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lunedì 01 agosto 2011 15:40

Associazioni sportive, i benefici spettano anche senza iscrizione al CONI

La Commissione tributaria provinciale di Macerata nella sentenza n. 173/2/11 del 30 maggio 2011.afferma che ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dalla legge n. 398/1991, è necessario che siano rispettati i requisiti richiesti da tale legge, anche se il soggetto richiedente manchi della iscrizione nel Registro del CONI.

Secondo i giudici di merito, quindi, ciò che conta è il possesso dei requisiti previsti dalla legge (e quindi il reale svolgimento di attività sportiva dilettantistica) anche se si stratta di un’associazione non affiliata ad una Federazione o ad un Ente di promozione sportiva.

Si legge nella sentenza che “a ben guardare la differenza rilevante a seguito delle innovazioni apportate dal D.L. n. 72/2004, consiste nel fatto che, mentre prima si poteva, a ragione, parlare di efficacia costitutiva dell'iscrizione nel Registro, in relazione alla possibilità di usufruire dei benefici tributari, non rinvenendosi oggi alcuna traccia legislativa dell'obbligatorietà di tale iscrizione, si può dire che, dall'effettuazione della stessa, potrebbe discendere solo in via indiretta la possibilità, in capo al sodalizio, di applicare la disciplina fiscale speciale.

In tale assetto, è da ritenere di dover privilegiare il possesso dei requisiti che, a detta dell'art. 90 della legge citata, sono necessari per richiedere il riconoscimento ai fini sportivi, anche se il soggetto richiedente manchi dell’iscrizione nel Registro […]. In caso contrario si priverebbe dei relativi benefici un soggetto sostanzialmente idoneo a godere degli stessi, solo in quanto carente di un requisito meramente formale”.