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giovedì 07 ottobre 2010

Esenzione canone RAI, per gli over 75 la scadenza è il 30 novembre

La legge Finanziaria 2008 ha abolito il pagamento del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni; l’agevolazione si applica con riferimento ai canoni dovuti a decorrere dall’anno 2008. Al contribuente che, pur dotato dei requisiti necessari per fruire dell’esenzione, ha effettuato il versamento del canone, è riconosciuto il diritto di recuperare gli importi versati presentando istanza di rimborso.

Con la circolare n. 46/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine ai criteri e alle modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio.

I requisiti

Colui che richiede l’agevolazione deve:

  • aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno );

  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge (che siano titolari di un reddito proprio, precisa la circolare n. 46/E/2010);

  • possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per 13 mensilità. A tal proposito, precisa il documento di prassi, il limite di reddito, pari a (516,45 euro x 13 mensilità =) 6.713,98 euro, è dato dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e al coniuge convivente dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

Calcolo del reddito

Il reddito che rileva, ai fini della fruizione dell’agevolazione, è dato dalla somma:

  • del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (per chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD);

  • dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti);

  • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;

  • dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono invece esclusi dal calcolo:

  • i redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);

  • il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;

  • altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Come ottenere l’esenzione

Gli interessati devono compilare ed inviare (rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate) il modulo di richiesta di esenzione: si tratta di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di identità) che prova il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio; coloro che intendono fruire dell’esenzione per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno dovranno presentarla entro il 31 luglio (per il 2010, entro il prossimo 30 novembre).

Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell’agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.

Come ottenere il rimborso

Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, possono chiederne il rimborso inoltrando istanza in carta libera, utilizzando l'apposito modello.

Con la richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita anche la dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione relativamente al canone pagato.

Sanzioni

Gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità, oltre al pagamento del canone evaso e degli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000.