Leggi notizia

domenica 04 dicembre 2011 23:01

Regime fiscale speciale per le Cooperative Sociali - Consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate, 15 novembre 2011, n.954-30/2011, prot. n.954-102274/2011]

Con la consulenza giuridica in oggetto n. 945/2011, l’Agenzia delle entrate ha precisato le condizioni di applicabilità del regime fiscale delle O.n.l.u.s. alle cooperative sociali di cui alla legge 381/1981.

In particolare, è stato richiesto all’Agenzia se le cooperative sociali, in quanto O.n.l.u.s. di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, D.L.vo 460/1997, possano fruire delle agevolazioni riservate alle O.n.l.u.s. senza essere soggette alla verifica dei requisiti e dei vincoli disposti dai commi da 1 a 7 dell’art. 10, D.L.vo 460/1997.l’Agenzia ritiene che, in quanto O.n.l.u.s. di diritto, le cooperative sociali siano preservate dalla necessità di adeguarsi a quanto previsto dai commi 1 – 7 dell’art. 10, purché, beninteso, siano rispettati i requisiti stabiliti dalla disciplina di settore in punto di struttura e finalità delle cooperative sociali.

Ciò significa che, per essere configurate O.n.l.u.s. di diritto, le cooperative sociali debbano, in ogni caso,

    • essere conformi allo schema legale previsto dalla L. 381/1981 ;

    • prevedere nei propri statuti le clausole non lucrative di cui all’art. 2514, c.c. ;

    • essere iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative, sezione “cooperative a mutualità prevalente”, sottosezione “cooperative qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge”

Sono invece esentate dal rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 2513 c.c. essendo considerate a mutualità prevalente direttamente dalla legge.

Integrando i suddetti requisiti, le cooperative sociali potranno fruire delle agevolazioni fiscali previste per le O.n.l.u.s. senza essere soggette alla verifica dei requisiti e dei vincoli disposti dai commi 1 a 7 dell’art. 10, D.L.vo 460/1997 (fra i quali si segnala il divieto di distribuzione indiretta degli utili e degli avanzi di gestione di cui al comma 6).

Quanto al regime tributario di favore, l’Agenzia precisare che, malgrado la qualifica di O.n.l.u.s. di diritto, le cooperative sociali non beneficino dell’agevolazione stabilita dall’art. 150, comma 1, T.u.i.r., secondo il quale si considera non commerciale lo svolgimento dell’attività istituzionale da parte delle O.n.l.u.s., ad eccezione di quella esercitata dalle cooperative.

Pertanto, nel sistema delle imposte dirette, le cooperative sociali sono considerate imprese “a tutto tondo”, ancorché configurate alla stregua di O.n.l.u.s. di diritto, e di conseguenza soggette ad IRES ai sensi dell’art. 73, c.1, lett. a), T.u.i.r.

Ciò non esclude, ovviamente che in sede di determinazione della base imponibile le cooperative sociali possano comunque beneficiare del regime di esenzione degli utili destinati a riserva indivisibile di cui al combinato disposto degli artt. 12, L. 904/1977, e 1, c. 463, L. 311/2004, nonché degli altri istituti previsti dal Titolo III, D.P.R. 601/1973.