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giovedì 03 giugno 2010 21:05

Problematiche tributarie degli enti sportivi dilettantististi – chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 38/E del 17.05.2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici.

 A seguito dei quesiti proposti da un'Associazione nazionale in materia di problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici, l'Agenzia delle entrate osserva che l'art. 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha previsto che nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Il citato art. 67 riconduce tra i redditi diversi i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche da essi riconosciuto, a condizione che detti compensi siano erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tali compensi sono destinatari del regime agevolativo previsto dall’art. 69, comma 2, del TUIR, e dall’art. 25, comma 1, della L. n. 133/1999. L'art. 35, comma 5, del DL n. 207/2008, ha ricompreso nell’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate, a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

In questo modo è stato ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché quello dei soggetti destinatari del regime di favore previsto, eliminando il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva.

L'Agenzia entrate passa poi ad analizzare l'art. 148, comma 3, TUIR , che prevede un particolare regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti associativi, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Tale norma prevede la non imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

 

a)   le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;

b)   le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli “iscritti, associati o partecipanti” ovvero “di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”;

c)   le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.

Tale regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni interessate conformino i loro statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a specifiche clausole, individuate dal comma 8 dell stesso art. 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell’ente nonché l’effettività del rapporto associativo.

Inoltre, grava in capo agli enti non commerciali di tipo associativo che intendano avvalersi delle disposizioni agevolative previste dall’art. 148 del TUIR l’onere della comunicazione all’Agenzia delle entrate, mediante il modello EAS, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali.

Pertanto, ai sensi dell’art. 90, comma 1, della L. n. 289/2002, le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro. Occorre che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all’imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali. Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.

Infine, l'Agenzia entrate chiarisce che i compensi di atleti e allenatori non devono necessariamente rimanere nei limiti stabiliti, per il settore sportivo dilettantistico, dall'art. 10, del D.Lgs. n. 460/1997 ma, a certe condizioni, possono anche salire.