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giovedì 10 dicembre 2009 14:56

ICI – I fabbricati delle Cooperative Agricole sono esclusi

Non è oggetto dell’imposta comunale il fabbricato della società cooperativa che - indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati - è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza del 18.11.2009 n. 24299

Ad una società cooperativa venivano notificati due avvisi di accertamento ICI per omesse dichiarazioni e omessi versamenti relativi a fabbricati di sua proprietà, utilizzati per attività strumentali alla coltivazione di tabacco da parte dei soci.

La cooperativa presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo la non imponibilità ai fini ICI dei fabbricati, in quanto strumentali all’attività agricola. La CTP accoglieva il ricorso.

Successivamente il Comune impugnava la sentenza di primo grado e la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello.

Per i secondi giudici, nel caso di specie, non sussiste la condizione di ruralità dei fabbricati, poiché la cooperativa, quale entità soggettiva rivestita di personalità giuridica, è nettamente distinta da quella dei produttori di tabacco, con la conseguenza che la mancata confluenza in un unico soggetto giuridico della proprietà dei fabbricati prefigura l’inesistenza del requisito della pertinenza, che determinerebbe l’esclusione dall’ICI.

Avverso tale sentenza la cooperativa presentava ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, dopo aver individuato le norme che sottendono la fattispecie controversa, conclude sostenendo che non è oggetto di ICI il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci.

Così affermando, i giudici di legittimità escludono che la distinzione tra titolare del fabbricato e titolari dei terreni agricoli asserventi possa configurarsi quale criterio di esclusione dall’ICI dei fabbricati rurali.