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mercoledì 26 gennaio 2011 00:10

INAIL autoliquidazione 2010/2011 - Riduzione del premio per coop e consorzi operanti in zone montane e svantaggiate

L’Inail con nota del 14.01.2011 prot. 246 fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011), per la parte relativa all’applicazione delle riduzioni contributive per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate.

La legge n. 220/2010 ha stabilito con effetto retroattivo l’applicazione delle riduzioni del 75% per le zone montane e del 68% per le zone svantaggiate per tutto il 2010, confermando altresì le suddette percentuali per il futuro.

Relativamente all'autoliquidazione 2010/2011, poiché le basi di calcolo notificate alle ditte riportano due diversi periodi classificativi relativi alla regolazione 2010 e due diverse percentuali di riduzione, le stesse dovranno compilare la dichiarazione delle retribuzioni come comunicato dall'INAIL, suddividendo l'imponibile contributivo tra i due periodi: dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010 e dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010.

Il premio di autoliquidazione verrà calcolato tenendo conto dei due periodi e delle percentuali previste dalla normativa vigente.

Le imprese cooperative e loro consorzi, beneficiarie delle riduzioni in questione dovranno quindi applicare:

1. alla regolazione del premio relativa all'anno 2010

a) per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010

    • la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati

    • la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate

b) per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010

    • la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati

    • la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate

2. alla rata di premio per l'anno 2011

- la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati

- la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate