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lunedì 23 maggio 2011 11:25

Circolo ricreativo – l’attività non commerciale è valutata sulla base della tenuta della contabilità

Per stabilire la non commercialità della somministrazione di bevande ed alimenti a favore di associazioni di promozione sociale è necessario ottemperare a determinati obblighi formali

Per stabilire la non commercialità della somministrazione di bevande ed alimenti a favore di associazioni di promozione sociale è necessario ottemperare a determinati obblighi formali quali:

    • la redazione e l’approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario riferito sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale;

    • la conservazione, con le modalità previste dal D.P.R. n. 600/1973, della documentazione, anche se non fiscale, di supporto al rendiconto;

    • l’adozione dell’atto costitutivo o dello statuto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata adeguato, laddove esistente ante 1° gennaio 1998, con le clausole introdotte dal D.Lgs. n. 460/1997.

È questo quanto concluso dalla competente commissione tributaria regionale del Piemonte n. 18/10/11 del 24 marzo 2011, nell’esaminare la fattispecie relativa a un circolo ricreativo che operava quale ente non commerciale, esercitando anche attività di bar ristorante.

A seguito di un accesso da parte della Guardia di Finanza, l’assenza della documentazione predetta, aveva determinato la riqualificazione dell’attività svolta dallo stesso quale attività d’impresa, il quale ricorreva quindi dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale che respingeva lo stesso.

Tale decisione veniva confermata anche dai giudici di secondo grado che, rigettando il ricorso proposta dal contribuente, concludevano che la non commercialità dell’attività di gestione del circolo ricreativo poteva essere riconosciuta solo in presenta di un’adeguata e completa documentazione contabile.