Leggi notizia

martedì 08 settembre 2009 15:48

Cooperative - Riserve indivisibili ma non indisponibili

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 12/08/2009, n. 216/E, ribadisce l’indivisibilità dei fondi di riserva nelle società Cooperativa. Precisa, comunque che le stesse non sono indisponibili in assoluto.

La Risoluzione   n. 216/E del 12 agosto 2009, prodotta dall’Agenzia delle Entrate per rispondere ad un quesito di una Confederazione, intende chiarire  la portata dell’art. 3 comma 1 della legge 18 Febbraio 1999 n.28.

Occorre innanzitutto ricordare che l’art. 3 della citata norma voleva mettere fine a numerosi contenziosi e a diverse interpretazioni, stabilendo che era sempre possibile accedere alle riserve indivisibili per coprire le perdite, a condizione che sarebbe poi stato consentito di distribuire utili ai soci   solo dopo avere ricostituito nella misura iniziale le riserve.

L’art. 2545 ter del C.C., definisce  “riserve indivisibili”, tutte quelle   che “per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società”. L’articolo del C.C. prosegue precisando che tale riserve sono disponibili (con tale qualificazione sono sempre state chiamate, oltre a quella dell’indivisibilità) per coprire le perdite   solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad aumento di capitale e quelle divisibili in caso di scioglimento della società.

La Confederazione   colta dal dubbio chiede quindi  conferma all’Agenzia delle Entrate, sulla portata delle due norme, l’ultima in particolare (art. 2545-ter Cod. Civ.) che non prevede nemmeno l’obbligo di ricostiutuire i fondi di riserva utilizzati per coprire le perdite.

La   concisa risposta dell’Agenzia individua gli elementi essenziali che confermano,   la coesistenza e validità delle due norme.

Il fulcro del ragionamento sta nella portata:

  • del nuovo articolo del Codice Civile, che è norma generale e che – di per sé – non contiene alcun riferimento abrogativo, né espresso né tacito dell’altra norma;
  • della precedente legge speciale, che rileva solo sotto l’aspetto tributario, in quanto “si occupa del momento successivo a tale utilizzo [delle riserve indivisibili a copertura di perdite] imponendo – in funzione dell’esigenza di ricostituzione di dette riserve – dei limiti alla successiva distribuzione degli utili”.

In altri termini ciò significa che sussiste la regola, in vigore da dieci anni, che non sarà possibile operare astutamente con distribuzione di dividendi ai soci giocando su un’interpretazione ambigua e pretestuosa della norma sopravvenuta nel 2003, pena il cadere sotto la mannaia della decadenza dai benefici fiscali, così come previsto nell’art. 3, comma 1, della L. 18 febbraio 1999, n. 28.