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lunedì 23 maggio 2011

Progetto di bilancio, prima dell’approvazione è modificabile per fatti rilevanti

Il progetto di bilancio redatto dagli amministratori in vista dell’assemblea sociale e depositato presso la sede legale almeno 15 giorni prima della stessa assemblea può essere modificato, in casi eccezionali.

Il principio contabile nazionale 29 e il principio internazionale IAS 10 prevedono, infatti, che se fra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificano eventi tali da pregiudicare l’attendibilità del prospetto nel suo complesso, gli amministratori dovranno apportare le modifiche necessarie.

Il bilancio d’esercizio è un atto della società alla cui redazione cooperano tutti e tre gli organi della società: gli amministratori, il collegio sindacale (quando è previsto) e l’assemblea.

Infatti il bilancio è preparato dagli amministratori (cd progetto di bilancio), su di esso sono chiamati a dare parere i sindaci e il revisore contabile, ove esistenti (o la società di revisione), ed è approvato dai soci.

Il bilancio sociale delle società di capitali approvato dall’assemblea è immodificabile salvo la possibilità di promuovere l’azione di nullità e annullabilità previste dall’articolo 2377 e 2379 del c.c. Al contrario il bilancio è modificabile i casi eccezionale fra la data di formazione del bilancio e quello della sua approvazione in assemblea. Possono infatti verificarsi dei fatti che possano pregiudicare l’attendibilità del rendiconto.

Le norme e i principi che prevedono la modifica del progetto di bilancio

L’articolo 2423 bis, comma 1 al n. 4, del c.c. impone al redattore del bilancio di tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Tale principio si aggiunge alla disposizione contenuta nel precedente n. 3) dell’articolo 2423 bis del c.c. dello stesso comma, ove è prevista la contabilizzazione nel bilancio d'esercizio dei proventi e degli oneri in base al principio della competenza. Inoltre il principio contabile nazionale 29 e il principio internazionale Ias 10 stabiliscono che se fra la data di formazione del bilancio sociale e la data di approvazione dello stesso da parte dell' assemblea si verificano degli eventi tali da pregiudicare l'attendibilità del prospetto nella sua complessità, gli amministratori dovranno conseguentemente apportare le modifiche necessarie.

Il progetto di bilancio modificato va poi essere trasmesso al revisore legale dei conti e/o al collegio sindacale. Il revisore legale dei conti e/o al collegio sindacale dovranno redigere una nuova relazione, che non potrà avere data antecedente rispetto a quella del bilancio modificato.

Fatti successivi alla chiusura del bilancio

Diverso è il caso di eventi avvenuti successivamente alla data di bilancio che, pur non richiedendo variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione esistente alla chiusura dell'esercizio (e rappresentata in bilancio) e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate, devono essere illustrati nella nota integrativa. L'indicazione dovrebbe riguardare la natura e la descrizione del fatto intervenuto, nonché, per quelli di maggiore significatività e rilevanza, la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria dell'impresa, oppure la dichiarazione che l'effetto non risulta determinabile. Alcuni esempi relativi a questi fatti possono essere: operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) deliberate dopo la:

- chiusura dell'esercizio;

- annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;

- acquisti o cessioni di un'azienda significativa;

- distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità •

- naturali;

- annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;

- emissione di un prestito obbligazionario;

- aumento di capitale;

- assunzione di rilevanti impegni contrattuali;

- significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) sorti dopo la chiusura dell'esercizio;

- fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture;

- richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

Tali fatti vengono frequentemente illustrati nella relazione sulla gestione quali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2428 punto 5 codice civile).

In tale caso, per completezza dell'informativa di bilancio, è necessario farne menzione anche nella nota integrativa. Ciò può avvenire anche mediante un richiamo alla illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.