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lunedì 01 febbraio 2010 16:08

Alle cooperative agricole si applica il regime IVA speciale per i produttori agricoli

La Commissione Tributaria regionale del Lazio, sez. XXI, con sentenza 11/12/2009, n. 220 ribadisce che le cooperative agricole nelle quali una pluralità di imprenditori conferiscono la conduzione delle proprie aziende e dei prodotti allo scopo di ottenere una migliore redditività delle imprese sono suscettibili di fruire delle agevolazioni previste dal decreto IVA per i produttori agricoli.

E' quanto affermato dalla Commissione Tributaria regionale del Lazio, che ha accolto il ricorso di una cooperativa agricola, la quale si era vista notificare un avviso di accertamento ai fini IRPEG, IVA e IRAP senza che i verificatori prendessero in considerazione l'oggetto sociale della stessa.

In particolare, la Guardia di Finanza non ha considerato il fatto che i prodotti conferiti dai soci venivano lavorati e successivamente venduti; incassate le fatture di vendita, la cooperativa versava al socio il netto ricavo, dedotti i costi.

Per i militari i costi imputati ai singoli soci sostenuti per la lavorazione, manipolazione e vendite dei prodotti erano operazioni fiscalmente rilevanti ai sensi degli articoli 39 e 40, D.P.R. n. 633/1972, in quanto autonome accessorie e quindi imponibili.

L'appellante però sosteneva che l'addebito dei costi sostenuti da una cooperativa per conto di propri soci fosse tecnicamente e giuridicamente riconosciuto come ristorno, trattandosi di somme che la società istante versava ai propri soci come differenza tra i ricavi realizzati ed i costi sostenuti inerenti l'attività che essa svolge in nome e per conto dei soci.

In pratica la cooperativa al fine di realizzare una migliore redditività dei prodotti, si sostituiva al produttore realizzando un'ottimizzazione dei costi, nello svolgimento delle attività.

Le attività connesse o accessorie a quelle tipicamente agricole trovano applicazione nel regime previsto dall'art. 34, D.P.R. n. 633/1972, qualora rivestano carattere di strumentalità e complementarietà funzionale con la produzione dei beni agricoli tali da costituirne la naturale integrazione.

L'oggetto sociale dello statuto concerneva in via principale la conduzione associata delle aziende di proprietà dei soci, nonché di tutte le attività connesse quali le esecuzioni di tutte le operazioni colturali, la raccolta, la lavorazione e la vendita dei prodotti agricoli da effettuare sui mercati nazionali ed esteri.

Ciò risultava confermato anche dalle visure camerali dei singoli soci della cooperativa, dalle quali chiaramente si evinceva che i soci sono costituiti in imprese agricole individuali.

Pertanto, secondo la CTR Lazio, la cooperativa può essere inquadrata come imprenditore agricolo, e quindi fiscalmente sottoposta al regime speciale per i produttori agricoli ex art. 34, D.P.R. n. 633/1972.