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giovedì 18 novembre 2010 10:00

Ente no profit con attività commerciale – perdita delle agevolazioni fiscali

Se l’attività prevalente di un’associazione no profit risulta essere un’attività commerciale a tutti gli effetti, l’associazione resta di conseguenza assoggettata alla tenuta delle scritture contabili e alle dichiarazioni annuali. Lo afferma la Commissione tributaria provinciale di Treviso che, con la sentenza n. 70 del 04.08.2010, ha ritenuto legittimo e congruo l'operato dell'ufficio che ha accertato le imposte dovute dall’associazione, ritenendo non spettanti le agevolazioni fiscali stabilite dalla legge n. 398/1991.

Nella specie, lo Statuto dell'associazione – che ha dichiarato di avvalersi ai fini fiscali delle esenzioni di cui all'art. 2, legge n. 398/1991 – prevede quali attività istituzionali la cultura, l’arte, gli spettacoli, lo sport, l’informazione, la salvaguardia dell'ambiente, ricerca e studio delle tradizioni locali con particolare riferimento alle tradizioni eno-gastronomiche, musica, ricreazione; tutto ciò senza scopo di lucro.

Tuttavia, a seguito monitoraggio ed attività ispettiva della questura e della G.di.F. è stato accertato che l'attività svolta in via prevalente è quella di intrattenimento con l'organizzazione di spettacoli di lap dance, streep tease e prive con servizio bar e musica; viene inoltre rinvenuto personale svolgente attività di ballerine, barista, buttafuori, cassieri etc.

I verificatori hanno pertanto concluso che l'attività svolta dall'associazione è un'attività commerciale a pieno titolo e, sulla base delle risultanze del PVC, l'ufficio ha accertato le imposte dovute ricostruendo le basi imponibili.

L’associazione ricorre contro l’avviso di accertamento. Ma la CTP di Treviso giudica il ricorso infondato: l’associazione, sottolineano i giudici del merito, non ha minimamente dimostrato che l'attività istituzionale prevalente sia quella sportiva, risultante dallo Statuto, e che di conseguenza l'attività «ricreativa» di carattere commerciale sia solo marginale rispetto alle altre attività istituzionali. In ogni caso, ricorda la Commissione di prime cure, «fondamento di un'associazione non commerciale è il no profit»: ma anche in ordine a tale principio, l’associazione non ha allegato i bilanci, né ha dato contezza delle spese sostenute al fine di accertare che non via sia stata distribuzione di utili. Anzi, a fronte di un avanzo di 30.309,08 euro nel periodo 2004/2006 e di un saldo bancario negativo, l’associazione non ha fornito alcuna giustificazione: restando ignota la destinazione di questi avanzi, è legittimo dedurre che l'associazione ha scopo di lucro.