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lunedì 10 gennaio 2011 23:24

Ministero dello Sviluppo Economico – chiarimento sulle Cooperative sociali non iscritte all’albo - l’attività di vendita è considerata attività di commercio

L’attività di vendita esercitata dalle cooperative sociali non iscritte all’albo delle imprese artigiane è considerata attività di commercio al dettaglio. Questo è quanto afferma il Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione) con risoluzione del 25 novembre 2010 n. 174928.

Quesito posto al Ministero

Un Comune, chiede al Ministero (Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione) quale normativa applicare ad un’attività di vendita al dettaglio, nei locali di produzione, svolta da una cooperativa sociale a responsabilità limitata, non iscrivibile all’albo delle imprese artigiane, che nell’ambito della propria attività riabilitativa, educativa, socio sanitaria e di inserimento lavorativo, venda al pubblico prodotti realizzati dagli ospiti della struttura, con inclusione di prodotti alimentari non di produzione della cooperativa, si fa presente quanto segue.

L’attività delle Cooperative sociali è disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, che all’articolo 1 comma 1 cita: “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.”

Al comma 2 del medesimo articolo la norma prevede che “Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano”.

La risposta

Con la risoluzione del 25 novembre 2010 n. 174928, il Mse ha precisato che le cooperative sociali, non potendo essere iscritte all’albo delle imprese artigiane, non possono usufruire della deroga prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede appunto che la norma di cui al decreto non si applichi alle stesse.

Pertanto si deduce che, ove le suddette cooperative esercitino forme di vendita al pubblico di beni in parte prodotti nell’ambito dell’attività di cui al punto a) dell’articolo 1 della legge 381/91, in cui però il valore dei beni venduti sia costituito, in misura prevalente, da beni non prodotti, ma acquistati tale attività di vendita dovrà essere a tutti gli effetti considerata attività di commercio al dettaglio, soggetta necessariamente alle norme di cui al D.lgs. 114/98 e a quelle regionali eventualmente applicabili.

Come è, il caso, ad esempio, della vendita di bomboniere, il cui valore totale della bomboniera/sacchetto sia in gran parte costituito dai confetti, o nel caso di cesti natalizi, il prezzo al quale vengono commercializzati sia in massima parte legato al valore dei beni alimentari, quali panettoni, torroni, spumanti, in essi contenuti.

Qualora la vendita riguardi prodotti del settore alimentare, deve essere verificato, in capo al legale rappresentante, il possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, art. 71, comma 6.