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domenica 04 dicembre 2011 23:02

Il Sindaco unico nelle Società Cooperative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, S.O. n. 234, è stata pubblicata la cd. Legge di stabilità, recante una serie di misure straordinarie di stabilizzazione finanziaria e di sostegno alla crescita.

Tra i vari provvedimenti intrapresi vi è anche quella di poter nominare nelle s.r.l. un sindaco unico invece che il Collegio Sindacale. Ma vediamo, qui di seguito, i riflessi per le società cooperative.

La modifica disposta dai commi 13-14 che riscrivono l’art. 2477 del cod. civ., relativamente alla presenza dell’organo di controllo nelle s.r.l., stabilisce sostanzialmente la natura “monocratica” e non più “collegiale” dell’organismo.

In altre parole, come per il passato, nelle s.r.l. l’organo di controllo resterà facoltativo, salva la ricorrenza dei presupposti fissati dall’art. 2477; al ricorrere dei quali, però, l’organo avrà una struttura monocratica e non più collegiale.

Per le s.p.a., invece, le disposizioni in tema di organo sindacale restano pressoché invariate, salva la facoltà di istituire un “sindaco unico” se l’impresa ha ricavi o un patrimonio netto inferiore ad un milione di euro (art. 2397, ult. comma, cod. civ.).

Riepilogando:

    • per le s.r.l., il collegio sindacale viene sostituito con il sindaco unico;

    • per le s.p.a., introducono la facoltà di istituzione del sindaco unico a determinate condizioni.

Quanto alle società cooperative, occorre anzitutto rilevare che la legge di stabilità non apporta alcuna modifica alle specifiche disposizioni civilistiche sulle cooperative. La legge, infatti, ignora completamente l’art. 2543, cod. civ., norma che dispone l’obbligatorietà per le società cooperative della nomina del collegio sindacale (e non di un organo monocratico) quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi ovvero quando si trovi in una delle condizioni previste dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 (disposizioni che prevedono l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. al ricorrere di determinati presupposti).

Ne consegue, che la mancata modifica dell’art. 2543, fa pensare che la disciplina dell’organo di controllo nelle società cooperative resti immutata e che, quindi, l’organo di controllo delle cooperative, quando obbligatorio, debba essere rappresentato da un collegio a prescindere dal fatto che la Cooperativa si sia uniformata alle disposizioni delle spa piuttosto che delle srl.

Confcooperative, ritiene che alla luce delle modifiche in commento, occorrerà coordinare il modello civilistico generale dedicato alle s.r.l. ed alle s.p.a. con le disposizioni specifiche dettate per le cooperative. Pertanto anche nelle Società Cooperative si dovrebbero poter applicare il principi del “sindaco unico” (obbligatorio per le s.r.l. e facoltativo per le s.p.a.). Naturalmente la stessa Confcooperative, si riserva, di chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, una conferma in merito alla propria interpretazione.

In ogni caso, pur recependo questa ragionevole interpretazione le cooperative che vorranno utilizzare questa possibilità, dovranno, con molta probabilità, uniformare i rispettivi statuti.