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giovedì 19 gennaio 2012 00:23

Omessa esecuzione di denunce al registro delle imprese

l Ministero dello Sviluppo Economico, nella Circolare n. 3647/C del 2011 ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle omesse esecuzioni di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle imprese poste in essere in prossimità dell’entrata in vigore delle recenti modifiche entrate in vigore lo scorso 15 novembre.

Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni a cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni ed ai depositi effettuati presso il Registro delle Imprese tenuto presso le CCIAA, la nuova formulazione dell’articolo 2630 del codice civile prevede che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero ometta di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 ad € 1.032.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

In altri termini, il legislatore ha disposto la riduzione della metà delle sanzioni rispetto alle misure originarie.

Dal momento che della predetta disposizione non sono state previste norme di carattere transitorio, le CCIAA si sono trovate nella difficoltà di optare per il vecchio o al contrario per il nuovo regime sanzionatorio per quegli adempimenti la cui scadenza era prevista in prossimità del 15 novembre 2011 e che di conseguenza sono sanzionate nel periodo di vigenza del nuovo regime.

Pertanto, è stato chiesto al Ministero di Sviluppo Economico di dare indicazioni in merito al legittimo comportamento della CCIAA che si trovino nella fattispecie descritta e che debbano, quindi, optare per un regime più o meno favorevole per l’obbligato.

Nella Circolare n. 3647/C del 2011, il Ministero ha proposto le seguenti alternative:

    • ai fini dell’irrogare della sanzione si può ritenere decisivo il momento nel quale viene compiuta la violazione della norma che impone l’obbligo di denuncia, comunicazione o deposito, e pertanto occorre considerare il regime sanzionatorio all’epoca vigente;

    • ai fini dell’irrogazione della sanzione è decisivo il momento di irrogazione della stessa, indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata commessa in data anteriore o posteriore al 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della Legge n. 180/2011.

Di conseguenza, anche per violazioni commesse ante 15 novembre 2011, ma contestate dopo, si potrebbe applicare il regime sanzionatorio più favorevole.

Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico deve ritenersi inderogabile il principio del “tempus regit actum”, e il principio dell’irretroattività di cui all’articolo 11 delle preleggi, in base al quale l’eventuale retroattività di una legge deve risultare da un’espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l’avvenire e non ha, quindi, un effetto retroattivo.

A sostegno di tale tesi, si pone anche la Suprema Corte che ha più volte confermato che in tema di illeciti amministrativi, l’adozione del principio di irretroattività comporta l’assoggettamento delle condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole.