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lunedì 02 novembre 2009 18:04

Cooperative - Una circolare del Ministero sulle modifiche della "legge sviluppo" per le cooperative

L’articolo 10 della L. 99/2009,meglio conosciuta come “legge sviluppo”, ha suscitato numerosi interrogativi e problemi per le cooperative. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto una apposita circolare nel tentativo di chiarire i dubbi ei problemi emersi.

Dopo il corposo intervento legislativo sulla cooperazione mutualistica introdotto dalla legge 23 luglio 2009,   n. 99, la c.d. “legge sviluppo” (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”), interviene il Ministero dello sviluppo economico con una circolare che ne analizza, comma per comma, la portata e indica, ai vari soggetti chiamati ad attuarla, le procedure da seguire.

Il sintomo della complessità dell’innovazione del legislatore era stato rilevato già nei lavori preparatori, in cui il termine “cooperativa” risultava largamente utilizzato, anche per i richiami alla complessa e innovativa normativa generata per le cooperative dopo le modifiche al Codice civile arrecati dalla “legge Vietti”.

Tenuto poi conto del fatto che, successivamente, nell’alveo della cooperazione erano stati introdotti con l’art. 1, c. 9-bis, del D.l. n.181/2006 (conv. con L. 233/2006) soggetti di grande importanza, come i consorzi agrari, assumenti ora la veste giuridica di società cooperative, si comprende il rilievo di questo intervento.

La circolare di cui trattasi rileva, anzitutto, la modifica sostanziale dell’art. 2511 C.c.: l’iscrizione all’Albo delle società cooperative e loro consorzi assume carattere costitutivo e quindi non si potrebbe parlare di soggetto giuridico fondato sotto tale forma se non dopo la suddetta inserzione.

Anche il richiamo all’art. 223-sexiesdecies disp.att. (creazione dell’Albo, iscrizione delle cooperative a mutualità prevalente, comunicazione delle notizie di bilancio...) e alle pesanti sanzioni ivi previste (art. 10, c. 6, L. n. 99/2009), collegate all’incertezza della presentazione del Mod C17, hanno persuaso il Ministero a tranquillizzare gli operatori cooperativi circa l’intervento delle C.c.i.a.a. e prevedere la predisposizione di una “apposita procedura " (apposito spazio all’interno della cosidetta comunicazione unica) da utilizzare, però, a partire dall’1.4.2010.

Nel frattempo resta valido, ai fini dell’iscrizione, l’utilizzo del suddetto Mod “C17 iscrizione”.

Con l’occasione la Direzione generale per le piccole medie imprese e gli enti cooperativi delega ad Infocamerei suoi controlli inerenti il “documento unico” d’iscrizione nel Registro delle imprese e, naturalmente, a quella contestuale nell’Albo delle società cooperative, a partire dalla suddetta data, per cui esisterà “un preciso allineamento tra le iscrizioni” ai due contenitori.

Per le cooperative già iscritte verrà effettuato il travaso dei seguenti dati, inviati dalle C.c.i.a.a. alla Direzione generale succitata:

1) dell’elenco delle società cooperative attive a. o perché le società hanno presentato al Registro delle imprese il bilancio d’esercizio 2008 e b. o in quanto hanno pagato il diritto “camerale”;

2) degli elenchi delle cooperative che non hanno presentato in C.c.i.a.a. i bilanci almeno degli esercizi 2007 e 2008.

Quest’ultima previsione si collega, evidentemente, agli intenti sanzionatori previsti per le società inerti.

Infatti, mentre nella circolare non si evidenzia alcuna specificazione del comma 3 dell’art. 10 in esame, in quella è prevista, come incombenza per l’Ufficio del registro delle imprese, la trasmissione all’Albo sia della “comunicazione unica”, ma anche quella del mancato deposito del bilancio, che si collega alla verifica dei requisiti collegati ai criteri per individuare la prevalenza (art. 2513 C.c.) e alla sospensione semestrale di ogni attività dell’ente di cui tratta l’innovato art. 223-sexiesdecies disp. att..

Se la circolare non interviene sull’abrogato obbligo per le cooperative a mutualità prevalente di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero d’iscrizione all’Albo, mette invece l’accento sulla portata del citato articolo delle disposizioni di attuazione del C.c..

Sul “come” le cooperative dovranno comunicare “annualmente all’amministrazione presso la quale è tenuto l’Albo delle società cooperative” la Direzione generale si riserva di informare con ulteriori istruzioni.

Ma anticipa che, nel casi d’inadempienza o di ritardo da parte della cooperativa nel trasmettere le notizie annuali di bilancio o di quelle dovute in caso di perdita della qualifica di mutualità prevalente, essa riceverà, in prima battuta, la diffida ad adempiere entro 30 giorni all’irregolarità, documento che informa altresì delle possibili più gravi sanzioni in caso di persistenza dell’inerzia, compresa la sunnominata sospensione semestrale di ogni attività “intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali”.

 

Pdf.: Ministero dello Sviluppo economico, bozza di circolare