatico.

Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione.

Tale documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.

Le informazioni che il decreto richiede nel bilancio sociale sono relative a:

  1. Informazioni generali sull’ente e sugli amministratori
    Questa sezione, oltre a informazioni relative alla impresa, dovrà contenere l’elenco nominativo degli amministratori e di coloro che ricoprono cariche istituzionali, il periodo per il quale essi rimango rimangono in carica, il settore di attività e l’indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati.
  2. Struttura, governo e amministrazione dell’ente
    In questa sezione dovranno essere dettagliate molte informazioni relative allo statuto. Inoltre, per le sole associazioni, dovrà essere indicato il numero dei soci in essere, di quelli ammessi ed esclusi nell’esercizio, e dovrà essere descritta la vita associativa – con indicazione del numero dei soci partecipanti alle assemblee.
    Per tutte le imprese sociali, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dovranno essere forniti: la mappatura degli interessi coinvolti; i compensi corrisposti agli amministratori e a coloro che ricoprono cariche; l’indicazione del valore minimo e massimo delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti; i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro diverse da quelle regolate da contratto di lavoro dipendente (con distinta evidenza del valore della retribuzione e della tipologia di contratto); il numero di donne sul totale dei lavoratori; le eventuali partecipazioni in o di altre imprese sociali o enti senza scopo di lucro; le reti di collaborazioni con enti pubblici e altri enti in essere; il totale dei volontari attivi e il tipo di impiego nell’organizzazione; il numero dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte. una valutazione degli amministratori circa i rischi economico finanziari dell’impresa.
  3. Obiettivi e attività
    Dovranno essere dettagliate le finalità principali dell’ente, con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell’esercizio; dovranno essere riassunte le principali attività poste in essere, in relazione all’oggetto sociale e dovranno essere analizzati i fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi; dovranno essere valutati i risultati conseguiti e l’impatto sul tessuto sociale – evidenziando altresì gli scostamenti dalle previsioni; dovrà essere dettagliata la forma di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività; dovrà essere illustrata l’attività di raccolta fondi e data indicazione delle strategie a medio lungo termine.
  4. Esame della situazione finanziaria
    Dovranno essere esaminate entrate e uscite; si dovrà indicare come le spese sostenute abbiano supportato gli obiettivi chiave dell’ente e analizzare i fondi, distinguendoli tra disponibili, vincolati e di dotazione. Inoltre occorrerà analizzare l’attività di raccolta fondi, indicando quante delle entrate siano destinate alla copertura dei costi di raccolta dei fondi e analizzare gli investimenti effettuati, in relazione alla modalità del loro finanziamento e alla loro funzionalità per il perseguimento degli obiettivi dell’ente.
  5.  Altre informazioni opzionali
    Viene altresì richiesto che, quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte, nella valutazione dei risultati conseguiti vengano coinvolti i beneficiari - diretti e indiretti - delle attività. In ogni caso, tale valutazione dovrà essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che operano nell’impresa sociale,compresi i volontari. Il bilancio sociale dovrà essere approvato dai medesimi organi che approvano il bilancio di esercizio ed esso dovrà essere depositato presso il competente Registro imprese entro trenta giorni dalla sua approvazione, per via telematica o su supporto.