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giovedì 01 gennaio 1970

Gli interessi di mora decorrono automaticamente

In attuazione della direttiva 2000/35/Ce, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è stato emanato il Dlgs 9/10/2002, n. 231. Con queste disposizioni vengono apportate importanti novità nella disciplina civilistica degli interessi di mora, stabilendo il diritto del creditore alla loro corresponsione, nonché la loro decorrenza automatica, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Ai sensi dell’articolo 1 del Dlgs n. 231/2002, le nuove disposizioni si applicano a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una qualsiasi transazione commerciale ad eccezione:

a.      dei debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore:

b.       per richieste di interessi inferiori a cinque euro;

c.        per pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno (compresi quelli effettuati a tale titolo da un assicuratore);

Per transazione commerciale si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Come accennato e grazie a questo decreto, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora che decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento che, se non è stabilito nel contratto, deve intendersi:

a)      trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b)      trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento

c)       trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d)      trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

 

Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre di riferimento, maggiorato di sette punti percentuali. Tale tasso (al netto della predetta maggiorazione) è pubblicato, a cura del ministero dell’Economia e delle Finanze, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Le parti intervenute in ciascuna transazione commerciale potranno derogare alle nuove norme in tema di data del pagamento e di conseguenze del ritardato pagamento solo se l’accordo raggiunto non risulti gravemente iniquo per il creditore, tenuto conto della prassi commerciale, della natura della merce o dei servizi e dei rapporti commerciali esistenti tra le parti.

 

Da un punto di vista fiscale, gli interessi di mora hanno una loro disciplina sia ai fini Iva che ai fini Ires.

Ai fini Iva:

l’articolo 15 del Dpr n. 633/72 prevede espressamente che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

Gli interessi di mora   hanno, infatti,  natura risarcitoria e non costituiscono corrispettivo per prestazione di servizio o per cessione di  bene, bensì rappresentano un vero e proprio indennizzo.

Per effetto di ciò anche la risoluzione ministeriale 11/11/1975, n. 504603 stabilisce, per tali operazioni, l’esclusione dalla base imponibile dell’Iva.

Trattandosi. Dunque, di operazione fuori dal campo di applicazione Iva,  non è nemmeno necessaria l’emissione di una fattura, essendo sufficiente l’emissione di una nota di addebito.

 

La nota di addebito, ovvero l’eventuale ricevuta di pagamento,  sarà emessa in esenzione dall’imposta di bollo (tabella - allegato B - Dpr 26/10/1972, n. 642), purché rechi l’indicazione che trattasi di “documento emesso in relazione ad operazioni assoggettate ad Iva”.

 

Ai fini dell’Ires

Occorre innanzitutto rilevare che, in base al disposto dell’articolo 56, comma 3, del Dpr n. 917/1986, gli interessi  concorrono a formare il reddito per l’ammontare maturato nell’esercizio.

Ne consegue che anche gli interessi di mora devono essere rilevati secondo il principio della competenza.

 

Considerato che l’incasso degli interessi di mora è tuttavia,  un fatto probabilmente dubbio, il legislatore ha previsto la possibilità per il creditore di stanziare un apposito fondo di svalutazione di importo tale da neutralizzare completamente l’effetto dei presunti risarcimenti (articolo 71, comma 6, Dpr n. 917/1986).

Si avrà così il ricavo maturato tra i componenti positivi e il costo della svalutazione tra i componenti negativi con risultato pari a zero sul reddito d’esercizio.

Imputare gli interessi di mora sulla base del principio di competenza ha sollevato numerose perplessità, tanto che da più parti viene richiesta la possibilità di prevedere che gli interessi di mora concorrano alla formazione del reddito solamente nell’esercizio in cui sono stati corrisposti.

Questa nuova previsione agevolerebbe gli operatori che non si troverebbero obbligati a fine di ciascun esercizio a calcolare gli interessi di mora maturati su ciascun ritardato incasso e a prevedere contestualmente una svalutazione di pari importo.

 

Iscrizione in bilancio

Secondo il principio contabile n. 15, paragrafo D.IX, elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, la loro valutazione deve essere effettuata sulla base del presumibile valore di realizzo, quando il loro incasso è dubbio.

Ne discende che dovrebbero essere rilevati solo gli interessi incassati nell’esercizio di incasso (ovvero gli interessi effettivamente riconosciuti dalla controparte), salvo inserire nell’anno di maturazione economica una precisazione in nota integrativa.

Ciò è confermato anche dal rispetto del principio di prudenza, che stabilisce che in bilancio devono essere inseriti solo gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.

Riteniamo, inoltre,  che tali proventi   debbano essere iscritti alla voce A.5) del conto economico – “Altri ricavi e proventi”.

 

Per completezza specifichiamo che anche il debitore dovrà, a nostro avviso,  inserire gli interessi passivi di mora nel suo bilancio d’esercizio, per effetto del  principio di prudenza stabilito dall’articolo 2423-bis del codice civile.

 

Ai fini operativi

gli operatori economici dovranno anzitutto informare i loro clienti dell’esistenza delle norme in esame e, quindi, della decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, se previsto, o dopo 30 giorni dalla fornitura delle merci o dal ricevimento della fattura. In via alternativa, dovranno concordare per iscritto con ciascun cliente una data di pagamento o una decorrenza diversa degli interessi di mora.

Successivamente, in caso di ritardo di un pagamento, occorrerà sollecitare l’incasso con apposita lettera, evidenziando anche la decorrenza e il tasso di interesse che verranno utilizzati per il calcolo della mora.

Considerando il fatto che gli interessi continuano a maturare giornalmente, sarà impossibile per il creditore emettere un unico documento di addebito definitivo, salvo  l’emissione di tante note   periodiche, fino alla data di incasso.

Diversamente  sarà auspicabile un preventivo accordo con il debitore sul giorno esatto in cui verrà effettuato il pagamento.

In alternativa, ancora,  il creditore emetterà la nota di addebito solo alla notizia dell’avvenuto incasso.