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lunedì 01 febbraio 2010 16:05

Fondi sanitari integrativi - Iscrizione all’Anagrafe entro il 30 aprile 2010

Con il Decreto 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, il Ministero della salute modifica il Decreto 31 marzo 2008, in materia di attuazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto specifica nel dettaglio quali sono le prestazioni “vincolate”, per le quali i fondi sanitari integrativi del Ssn, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, sono tenuti a destinare una quota di risorse non inferiore al 20% di quelle complessivamente impiegate alla copertura di tutte le prestazioni garantite agli assistiti, per poter mantenere il trattamento fiscale agevolato previsto dal Tuir.

Il Decreto Sacconi, inoltre,  stabilisce le regole di funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari.

La Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) prima e il Decreto 31 marzo 2008 poi, hanno dato un nuovo impulso all’assistenza sanitaria integrativa, superando la distinzione tra fondi “doc” e “non doc” introdotta dal D.Lgs. n. 41/2000 e prevedendo un’unica normativa di riferimento per tutte le forme di assistenza sanitaria, anche sotto il profilo fiscale. Infatti, la Legge n. 244/2007 ha riformato il regime tributario applicabile ai contributi versati ai fondi sanitari, riconoscendo la deducibilità delle somme versate, fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ai fondi sanitari integrativi del Ssn, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento definiti da apposito decreto ministeriale (art. 10, comma 1, lett. e-ter) del Tuir).

Ai fini del calcolo del limite di deducibilità si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino nei medesimi ambiti di intervento stabiliti dal decreto (art. 51, comma 2, lett. a) del Tuir). All’unificazione delle agevolazioni fiscali è seguita, con il Decreto firmato dall’ex Ministro Livia Turco, l’individuazione degli ambiti di intervento dei fondi sanitari in modo uniforme, indipendentemente dalla tipologia.

Ora, il Decreto Sacconi fornisce un nuovo importante impulso all’assistenza sanitaria integrativa del Ssn, individuando le regole di funzionamento del sistema. Ma vediamo nel dettaglio i contenuti del provvedimento.

Le prestazioni “vincolate”

Le prestazioni “vincolate”, elencate all’art. 2, comma 2, del Decreto, si riferiscono all’erogazione di prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio. In particolare:

  1. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;
  2. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza;
  3. prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
  4. prestazioni di assistenza odontoiatrica, compresa la fornitura di protesi dentarie.

Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi

L’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari (e delle casse, enti e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale) dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2010; per gli anni successivi, iscrizioni o rinnovi dovranno essere formalizzati entro il 31 luglio. Per l'iscrizione all'Anagrafe occorre inviare telematicamente la seguente documentazione:

  • atto costitutivo;
  • regolamento;
  • nomenclatore delle prestazioni garantite;
  • bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente;
  • schema di modelli di adesione degli iscritti. In sede di prima applicazione, con l’invio della predetta documentazione, dovranno essere fornite informazioni circa l’attività gestionale, attraverso il sito www.ministerosalute.it/programmazione/.

Dell'avvenuta iscrizione o rinnovo sarà rilasciata apposita attestazione. Inoltre, per il rispetto della soglia delle risorse “vincolate”, dal 2011, al momento dell’iscrizione (o del rinnovo), gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale dovranno trasmettere all’Anagrafe una certificazione a firma del legale rappresentante che indichi, per l'anno precedente e al netto delle spese generali, le risorse impegnate per prestazioni “vincolate”, le risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite agli assistiti, nonché la relativa percentuale. Il vincolo del 20% dovrà essere garantito fin dalla gestione 2010, al fine di beneficiare, dal 2012, del trattamento fiscale agevolato previsto dal Tuir.