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domenica 19 settembre 2010

Stabilimenti balneari - gli adempimenti fiscali

L’esercizio dell’attività degli stabilimenti balneari è sottoposta ad un’articolata disciplina di legge che richiama, oltre la normativa che regola i pubblici esercizi, anche quella particolare che disciplina l’uso dei beni demaniali. Alcune eccezioni possono verificarsi negli stabilimenti, la cui attività viene condotta su arenili di proprietà.

In proposito, si segnala che la Legge Quadro sul Turismo (Legge 29 marzo 2001, n. 135) afferma che “sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”.

Inoltre, con la Legge 25 agosto 1991 n. 284 (e successivo D.M. 16 ottobre 1991) è stata stabilita la liberazione dei prezzi e sono stati fissati i tempi e le modalità per la trasmissione dei tariffari alla Capitaneria di Porto che effettua i relativi controlli.

Normalmente le tariffe si riferiscono dettagliatamente alle singole attrezzature noleggiate e talvolta a combinazioni di esse, sono generalmente comprensive di IVA ed altre imposte, dell’uso dei servizi igienici, delle docce comuni e dei servizi di soccorso, pulizia, salvamento.

IVA

Un primo importante aspetto che merita di essere citato riguarda le agevolazioni sulla certificazione dei corrispettivi IVA. I gestori di stabilimenti balneari sono esonerati dall’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale relativamente alle prestazioni rese, con esclusione delle somministrazioni di alimenti, bevande e delle altre attività non connesse.

In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera rr) del D.P.R. n. 696/1996 afferma che non sono soggette all’obbligo di certificazione “(…) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata”.

Va comunque ricordato che le prestazioni di servizi effettuate all’interno degli stabilimenti balneari, in genere, consistono nell’affitto di beni mobili (sdraio, ombrelloni, cabine) e, pertanto, costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA e, quindi, da assoggettare all’aliquota ordinaria del 20%.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di liquidazione dell’imposta, il Ministero delle finanze, con circolare 15 gennaio 1973 n. 3/525373, ha specificato che i contribuenti che svolgono attività stagionali, o comunque non continuative, non sono obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche per i periodi di inattività. L’IVA risultante dalle fatture di acquisto o dalle bollette di importazione registrate nei periodi di inattività può essere portata in detrazione nella prima liquidazione periodica.

Imposte sui redditi

Se dal punto di vista generale, gli stabilimenti balneari, ai fini delle imposte dirette, producono reddito d’impresa (e quindi per la determinazione del reddito valgono le regole dettate dal D.P.R. n. 917/1986), va segnalata una particolarità relativamente alla concessione dei beni demaniali.

Infatti, il D.L. n. 400/1993 stabilisce che la concessione di beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per i servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per la gestione di stabilimenti balneari.

Inoltre, l’art. 49 del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) stabilisce, in particolare, che, salvo il caso in cui sia diversamente disposto nell’atto di concessione, al termine della concessione le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite dallo Stato, senza alcun compenso o rimborso, ferma restando, comunque, la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione.

Si concretizza, cioè, l’ipotesi di bene gratuitamente devolvibile, il cui trattamento fiscale è regolato dall’art. 104 del TUIR .

Per tali beni, in luogo del normale ammortamento tecnico, è consentito accantonare, fino all’esercizio anteriore a quello in cui avviene la devoluzione, una quota di ammortamento finanziario, destinata a fronteggiare la futura restituzione gratuita all’Ente concedente, ovvero il sostenimento delle spese di manutenzione necessarie a mantenere i beni in buono stato d’uso.

In sostanza la quota di ammortamento ammessa in deduzione è data dal rapporto:

(costo dei beni - contributi erogati dal concedente) / numero di anni di durata della concessione

Imposta di registro

Alcuni problemi, in passato, aveva suscitato l’inquadramento, ai fini dell’imposta di registro, della concessione delle aree demaniali.

Infatti, in passato, il Ministero, con risoluzione 4 febbraio 1980 n. 250790, relativamente al rilascio di concessioni su beni demaniali, aveva distinto i seguenti casi:

  1. la concessione con diritto di occupare con costruzioni il suolo demaniale e con possibilità di costruire manufatti: si concretizzava la costituzione di un diritto di superficie, la cui traslazione doveva essere assoggettata all’aliquota propria dei trasferimenti di diritti reali;

  2. la concessione con diritto di occupare con costruzioni il suolo demaniale, con la sola possibilità di godimento del terreno, avendo i manufatti carattere strumentale: si trattava esclusivamente di godimento del terreno e, pertanto, si doveva applicare l’aliquota prevista per le locazioni.

Le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 (art. 45 e art. 5 della Tariffa, parte I) hanno, però, superato definitivamente i dubbi interpretativi.

Infatti, l’art. 5, comma 2 della tariffa, parte I del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che si applica l’aliquota del 2% per qualsiasi tipo di concessione. Inoltre, l’ art. 45 del medesimo decreto prevede che la base imponibile è costituita dall’ammontare del canone ovvero del corrispettivo pattuito.

ICI

Con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15470 del 30 Giugno 2010 è stato precisato che il titolare del diritto di superficie, gravante su suolo demaniale, è soggetto all'ICI fin dal momento in cui l'imposta è stata istituita (quindi dal 1° gennaio 1993). Inoltre anche l’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992 individua tra i soggetti passivi ICI i titolari del diritto di superficie.

Per quanto sopra esposto si ritiene che Il concessionario di un'area demaniale, sulla quale sia realizzato uno stabilimento balneare, può essere considerato titolare di proprietà superficiaria acquisita a titolo originario, di durata temporanea, pari a quella della concessione, soggetta a peculiare regolamentazione in ordine alla modificazione, estinzione o cessazione del diritto; in caso di riscontrata titolarità del diritto di superficie, il concessionario è soggetto all'imposta comunale sugli immobili che ne sono oggetto.