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giovedì 08 marzo 2012 22:12

Decreto legge 09.02.2012 – disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo - le novità riguardanti le società cooperative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio u.s. (S. O. n.27) u.s. è stato pubblicato il decreto legge in oggetto che raccoglie le misure varate dal governo in tema di semplificazioni.

Il provvedimento è composto da 63 articoli ed è dedicato a svariati settori.

Di seguito si offrono le prime indicazioni, riservandoci gli approfondimenti in successivi interventi.

MISURE DI PARTICOLARE IMPORTANZA PER LE COOP. AGRICOLE
il fascicolo aziendale elettronico delle aziende agricole rappresenterà l’unica fonte di dati per le operazioni relative all’erogazione di aiuti e contributi dell’Unione europea (art. 25);
è fortemente agevolata la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda e quella effettuata dal socio imprenditore agricolo alla cooperativa agricola (art. 28);
i progetti di riconversione del settore bieticolo saccarifero acquistano certezza dei tempi di esecuzione dei progetti (art. 29).

PER TUTTE LE COOPERATIVE
prevista la possibilità di concedere a cooperative composte da giovani under 35 i beni confiscati alla mafia a destinazione turistica (art. 56);
precisata la disciplina del “sindaco unico” nelle s.p.a. e nelle s.r.l.: la riforma è applicabile anche alle società cooperative (art. 21);
differito al 30 giugno 2012 il termine per comunicazione della pec al registro delle imprese (art. 37);
soppresso l’obbligo di predisporre il DPS in materia di privacy (art. 45);
esteso alle assunzioni effettuate fino al 14 maggio 2013 il credito d’imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno (art. 59);
più certi i tempi del procedimento amministrativo: sanzionato il mancato rispetto dei termini legali per l’emanazione dei provvedimenti, con responsabilità disciplinare e contabile del funzionario inadempiente e possibilità di commissariamento dell’Ufficio (art. 1);
per le attività soggette a SCIA l’obbligo di presentare le dichiarazioni asseverate dai tecnici abilitati scatta solo se previsto dalla normativa di settore (art. 2).

IN MATERIA DI APPALTI E DI AMBIENTE
istituita la Banca dati nazionale dei contratti pubblici che renderà meno gravosa la posizione delle imprese che contrattano con la P.A. (art. 20);
il committente sarà coobbligato con l’appaltatore per le retribuzioni non pagate dall’appaltatore stesso (art. 21);
in materia ambientale è introdotta l’autorizzazione unica che sostituirà tutti gli attuali adempimenti (art. 23).

MISURE GENERALI DI SEMPLIFICAZIONE
Quanto alle disposizioni generali, il decreto interviene anzitutto in tema di certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi, sanzionando la mancata emanazione nei termini dei provvedimenti della P.A. (cd. silenzio inadempimento) (art. 1).
A tal fine, è in primo luogo previsto un sistema di poteri sostitutivi, agevolmente attivabili su richiesta dai cittadini; in secondo luogo, è stabilita la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per il funzionario che ha posto in essere il comportamento omissivo. Si potrà addirittura commissariare l’Ufficio inadempiente ed ogni provvedimento dovrà obbligatoriamente riportare il tempo previsto dalla legge per la sua emanazione e quello effettivamente impiegato dall’Ufficio.
Si interviene poi sulla Segnalazione certificata di inizio di attività (cd. SCIA) stabilendo che l’obbligo di presentare le dichiarazioni asseverate dai tecnici abilitati sussiste soltanto ove sia espressamente previsto dalla normativa di settore (art. 2).
Di particolare rilevanza è popi la procedura di semplificazione normativa prefigurata all’art. 3.
Viene introdotto un meccanismo teso a prevenire l’introduzione di nuovi oneri amministrativi e ad imporre una valutazione periodica degli oneri introdotti e di quelli eliminati da ciascuna amministrazione statale; valutazione che sarà condotta in contraddittorio con le organizzazioni degli imprenditori e dei consumatori.
Più precisamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali dovranno redigere e trasmettere alla Presidenza del Consiglio una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi posti a carico dei cittadini e delle imprese, introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente. Successivamente, il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, predisporrà una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati. Se dalla verifica effettuata per ciascuna Amministrazione risulterà un aggravio burocratico, entro novanta giorni il Governo adotterà uno o più regolamenti per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale.
Si avverte, tuttavia, che le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.
Fermo restando quanto previsto dalla altre norme di liberalizzazione esemplificazione, l’art. 12, prefigura ulteriori strumenti di semplificazione normativa specificamente dedicati alle attività economiche.
In primo luogo è stabilita l’attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese. Si tratta, in particolare, della possibilità che i Ministri competenti promuovano la stipula di Convenzioni fra amministrazioni statali, locali, Camere di commercio, Agenzie per le imprese, nonché organizzazioni e associazioni di categoria interessate, aventi ad oggetto l’attivazione di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese di un determinato territorio. Le imprese saranno poi libere di aderire o meno ai percorsi di semplificazione prefigurati dalle suddette convenzioni.
In secondo luogo, è conferita delega al Governo per l’emanazione di regolamenti di delegificazione aventi ad oggetto – anche questi – la semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa secondo specifici principi e criteri direttivi (razionalizzazione delle procedure, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica e con modalità asincrona; previsione di forme di coordinamento telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati pubbliche; individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese).
Una procedura di semplificazione normativa specifica è poi dedicata al sistema dei controlli sulle imprese. A tal fine, anche su questo specifico tema, il Governo è delegato ad emanare appositi regolamenti di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei controlli stessi da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano recare intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali. È tuttavia previsto che le semplificazioni in parola non si applichino ai controlli in materia fiscale e finanziaria (art. 14, c. 3 e ss).
È poi previsto che le amministrazioni pubbliche pubblichino sul proprio sito e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese (art. 14, c.2).
In ultimo si segnalano specifiche “semplificazioni” per i cittadini e le imprese. In particolare, l’art. 9, in luogo delle duplicazioni previste dall’attuale disciplina, introduce la dichiarazione unica di conformità degli impianti termici, conservata direttamente dall’interessato ed esibita a richiesta dell’amministrazione.
Da par suo, l’art. 10, prevede la possibilità di cedere il posto auto a condizione che diventi pertinenza di altro immobile sito nel medesimo Comune. Non possono essere venduti separatamente i parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse (art. 10).
Sono apportate poi una serie di modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza al fine di ridurre gli adempimenti burocratici gravosi e superflui (art. 13). In particolare, è prolungata la validità di alcune autorizzazioni, quali l’autorizzazione di polizia (prolungata da un anno a tre anni); il porto d’armi (validità annuale), nonché dell’iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi (validità triennale in luogo della validità annuale).
Sono poi eliminate numerose previsioni, quali l’obbligo della licenza per la vendita di bevande alcoliche nei circoli privati; l’obbligo di denuncia al prefetto dell’apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche; la licenza del questore per le agenzie di recupero crediti; la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza del regolamento di gioco per le gare sportive e l’avviso alla medesima autorità per lo svolgimento di attività sportive con carattere educativo; la licenza per lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di qualsiasi genere; la determinazione da parte del Sindaco degli orari di apertura degli esercizi pubblici.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E AMBIENTE.
È prevista la costituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 20). Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alle gare, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, dovrà essere acquisita alla Banca dati nazionale, appositamente istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Le amministrazioni potranno consultare la documentazione elettronica dell’impresa e verificare il possesso dei requisiti. Nella Banca dati nazionale, confluiranno tutti i dati relativi ai requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi delle imprese. Si calcola che tale misura porti ad un risparmio per le PMI pari a € 140.000.
Tale meccanismo entrerà a regime a partire dal 1 gennaio 2013. Fino a quella data le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità attualmente vigenti.
In caso di appalto di opere o servizi, viene introdotta una responsabilità solidale tra committente, imprenditore o datore di lavoro, e l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto) per i trattamenti retributivi, compreso il TFR, nonché per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti durante la durata dell’appalto. La responsabilità del committente è esclusa per le sanzioni civili comminate all’appaltatore per i mancati pagamenti (art. 21.).
Sono in ultimo introdotte le procedure semplificate in materia di autorizzazioni ambientali per le PMI.    
Entro sei mesi, infatti, un regolamento interministeriale introdurrà l’autorizzazione unica ambientale che sostituirà tutti gli attuali adempimenti (comunicazioni, notifiche e autorizzazioni) in materia ambientale, previsti a carico delle imprese (art. 23).
L’autorizzazione unica ambientale sarà rilasciata da un unico ente e il relativo procedimento sarà ispirato a principi di proporzionalità dei procedimenti amministrativi, in relazione al settore di attività, alla dimensione dell’impresa e alla necessità di evitare di introdurre nuovi o maggiori oneri per le imprese.
Con il citato regolamento, saranno altresì individuate le norme, attualmente vigenti, abrogate in virtù dell’introduzione dell’autorizzazione unica ambientale.

SEMPLIFICAZIONI PER L’AGRICOLTURA
Anzitutto vengono semplificate le operazioni relative all’erogazione di aiuti e contributi dell’Unione europea, concentrando nel fascicolo aziendale elettronico, in base al quale l’AGEA eroga i contributi, l’unica fonte di dati per tutte le amministrazioni (art. 25).
In secondo luogo, vengono assimilati agli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno le formazioni forestali artificiali realizzate su terreni agricoli con i contributi dei piani di sviluppo rurale (art. 26).
È poi prevista la possibilità per i produttori agricoli di vendere direttamente i propri prodotti in forma itinerante previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda (art. 27).
Molto rilevanti sono poi le semplificazioni disposte dall’art. 28, dedicato all’attività di movimentazione e deposito dei rifiuti
In particolare, si stabilisce che non si considera “trasporto di rifiuti” la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, a condizione però che la movimentazione sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
Neppure sarà considerato “trasporto di rifiuti” la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo socio di cooperativa dai propri fondi al sito che è nella disponibilità giuridica della cooperativa (anche in questo caso, solo a condizione che la movimentazione sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo).
Con l’occasione, viene anche modificata la nozione di “deposito temporaneo di rifiuti”, ora definito come il “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”, ovvero, “per i soci di cooperativa agricola, presso il sito che è nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola”.
A favore del settore bieticolo saccarifero è poi previsto che i progetti di riconversione del comparto assumano carattere di interesse nazionale.
A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Comitato interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ex articolo 2, comma 1, legge n. 2/2006, emana le norme necessarie per garantire l’esecutività dei progetti e nomina, se del caso, un commissario ad acta (art. 29).


DISPOSIZIONI IN TEMA DI SINDACO UNICO NELLE S.P.A. E NELLE S.R.L.
Nuove norme sono state introdotte in materia di organo sindacale nelle S.p.a. e di organo sindacale e di revisione legale dei conti nelle S.r.l. (art. 35).
In particolare, si prevede che, nelle S.p.a. che abbiano i requisiti per poter redigere il bilancio in forma abbreviata, ex articolo 2435-bis, c.c., se lo statuto non dispone diversamente, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro.
L’assemblea dovrà nominare il collegio sindacale entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio da cui risultano essere stati superati i parametri per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
In mancanza, su richiesta di qualunque soggetto interessato, provvede il tribunale.
Pertanto, se sussistono le condizioni per redigere il bilancio in forma abbreviata, e sempre che lo statuto non preveda espressamente la nomina del collegio sindacale, nella S.p.a. le funzioni del collegio sindacale sono svolte da un sindaco unico.
Qualora la società abbia optato per il sindaco unico, se sono superati i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, l’assemblea dovrà nominare il collegio sindacale.
Per quanto attiene, invece, alle S.r.l., quando è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, ex articolo 2477 c.c., la società ha la facoltà di nominare o un organo monocratico (sindaco unico o revisore legale dei conti) ovvero il collegio sindacale.
Sarà lo statuto a prescegliere l’organo di controllo. Se tuttavia lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un unico membro effettivo.
Quanto all’applicazione delle disposizioni in commento alle società cooperative, occorre ricordare che  il legislatore non ha  proceduto ad un coordinamento formale delle nuove disposizioni con le norme previste per le società cooperative (in particolare l’articolo 2543 c.c. sull’organo di controllo che parla di “collegio sindacale”): Ne consegue che pur ritenendo  che le nuove disposizioni si possano applicare  anche alle società cooperative, si suggerisce, prudenzialmente di aspettare una conferma ufficiale da parte del  Ministero dello Sviluppo Economico conferma di tale interpretazione.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE
È differito al 30 giugno 2012 il termine entro il quale deve essere comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese.
È stato soppresso l’obbligo di predisporre e di aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza (cd. D.P.S.) per chi tratta dati sensibili e giudiziari con strumenti informatici. L’abrogazione si fonda sulla constatazione dell’eccessiva onerosità dell’adempimento che, oltretutto, non garantisce un’effettiva tutela della sicurezza dei dati personali (art. 45).
Nell’ambito del settore turistico (art. 56). In particolare, si favorisce la realizzazione di forme di turismo accessibile attraverso accordi con le principali imprese turistiche, mediante pacchetti a condizioni vantaggiose per anziani, giovani e persone disabili.
i beni confiscati alla criminalità organizzata, qualora abbiano le caratteristiche per una destinazione turistica, possano essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore ai 35 anni.  Con decreto interministeriale saranno definite le modalità di costituzione delle predette cooperative, i criteri e i tempi per la presentazione delle domande.  Per l’avvio dell’attività turistica e per l’eventuale ristrutturazione degli immobili confiscati dati in concessione nei termini di cui sopra, il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport promuove accordi e convenzioni con banche e istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose;
Viene esteso   a ventiquattro mesi (in luogo degli attuali dodici) del credito d’imposta per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 59). Più precisamente, il decreto interviene sulla disciplina del credito d’imposta istituito dall’art. 2, D.L. 70/2011, per ogni lavoratore svantaggiato assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e commisurato al 50% dei costi salariali sostenuti. Ora si stabilisce che il credito d’imposta potrà essere concesso per le assunzioni effettuate entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del D.L. 70/2011 (quindi, entro il 14 maggio 2013). È però precisato che il credito d’imposta potrà essere utilizzato dall’impresa entro due anni dalla data di assunzione (e non più entro tre anni, come prevedeva la versione originaria del D.L. 70/2011).