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giovedì 06 settembre 2007

Le novità della Finanziaria 2007 relativamente alle spese telefoniche e ai computer

La legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha modificato il trattamento fiscale delle spese telefoniche per il reddito d’impresa e per il reddito di lavoro autonomo, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007

In particolare, l’art. 1, comma 401, della Finanziaria 2007 - modificando l’art. 102, comma 9, D.P.R. n. 917/1986 - ha stabilito che i costi di telefonia mobile sono ora deducibili non più al 50%, bensì all’80%.

Resta elevata al 100% la percentuale di deducibilità dei costi relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. Oltre tale limite, si applica la deduzione dell’80%.

Il successivo comma 402, inoltre, riformulando l’art. 54, comma 3-bis, D.P.R. n. 917/1986, ha ridotto dal 100% all’80% la deducibilità dei costi di telefonia fissa.

Pertanto, dal 1° gennaio 2007, si hanno le seguenti percentuali di deducibilità:

 80% (anziché 50%)                          
spese telefonia mobile (art. 102, comma 9, D.P.R. n. 917/1986, modificato dall’art. 1, comma 401, Finanziaria 2007) 

80% (anziché 100%)                        
spese telefonia fissa (art. 154, comma 3- bis, D.P.R. n. 917/1986, modificato dall’art. 1, comma 401, Finanziaria 2007)

 La variazione del limite di deducibilità si riferisce a tutte le spese inerenti la telefonia fissa e mobile, quali:

• le quote di ammortamento;

• i canoni di locazione (anche finanziaria) o di noleggio;

• le spese di impiego, manutenzione e di consumo.



La questione collegata alle spese relative ai computer

Le citate disposizioni della legge Finanziaria 2007 (art. 1, commi 401 e 402) hanno sollevato un dubbio in merito al comportamento fiscale da osservare con particolare riferimento alle spese sostenute in relazione ai personal computer. Sostanzialmente, ci si domandava  se le nuove norme sulla deducibilità delle spese telefoniche doveva applicarsi  o meno anche alle spese inerenti i  computer.

Le disposizioni in commento, infatti, fanno riferimento generale alle «apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259». Vengono, pertanto, ricompresi indistintamente i servizi di comunicazione e, dunque, anche i servizi afferenti le diverse tipologie di linee di collegamento telefonico (telefonia fissa o mobile) utilizzate nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale o artistica.

In tal senso, anche le istruzioni di UNICO 2007 - Persone Fisiche, (Fascicolo 1, alla voce «Appendice»: in materia di acconto IRPEF per il periodo d’imposta 2007), fanno  riferimento alle spese riguardanti indistintamente tutte le tipologie di «telefonia».

 Restava, quindi,  il punto interrogativo per quanto riguarda i personal computer.

Per chiarirlo, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E. L’interpello è stato presentato da un contribuente che ha chiesto di sapere se il limite alla deducibilità delle spese telefoniche dal reddito d'impresa, previsto dalla Finanziaria 2007 nella misura dell'80%, poteva trovare applicazione non soltanto al modem o al router ADSL, e quindi, all'apparecchiatura utilizzata per la connessione a Internet, ma anche all'intero computer.

 Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sono considerati compresi nell’ambito applicativo del nuovo limite di deducibilità pari all’80% non solo i costi dei servizi telefonici in  senso stretto, ma anche quelli relativi a beni (materiali e immateriali, quali il software), utilizzati per la connessione telefonica (e, quindi, ad Internet) operata nell’ambito dell’attività imprenditoriale, ovvero artistica o professionale.

Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, la deducibilità è ammissibile limitatamente ai beni  indispensabili per il collegamento alle linee telefoniche: pertanto, rientrano nell’ambito applicativo della norma le spese sostenute per l’acquisto del modem, del router ADSL e del relativo software.

Le spese relative, invece, al personal computer in senso stretto, saranno dedotti secondo i criteri generali previsti per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 Sulla base della conclusione formulata dall’Agenzia delle Entrate, è possibile  affermare che, a partire dal 1° gennaio 2007,nel caso di acquisto di  un PC (fisso o portatile) con modem incorporato, sarà opportuno  registrare distintintamente i due    costi   al fine di dimostrare  agevolmente:

la deducibilità piena: per il PC;

la deducibilità limitata all’80%: per il modem.

 Si ricorda, infine che ai sensi dell’art. 1, comma 403, legge n. 296/2006, anche per  la determinazione degli acconti 2007 di IRPEF, IRES e IRAP, è necessario considerare quale imposta del 2006 quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale di deducibilità sulla telefonia.