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domenica 19 settembre 2010 16:42

Cooperative – il Ministero modifica nuovamente il verbale di revisione

Il Ministero dello sviluppo economico ritocca, ancora una volta, le tracce – non solo del verbale - che devono essere utilizzati da tutti i soggetti incaricati del controllo cui sono assoggettati gli enti cooperativi.

Il decreto ministeriale del 23 giugno 2010, pubblicato nella G.u. n.197 del 24 agosto 2010 e anche gli schemi approvati, modifica nuovamente alcuni aspetti legati all’attività di controllo sugli enti cooperativi.

A far data da quando, nel concreto, sono state previste le “revisioni”, i ripensamenti del Ministero (un tempo era quello del lavoro e previdenza sociale, ora quello dello sviluppo economico) hanno subito una brusca accelerazione dal 2002. Nel D.Lgs. del 2 agosto di allora si prevedeva l’emanazione dei verbali di revisione cooperativa (biennale/annuale a seconda dei soggetti) e di ispezione straordinaria. Il 6.12. 2004, con un D.m. si pubblicavano i modelli:

  1. per la redazione del verbale di revisione delle società cooperative;

  2. per la relazione di mancata revisione;

  3. per le certificazioni ed attestazioni di revisione effettuata da rilasciare al legale rappresentante dell’ente cooperativo.

Giusto un anno dopo, cioè il 22.12.2005, vedevano la luce – sempre per D.m. – i modelli specifici da utilizzare per le BCC (banca di credito cooperativo) e alcuni mesi dopo (27.4.2006) il Ministero pubblicava nella G.u. i modelli per le ispezioni straordinarie alle società cooperative, distinti da quelli delle revisioni ordinarie.

Non scadeva nemmeno un anno (12.4.2007) e i modelli relativi all’attività di vigilanza ordinaria venivano, ancora una volta, rivisitati e pubblicati con la medesima procedura. Gli operatori impegnati nell’attività di controllo speravano in un periodo di stasi, ma l’art. 10 della c.d. “legge sviluppo” (n° 99 del 23.7.2009) introduceva, oltre al valenza costitutiva assegnata all’iscrizione nell’Albo nazionale delle cooperative, la grave sanzione della sospensione semestrale da ogni nuova attività, ossia la proibizione di “assume nuove eventuali obbligazioni contrattuali”, nel caso di gravi inadempienze come la mancata comunicazione dei

Il D.m. del 23 Giugno u.s., fa presente che, per quanto in esso non previsto, occorre rifarsi ai decreti ministeriali citati in precedenza anche in questo articolo.

Gli effetti del decreto, e quindi i nuovi modelli, sono già in vigore dal 24 agosto scorso anche se occorrerà ragionevolmente qualche tempo affinché tutti familiarizzino con le nuove procedure.