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sabato 04 giugno 2011 00:58

Le sette domande più ricorrenti in materia di deducibilità e detraibilità fiscale agli enti no-profit

1 - Nel caso di erogazioni liberali ad Onlus quali sono le differenze ...?

  1. Nel caso di erogazioni liberali ad Onlus quali sono le differenze sostanziali tra “deducibilità” e “detraibilità”?

DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

Le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

DETRAZIONE D’IMPOSTA SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

In alternativa alla deducibilità le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però

devono essere effettuate esclusivamente tramite:

    • ONLUS;

    • organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;

    • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

    • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici no economici;

    • associazioni sindacali di categoria.

DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI DELLE IMPRESE

In alternativa alla deducibilità prevista dal decreto sulla competitività n. 35/2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali,etc), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l’erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.

Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

    • Le erogazioni liberali deducibili dall’Ires lo sono anche ai fini Irap?

Non essendo più in vigore l’art. 11-bis del d.lgs. 446/97, le erogazioni liberali sono deducibili ai fini I.R.A.P. 

    • E’ sufficiente il bonifico effettuato a favore di una ONLUS da parte di un privato quale ricevuta valida ai fini fiscali? Inoltre il contributo può essere dedotto secondo il principio di cassa o anche per competenza?

La ricevuta del bonifico, se contiene i dati del donatore, del beneficiario e la causale del versamento è sufficiente, per documentare fiscalmente l'operazione da parte del donatore.

Per questione di pura forma è tuttavia consigliabile far seguire al versamento una lettera di “ringraziamento-ricevuta” nella quale si riportano gli estremi dell'operazione. Nello stesso documento sarebbe opportuno inserire la dichiarazione del legale rappresentante secondo la quale l’organizzazione tiene scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, di un rendiconto che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente.

In entrambi i casi non si deve applicare l'imposta di bollo in quanto le Onlus ne sono esenti.

Relativamente al problema della deducibilità per cassa o per competenza la risposta non può essere che quella del principio di cassa.

    • Le imprese o i privati cittadini residenti in Italia possono dedurre erogazioni liberali effettuate a soggetti non profit residenti in Brasile?

La risposta è negativa. I trattati internazionali contro le doppie imposizioni, infatti, non prevedono alcuna disposizione di questo tipo.

E’ tuttavia possibile dedurre le “sponsorizzazione” purchè ricorrano determinate condizioni. La sponsorizzazione è un contratto dove lo sponsor paga un corrispettivo ad un altro soggetto affinché questo svolga un'attività tale per cui sia posto in evidenza un prodotto particolare o un marchio riconducibile allo sponsor.

Per una sponsorizzazione occorre però che l'ente di diritto straniero si identifichi in Italia come ente non commerciale di diritto estero con stabile organizzazione in Italia e ponga in essere tutte gli adempimenti fiscali di natura commerciale previsti per questo tipo di attività. Ne consegue che detta Organizzazione fatturi il corrispettivo con IVA.

Dovendosi, quindi, comportare come qualsiasi altra impresa italiana (tenuta dei registri iva, liquidazione periodica dell’imposta, dichiarazione annuale etc.), l’ipotesi prospettata potrebbe risultare complessa, onerosa e probabilmente nemmeno conveniente, specialmente se l’ipotesi è limitata ad un solo progetto.

Potrebbe essere invece possibile coinvolgere un ente senza finalità di lucro di diritto italiano, verificando a priori: e verificare se:

    • l’attività da svolgere è compatibile con i fini statutari dell'ente italiano;

    • l’erogazione dei fondi raccolti dall'ente straniero è compatibile con la legislazione italiana;

    • l'ente italiano può ricevere erogazioni liberali con possibilità di riconoscimento fiscale per il donatore.



    • Le disposizioni previste nella cosidetta “più dai e meno versi” consentono la possibilità di effettuare versamenti anche in contanti?

Le disposizioni contenute nell’art. 14 del d.l. 35/2005 non prevedono alcuna modalità di versamento specifico per le erogazioni liberali effettuate nell’ambito di questa disposizione. Ne consegue che le erogazioni liberali per importi superiori a 2.065,83 EURO potrebbero essere effettuati anche in contanti. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate con la circolare (cfr. circolare 19/08/2005 n. 39/E), ha confermato che anche le erogazioni liberali effettuate ai sensi del D.L. 35/2005 devono essere effettuate a mezzo di un versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

    • Le donazioni fatte da liberi professionisti ad associazioni sportive dilettantistiche beneficiano di agevolazioni fiscali?

Nelle regole di determinazione del reddito dei  liberi professionisti non è prevista alcuna norma riguardante le erogazioni  liberali.

Queste invece sono inserite nell'ambito delle norme per la determinazione  del reddito delle persone fisiche.

Sarà quindi possibile effettuare l'erogazione liberale all'associazione sportiva dilettantistica scelta mediante: bonifico bancario; conto corrente postale; carta di  credito; assegno bancario o circolare.

Il limite massimo del versamento per il quale si avrà diritto ad una detrazione d'imposta pari al 19% è di Euro 1.500,00.

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    • Sono deducibili le erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche fatta da una impresa?

Per le imprese non è prevista alcuna deducibilità. Le imprese possono però sponsorizzare le associazioni sportive dilettantistiche   fino a 250.000 EURO. Tali costi essendo considerati come “costi pubblicitari”non rappresentano variazione fiscale in aumento ai fini fiscali.