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giovedì 09 dicembre 2010 02:01

Conti dormienti: al via un fondo per indennizzare i risparmiatori

Con la circolare 3 novembre 2010 (pubblicata in G.U. il 27.11.2010) il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce istruzioni operative in materia di rimborso delle somme versate al fondo di cui alla legge 23/12/2005 n. 266 (art. 1, 343 comma).

L’art. 1, 343 comma, legge 23/12/2005 n. 266 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2006, un fondo al fine di indennizzare i risparmiatori.

Il fondo è alimentato dagli importi provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario nonché dagli importi degli assegni circolari non incassati, dalle polizze prescritte e dai buoni fruttiferi postali non riscossi.

I soggetti che possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo sono:

    • i titolari dei rapporti di cui all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);

    • i richiedenti l'emissione degli assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345-ter della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e i loro aventi causa.

Non è previsto il rimborso ai beneficiari:

    • degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

    • degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di prescrizione biennale;

    • dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale.

Le domande di rimborso, debitamente sottoscritta vanno indirizzate a: CONSAP – SPA – RIF RAPPORTI DORMIENTI – VIA YSER 14 – 00198 ROMA.

Le domande possono essere inviate anche per via telematica (email : rapporti dormienti@consap.it) trasmettendo la documentazione originale con plico a parte.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

    • copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro);

    • se la richiesta è presentata nell’interesse di altra persona, deve essere corredata di idonea delega, nonché copia del documento identificativo del delegante (per l’incasso è comunque necessario produrre idonea procura notarile o delega all’incasso in cui sia indicato il codice fiscale del delegato);

    • se la richiesta è presentata nell’interesse di altra persona (e fermo quanto previsto in materia di minori d’età), idonea delega contenente espressa e completa liberatoria del delegante in favore di Consap nonché copia del documento identificativo del delegante;

    • copia del codice fiscale dell’avente titolo al rimborso;

    • eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la qualifica di erede del titolare del rapporto dormiente.

    • eventuale certificato di morte dell’avente diritto;

    • nel caso di titoli al portatore e di assegni circolari, copia del libretto di deposito o dell’assegno circolare; il titolo originale dovrà comunque essere consegnato a Consap prima del rimborso. Dopo il rimborso il titolo viene restituito all’istante per l’annullamento. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo originale, originale del decreto di ammortamento emesso ai sensi dell’art. 2016 del cc; attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n.116, conforme al modello che verrà pubblicato sul sito Consap, in cui l’Intermediario dichiara di aver estinto il rapporto - previo accertamento della sussistenza dei requisiti di dormienza - e di aver conseguentemente trasferito le relative somme al Fondo;

    • l’attestazione deve contenere il numero identificativo del rapporto, indicato nella comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 4, comma 1, del citato D.P.R., nonché gli estremi del versamento al Fondo (data del versamento, importo e CRO).

Nell’attestazione, l’Intermediario deve altresì dichiarare:

    • di non aver già provveduto al rimborso delle somme richieste; e

    • di avere adempiuto agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Consap, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la restituzione, potrà chiedere ulteriore documentazione ad integrazione e/o specificazione di quella già elencata, anche in originale.

Le domande vengono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le domande indirizzate al Ministero dell’economia, comprese quelle già pervenute al Ministero dell’economia, vengono trasmesse a consap, che provvede a dare comunicazione della presa in carico a ciascun richiedente.

Una volta verificata la sussistenza delle condizioni per il rimborso e successivamente all’accredito delle somme occorrenti da parte del Ministero dell’economia, la CONSAP provvede a disporre il pagamento in favore della persona legittimata all’incasso, dell’importo che risulti devoluto al Fondo, con le modalità indicate dall’interessato.

In caso di mancato accoglimento dell’istanza, CONSAP riscontra la domanda comunicando i motivi del diniego.

Ove in sede di istruttoria emerga che la domanda di rimborso, si riferisce ad un caso di erroneo trasferimento di somme al fondo da parte dell’intermediario, consap comunica al richiedente, informandone l’intermediario, di rivolgersi direttamente all’intermediario stesso per ottenere la restituzione dell’importo ovvero il ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al fondo. In questo caso, gli intermediari presentano richiesta a CONSAP per il rimborso delle somme erroneamente versate al fondo.