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lunedì 21 giugno 2010 17:38

5 per mille 2010 - Confermati i soggetti destinatari della quota

Con il D.P.C.M. del 23.04.2010pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 08/06/2010, n. 131sono state individuate le finalità ed i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010.

Finalità per la destinazione del 5 per mille

Il D.P.C.M. stabilisce che per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, una quota pari al cinque per mille dell'Irpef e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':

Ø  sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, delle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri, e delle associazioni e fondazioni riconosciute;

Ø  finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

Ø   finanziamento della ricerca sanitaria;

Ø  sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

Ø  sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.

Si precisa anche che la scelta di destinazione del cinque per mille e quella dell'otto per mille non sono in alcun modo alternative fra loro.

Soggetti destinatari della quota

I soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, devono iscriversi - solo in via telematica - in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia entrate.

Il modulo della domanda prevede un'autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli individuati dalla legge. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 7 maggio 2010, a pena di decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

I soggetti, che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.

Inoltre, il D.P.C.M. prevede che, entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato, sottoscrivono e spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', relativa alla persistenza dei requisiti richiesti. La presentazione di tale dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille.

Entro il 31 dicembre 2010, l'Agenzia delle entrate procederà ai controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive ed i soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente.

Infine, entro il 31 marzo 2011, l'Agenzia entrate pubblica sul proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille, nonche' quello dei soggetti esclusi dal riparto.

 

Dichiarazione per la destinazione

I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro Irpef, relativa al periodo di imposta 2009, utilizzando il modello CUD 2010, il modello 730/1 redditi 2009, il modello Unico Persone Fisiche 2010 ovvero la scheda per la scelta dell'8 e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

 

Corresponsione del 5 per mille

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2009, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati necessari a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'Irpef per il periodo d'imposta 2009, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

Gli importi verranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sull'apposito Fondo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, sara' effettuata, sulla base degli elenchi appositamente predisposti dall'Agenzia entrate.

Inoltre, il D.P.C.M. precisa che l'ente beneficiario non avrà diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio.

 

Rendicontazione delle somme

I soggetti destinatari delle somme, entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la stessa amministrazione potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione. Con il D.P.C.M. viene anche stabilito che le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicita' sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.

 

Modalità e termini per il recupero delle somme

I contributi erogati sono soggetti a recupero:

Ø  qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

Ø  qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;

Ø  qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;

Ø  qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'ammissione al beneficio;

Ø  qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme;

Ø  qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

L'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo.

Il recupero del contributo comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di riversare all'erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.