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lunedì 01 agosto 2011 15:39

Cooperative sociali e volontari - norme sulla sicurezza

Nella G.U. n. 159 dell’11.7.2011 è stato pubblicato il Decreto 13.4.2011 relativo all’applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 a cooperative sociali, volontari della Protezione civile, della CRI, del Corpo Nazionle Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco, tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.

Il decreto afferma che le norme del Testo Unico sulla Sicurezza sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

    • necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

    • organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

    • imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli artt. 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008;

    • necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

Inoltre viene chiarito che l’applicazione delle disposizioni del decreto in questione non può comunque comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, mentre, per quanto riguarda le cooperative sociali è precisato che l’applicazione del D.Lgs n. 81/2008 deve tenere conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.

Seguono norme specifiche relative:

    • alle organizzazioni di volontariato della protezione civile;

    • alla sorveglianza sanitaria;

    • alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta;

    • alle cooperative sociali.

Per queste ultime, il testo del decreto prevede quanto segue:

si applicano nei confronti dellavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attivita' al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attivita' di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

Ove le attivita' di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attivita' di formazione, informazione e

addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.

Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attivita' loro richieste”.