Leggi approfondimento

lunedì 01 febbraio 2010

Lavoro occasionale di tipo accessorio

La Finanziaria 2010 ha apportato notevoli modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio ampliando le possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali ed ammettendo nuovi committenti. E’ stata inoltre reintrodotto il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, estendendo le ipotesi di utilizzo, incentivi economici e normativi, nonché la previsione di misure per il reinserimento dei lavoratori in mobilità.

Lavoro occasionale di tipo accessorio

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.


La Legge n. 133 del 6 agosto 2008, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) hanno progressivamente ampliato la platea dei prestatori e le aree di attività in cui su applica il lavoro occasionale accessorio.

La normativa di riferimento può essere, pertanto così riepilogata:

  •  Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7-ter, c. 12
  • Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009
  • Artt. 70-73 del D.Lgs. n. 276/03 come modificati dalla Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) 
  • Legge n. 96 del 20 febbraio 2006
  • Legge n. 80 del 14 maggio 2005 
  • D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, artt. 70-73 
  • Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 
  • Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009 
  • Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009 
  • Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 
  • Circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008 
  • Messaggio INPS n. 020439 del 17 settembre 2008 
  • Messaggio INPS n. 17846 del 6 agosto 2008 
  • Circolare INPS n. 81 del 31 luglio 2008 

 

Vantaggi

  • Per il datore di lavoro: Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
  • Per il lavoratore: Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

 

Il committente

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:
famiglie

  • Privati
  • Aziende
  • Imprese familiari
  • Imprenditori agricoli
  • Enti senza fini di lucro
  • Enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile)
  • Committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà.

Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

Una interessante novità introdotta nella nuova manovra finanziaria  è la possibilità per le imprese familiari di utilizzare il lavoro accessorio in qualsiasi settore esse operino e non più solo limitatamente al commercio, turismo e servizi. In proposito si deve evidenziare che per le citate imprese familiari rimane comunque immutato il limite di utilizzazione delle prestazioni di lavoro accessorio che è fissato in € 10.000 nel corso di ciascun anno fiscale.

Sempre con riferimento alle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2010 si segnala anche l’inserimento di prestazioni svolte nei maneggi e nelle scuderie.

Soggetti che possono svolgere il lavoro occasionale accessorio

Tra le novità di maggior rilievo, anche se temporanea,   perché sperimentale e per il solo anno 2010 – è la possibilità per i lavoratori part-time di rendere prestazioni occasionali di tipo accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo; unico limite è che i voucher non possono essere usati per retribuire prestazioni rese presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro a tempo parziale. Il limite è chiaramente finalizzato ad evitare abusi da parte dei datori di lavoro che, in caso contrario, avrebbero potuto stipulare con i propri dipendenti contratti di lavoro part-time – o peggio ancora trasformare i contratti full-time in essere in contratti part-time – ed utilizzare gli stessi lavoratori per ulteriori prestazioni retribuendoli con i voucher e risparmiando in tal modo sul costo del lavoro.

Si segnala ancora la proroga per l’anno 2010 della possibilità per i percettori di prestazioni di Integrazione e di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione - ovvero disoccupazione ordinaria, mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione edili – di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di € 3.000 per anno solare.

Per quanto sopra esposto i prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio diventano

  • pensionati
    titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio
  • studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica
    sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):

  • per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

  • per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

  • per “vacanze estive” i giorni compresi d

    al 1° giugno al 30 settembre.

I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno.

  • studenti universitari

Gli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.

Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo e anche in favore degli enti locali.

  • Altre tipologie di prestatori

Per gli anni 2009 e 2010, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto nel limite di euro 3.000 per anno solare.

I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.

Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.

 

Limiti dei compensi

I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:

  • in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;
  • nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.

 

Aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio

Il sistema dei voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:

  • imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;
  • imprese familiari: l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
  •  settore domestico: i lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie si inseriscono il babysittering e il dogsittering;
  • lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (anche a favore di committenti pubblici);
  • consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
  • insegnamento privato e supplementare;
  • attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;
  • in qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:
    • giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, e durante i periodi di vacanza;
    • giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, in qualsiasi periodo dell'anno;
    • pensionati;
    • percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e 2010 e nel limite di 3000 euro annui;
  • in qualsiasi altro settore produttivo, esclusi gli enti locali
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, in via sperimentale per il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di lavoro;
    • percettori di prestazioni di integrazione.

Il sistema dei ‘buoni’ (voucher)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro.

E’, inoltre, disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.
Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.
Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.

I voucher sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS.

I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

Acquisto buoni lavoro

L’acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante procedura cartacea oppure attraverso procedura telematica.

La procedura telematica è accessibile dalla pagina Accesso ai servizi del sito web www.inps.it.
Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 – per cui si utilizzano i ‘buoni a contribuzione ordinaria’ - è previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura con acquisto telematico.

 

Riscossione buoni lavoro

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste nel buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

Prenotazione buoni lavoro cartacei

Presso l’Inps è disponibile un modulo, da inviare tramite fax alle Sedi regionali INPS, con cui i datori di lavoro possono effettuare una richiesta di prenotazione di buoni lavoro cartacei, indicando la sede provinciale prescelta per il ritiro.
E’ opportuno infine ricordare che il Contact center dell’Inps (numero verde 803 164) fornisce tutte le informazioni sugli aspetti normativi e procedimentali e sui servizi on line. Ulteriori informazioni possono infine essere acquisite direttamente dal sito: www.inps.it.

LO STAFF LEASING E IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

 

La legge Finanziaria per l’anno 2010 ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina del contratto di somministrazione, così come regolato dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003.

Nei commi compresi tra il  142 e il 147 dell’art. 2 della L. n. 191/2009 sono state introdotte significative “correzioni” alla disciplina, che risulta ora modificata nei seguenti elementi:

  1. reintroduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato - staff leasing – ed allargamento delle ipotesi di ricorso allo stesso, già previste dal testo originario dell’art. 20, comma 3 del D.Lgs. N. 276/2003;
  2. incentivazione del ricorso al contratto di somministrazione attraverso la previsione di incentivi economici e normativi, nonché previsione di misure dirette ad assicurare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, anche attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro. Vediamo in dettaglio le novità.

Reintroduzione dello staff leasing

Mediante abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010 - data di entrata in vigore della L. n. 191/2010) - della norma prevista dalla Legge attuativa del Protocollo Welfare del luglio 2007, che aveva “abolito” lo staff leasing (art. 1, comma 46 della L. 24 dicembre 2007, n. 247), la Finanziaria reintroduce il contratto di somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing.

La precedente modifica, come chiarito dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 7/2008, non prevedendo disposizioni transitorie concernenti i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2008, aveva determinato la conseguenza di ritenere che, con riferimento ai contratti in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007 (1° gennaio 2008), si dovesse fare riferimento ai principi generali in materia (art. 11 disp. att. c.c.). Pertanto, poiché la legge non può avere effetto retroattivo ma «dispone solo per l'avvenire» la norma “abolita” cessava di avere effetto solo per il periodo successivo al 1° gennaio 2008, continuando a disciplinare i fatti avvenuti sotto la sua vigenza, fino a scadenza. Pertanto, per effetto, ora, del ripristino della indicata disposizione – ripristino generato proprio dall’abrogazione della norma che aveva sancito la soppressione dello staff leasing – torna ad avere piena applicazione l’elencazione analitica – che in questi due anni è rimasta sempre valida sotto il profilo commerciale - delle attività per le quali è possibile il ricorso al contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Possibilità che torna ad essere piena sia per le “agenzie generaliste”, sia, per le agenzie che, con riferimento alle attività tipizzate, possono definirsi di tipo specialistico.

Non solo, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 191/2009 , vengono ampliati, tenendo conto delle sollecitazioni del mercato, i casi di ricorso a tale istituto, con contratto a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (lett. I-bis aggiunta all’art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003) Inoltre, mediante ampliamento della formula di chiusura contenuta nella lettera i) del medesimo comma, si è ampliato il novero dei contratti collettivi che possono identificare altri casi di ricorso alla somministrazione, aggiungendo a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali, una identica possibilità per i contratti di tipo aziendale.

 

Incentivazione del ricorso al contratto di somministrazione

Le novità, sul punto, introdotte dalla L. n. 191/2009, sono di particolare rilevanza perché, da un lato modificano la disciplina del lavoro in somministrazione, mediante attenuazione dei divieti previsti dalla legge (modifica all’art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003 e inserimento di un nuovo comma 5bis al medesimo articolo) e, dall’altro, introducono precisi incentivi economici.

Circa i divieti e le relative esenzioni, è stato, infatti, attenuato il divieto, previsto dall’art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, di ricorso al contratto di somministrazione, presso le unità produttive presso le quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, consentendo, pertanto, la possibilità di stipulare contratti di somministrazione per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero al fine di ricollocare lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223», ovvero, ancora, nel caso di «durata iniziale non superiore a tre mesi».

Permangono, invece, i divieti già previsti dalla norma di cui al citato art. 20, comma 5, per la sostituzione di lavoratori in sciopero (lettera a), per i casi in cui non si sia proceduto alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 15 e segg. del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (lettera c), nonché, salvo diversa previsione degli accordi sindacali, per i casi in cui sia operante una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessi lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (lettera b).

Del tutto nuovo è, poi, il successivo comma 5-bis dell’articolo 20 del D.Lgs. 276/2003, il quale prevede che, qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori assunti da parte del somministratore, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della L. 223/1991, non operano le limitazioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo e cioè, da un lato, la limitazione alle attività tipizzate, pur ampliate, così come previste dal comma 3 e, dall’altro, le limitazioni oggettive per la stipulazione del contratto a tempo determinato. In pratica, riassumendo, nei casi di utilizzo del contratto di somministrazione finalizzato alla ricollocazione di lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2 L. n. 223/1991) è possibile il ricorso alla somministrazione:

· con riferimento alle unità produttive presso le quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti e con riferimento alle stesse mansioni (art. 20, comma 5, lettera b);

· con riferimento ad attività anche non rientranti tra quelle tipizzate di cui al comma 3 dell’art. 20 (art. 20, comma 5bis);

· anche in assenza delle causali oggettive per il ricorso all’assunzione a tempo determinato, come per la generalità dei datori di lavoro, vale a dire la possibilità, nei casi di assunzione dalle liste di mobilità, di non collegare l’assunzione a termine a precise ragioni, tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, con deroga, quindi, alle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 20.

Non solo, naturalmente, ai contratti di lavoro stipulati per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità, si applicano le agevolazioni contributive previste dalla legge e consistenti nella riduzione per 12 mesi dei relativi oneri, ai sensi del citato art. 8, comma 2 della L. n. 223/1991.

Tali modifiche scaturiscono sicuramente dalla situazione generata dalla crisi del 2008 e dalla necessità di assicurare in modo quanto più possibile ampio il reinserimento nel mercato del lavoro, favorendo la ricollocazione anche attraverso il ricorso al contratto di somministrazione.

Infine, tra gli incentivi economici che costituiscono il gruppo di norme introdotte dalla L. n. 191/2009, assumono rilevanza anche gli incentivi specifici, previsti in favore delle agenzie per il lavoro nei seguenti importi:

  • un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
  • un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
  • un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. I medesimi incentivi economici appena elencati possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni, anche agli operatori privati accreditati a livello regionale, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 276/2003, mentre, la gestione delle indicate misure economiche è rimessa a Italia Lavoro S.p.a.