Leggi notizia

domenica 13 febbraio 2011 22:10

Enti e Associazioni di Volontariato - ONLUS di diritto anche in presenza di attività commerciali marginali

In base all’art. 30, comma 5, D.L. n. 185/2008, le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto (e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS) se sono iscritte negli appositi registri del volontariato e non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali. Questa è la risposta della Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 02/02/2011, 5-04131.

La ratio della disposizione - chiarisce la risposta resa nel corso del question time di ieri all’interrogazione n. 5-04131 - è quella di razionalizzare, sotto il profilo tributario, gli organismi di volontariato, prevedendo per tutte le organizzazioni del settore che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa, la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.

Le attività commerciali marginali (individuate dal D.M. 25 maggio 1995) consentite alle organizzazioni di volontariato devono essere svolte:

    • in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri;

    • senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.

 


Tale previsione deriva, infatti, dall’esigenza di un più efficace controllo fiscale in una realtà estremamente variegata in cui convivono, accanto ad enti meritevoli sotto il profilo sociale, soggetti che, sotto la forma associazionistica, svolgono di fatto vere e proprie attività produttive di reddito d’impresa.

La disposizione recata dal D.L. n. 185/2008 mira, quindi, ad evitare che attraverso l’utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali, si realizzino distorsioni della concorrenza nell’ambito di uno stesso settore.