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lunedì 23 maggio 2011 11:26

Circolo velico – il rimessaggio barche può essere esente da IVA

Gode dell’esenzione da IVA l’attività di rimessaggio barche effettuata da un circolo velico, quando l’attività rientra nelle finalità istituzionali dell'ente.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4626 del 25 febbraio scorso.

Il punto essenziale – rilevano i giudici di legittimità - consiste nella valutazione se l’attività di rimessaggio barche, effettuata a favore dei soci e degli ospiti di costoro dietro pagamento di un corrispettivo, rientra o meno nelle finalità istituzionali dell'associazione, ipotesi cui la legge collega l’esclusione della qualifica commerciale della stessa e quindi l’esenzione dall'IVA; in altri termini, ciò che deve essere appurato – con valutazione di fatto, operata in base ai principi statutari, riservata al giudice del merito – è se all'esercizio della attività sportiva velica perseguita dal circolo in conformità al suo statuto sia connaturata ed essenziale la prestazione di rimessaggio dei natanti di proprietà dei soci o di terzi qualificati, e, in caso affermativo, in quale misura (essendo ovvio che una custodia temporanea per brevi periodi onde consentire al socio l'uso del natante é ben diversa dal ricovero per i mesi invernali).

Come detto, si tratta di una valutazione che non é di immediata evidenza logica ma dipende da una valutazione di fatto da operare in base ai principi statutari, che è riservata al giudice del merito.

Valutazione che, nel caso in giudizio, i giudici di merito non hanno effettuato, ciò che ha comportato la cassazione della sentenza di secondo grado.