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giovedì 01 gennaio 1970

Il nuovo imponibile previdenziale nelle cooperative sociali

L’inps, Con circolare n. 56 del 9 marzo 2007 ha fornito le istruzioni operative in merito alle novità contributive introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 per le cooperative sociali.

Come noto, infatti, la stessa Legge Finanziaria, aveva previsto un graduale aumento nel corso del triennio 2007, 2008 e 2009 della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi.

Questo innalzamento contributivo non interessa però tutte le cooperative sociali, ma solo quelle operanti in province per le quali sono stati adottati decreti ministeriali per il versamento dei contributi su salari convenzionali.

Più precisamente:

1) cooperative sociali di cui alla lettera a), comma 1, articolo 1 della Legge n. 381/1991 (“gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”);

2) cooperative sociali che operano nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari, socio-educativi;

3) altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali sono stati adottati i decreti ministeriali previsti dall’articolo 35 del TUAF (Testo Unico Assegni Familiari - DPR n. 797/55).

La novità in esame riguarda tutte le forme assicurative e previdenziali a cui sono già assoggettati i lavoratori soci delle suddette cooperative.

La retribuzione giornaliera imponibile

Per le cooperative indicate ai punti 1 e 2, l’Inps precisa che la retribuzione giornaliera da prendere a base ai fini dell’applicazione degli aumenti percentuali sia quella fissata dai decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’articolo 35 del TUAF, nel rispetto da quanto stabilito dal DM 22 settembre 2000.

Tale decreto disciplina appunto le casistiche di cui ai punti 1 e 2 e dispone, all’articolo 2, che l’imponibile medio giornaliero per lavoratori soci, al fine di assicurare una copertura assicurativa pari a 52 settimane annue, non possa essere inferiore, su base annua, al 40% del trattamento minimo di pensione previsto dal primo periodo, comma 1, articolo 7 della Legge n. 638/1983, successivamente modificato dal comma 2, articolo 1 della Legge n. 389/89.

Detto trattamento minimo ammonta, per l’anno 2007, a euro 436,14. Ne consegue che l’imponibile giornaliero, sarà pari a euro 29,08.

Il conteggio è ricavabile dalla seguente operazione:

euro 436,14 x 40% = euro 174,46
euro 174,46 : 6 = euro 29,08

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli imponibili giornalieri più elevati, determinati con i decreti ministeriali ex articolo 35 del TUAF.

Per quanto riguarda invece le cooperative di cui al punto 3, escluse dalla disciplina del DM 22 settembre 2000, l’Inps precisa che gli aumenti percentuali devono essere calcolati prendendo a base le retribuzioni giornaliere fissate dai decreti ministeriali che le riguardano.


Periodo di occupazione media mensile

Per i lavoratori soci delle cooperative di cui sopra, anche durante il triennio di progressivo adeguamento della retribuzione giornaliera imponibile (2007 – 2009), si deve tener conto, ai fini contributivi, del periodo di occupazione media mensile fissato dai decreti ministeriali ex articolo 35 del TUAF che, ai sensi del DM 22/09/2000, non può essere inferiore a 26 giornate.

Per le altre cooperative non contemplate dal citato DM 22/09/2000, si deve continuare a tenere conto dei periodi di occupazione media mensile fissati dai decreti ministeriali di cui all’articolo 35 del TUAF, fino al termine del triennio di adeguamento previsto dalla norma.

Il minimo contrattuale giornaliero

La retribuzione giornaliera imponibile, individuata con le modalità sopra indicate, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, è aumentata del:

• 30 % per l’anno 2007;

• 60 % per l’anno 2008;

• 100 % per l’anno 2009.

Il calcolo degli aumenti della retribuzione giornaliera si effettua sulla differenza esistente tra la retribuzione giornaliera imponibile ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero.

Per minimo contrattuale giornaliero l’Istituto specifica come debba farsi riferimento alla somma dei seguenti importi, desumibili dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine:

• paga-base;

• indennità di contingenza;

• elemento distinto della retribuzione (EDR).

La percentuale di aumento così determinata, va sommata alla retribuzione giornaliera imponibile già stabilita dai citati decreti ministeriali.

Contribuzioni versate su retribuzioni superiori a quelle convenzionali

La Legge Finanziaria 2007 (terzo periodo comma 787, articolo 1) dispone, con efficacia retroattiva, che i contributi versati nei periodi antecedenti all’entrata in vigore della norma su retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. Ne consegue che le Cooperative non potranno richiedere alcun rimborso per tutti i contributi versati fino al 31 dicembre 2006.

La stessa Finanziaria, al quarto periodo, consente alle cooperative interessate di continuare a versare, per gli anni 2007 - 2009, i contributi assicurativi e previdenziali sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori soci, purché tali retribuzioni non siano inferiori all’imponibile convenzionale, incrementato degli aumenti percentuali sopra indicati.

L’ultimo periodo del comma 787 dispone, infine, che “La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato”.

Applicazione del minimale contrattuale generale

Terminato il triennio di innalzamento contributivo, e quindi dal 1° gennaio 2010, le cooperative interessate sono tenute ad assolvere gli obblighi contributivi con le stesse regole previste per la generalità dei lavoratori.

Dalla stessa data risultano quindi superate le disposizioni dei decreti ministeriali in materia di retribuzione giornaliera imponibile e di periodo di occupazione media mensile.

Regolarizzazione contributiva. Istruzioni operative

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007, non avessero potuto tenere conto delle novità contributive sopra illustrate, possono regolarizzare tali periodi entro il 16 Giugno 2007.

Per la compilazione del Modello DM10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in esame, occorrerà:

• calcolare le differenze in aumento tra le retribuzioni in vigore al 1° gennaio 2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

• portare in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, le differenze come sopra determinate, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga;

• riportare nell’elemento ”Imponibile” del mese stesso dell’Emens le retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione.