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mercoledì 04 agosto 2010 11:11

Benefici prima casa per il socio di cooperativa edilizia

La Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XIV, con sentenza del 01/07/2010, n. 438 ritiene che con riferimento all’assegnazione dell'alloggio dalla cooperativa edilizia al socio, il possesso quinquennale da rispettare per evitare la decadenza dall’agevolazione “prima casa” decorre solo dalla stipula del rogito. Perde quindi il diritto ai benefici il socio della coop che trasferisce l’immobile (senza acquistarne un altro entro l’anno) prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data del rogito, a nulla rilevando che fosse nella disponibilità dell’immobile, con la qualifica di assegnatario della cooperativa, da un periodo di tempo maggiore.

Nella fattispecie La   Commissione tributaria  ritiene che  nella fase in cui la cooperativa ha assegnato provvisoriamente gli alloggi, l'assegnatario non è il proprietario fin quando non si vede trasferito l’alloggio e solo allora risponde al fisco del relativo reddito.

Infatti, sia per le cooperative edilizie a contributo erariale, sia per quelle che, pur non essendo tali, siano state agevolate o comunque abbiano operato, l'assegnazione definitiva dell'alloggio avviene solo con la stipula, da parte del socio, del mutuo edilizio individuale.

Ne consegue che il trasferimento della proprietà si realizza non per effetto del pagamento del prezzo, ma solo se è posto in essere l’atto traslativo e da quel momento decorre il possesso quinquennale quale presupposto per far valere le norme previste per le agevolazioni fiscali.

I termini di decorrenza per beneficiare dell'agevolazione fiscale decorrono, pertanto, soltanto dalla stipula del rogito. E il contribuente-socio della coop che ha trasferito il bene prima del decorso del termine di 5 anni dalla data di acquisto e non ha proceduto, entro un anno dall’alienazione, all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione, deve procedere a versare l’IVA con aliquota del 10% (in luogo di quella del 4%), le imposte ipo-catastali nella misura ordinaria, oltre a sanzioni ed interessi, come richiesto con avviso di liquidazione dall’Agenzia delle Entrate.