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lunedì 03 maggio 2010

Deposito di bilancio ordinario e abbreviato

Con l’avvicinarsi delle scadenze per l’approvazione dei bilancio 2009 riteniamo opportuno valutare le principali modalità in materia deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese...

Occorre innanzitutto ricordare che i soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio o della situazione patrimoniale sono:

  • le società per azioni (art. 2423 c.c.);
  • le società in accomandita per azioni (art. 2454 c.c.);
  • le società responsabilità limitata (art. 2478-bis c.c.);
  • le società cooperative (art. 2519 c.c.) e loro consorzi;
  • le mutue assicuratrici (art. 2547 c.c.)
  • i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (D.Lgs. n. 240/1991);
  • i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis c.c.);
  • le società consortili per azioni e a responsabilità limitata (art. 2615-ter c.c.);
  • le società estere che hanno una sede secondaria in Italia (art. 2508, 2509; art. 101-ter disp. Att. c.c.; D.Lgs. n. 87/1992);
  • le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) nel caso abbiano come soci illimitatamente responsabili Spa, Sapa o Srl (art. 2361 c.c. e 111-duidecies, d.a.t.);
  • gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni di diritto privato (art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 367/1996, così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 134/1998).

 

Il bilancio ordinario

La redazione del bilancio   spetta unicamente all’organo Amministrativo. Questa funzione non è in alcun modo delegabile  (art. 2423 c.c.). All’assemblea spetta unicamente il compito di approvarlo o di respingerlo.

L'obbligo di depositare copia del bilancio d'esercizio presso il Registro delle imprese è rivolto agli amministratori che sono in carica al momento del deposito del bilancio.

Il bilancio d’esercizio delle società e delle società consortili a responsabilità limitata è costituito da:

  • stato patrimoniale;
  • conto economico;
  • nota integrativa;
  • relazione sulla gestione.

Nelle Società Cooperative è inoltre prevista una specifica relazione con la quale gli amministratori devono documentare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (Art. 2545 C.C.).

Il bilancio d’esercizio è presentato ai soci per l’approvazione entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell' articolo 2364 c.c.

A questo scopo, il bilancio e le relative relazioni devono restare depositati in copia presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e prima dell’approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

 

Bilancio in forma abbreviata

L’art. 2435-bis del Codice civile stabilisce che le società hanno la facoltà (e non l’obbligo) di redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato determinati limiti fissati da direttive europee recepite dal nostro legislatore.

La redazione del bilancio abbreviato è un’agevolazione concessa alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi.

I parametri che vengono indicati sono validi per ogni tipo di azienda, a prescindere dal settore di appartenenza e investono:

  • l’aspetto inerente i flussi produttivo-commerciale (valore dei ricavi);
  • l’aspetto strutturale, in termini di condizioni produttive di persona (numero dipendenti) e di valore globale investito in altri fattori impiegati (totale dell’attivo).

Al fine di semplificare le procedure amministrative delle imprese minori, se nella redazione del bilancio civilistica si rientra all’interno dei limiti previsti espressamente dal citato articolo 2435-bis c.c., è consentito inserire meno informazioni all’interno dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e non redigere la redazione della relazione sulla gestione.

Limiti del bilancio in forma abbreviata

Voci

Importo D.Lgs. 173/08 (in euro)

Totale dell’attivo di stato patrimoniale

4.400.000

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (conto economico)

8.800.00

Dipendenti occupati in media durante l’esercizio

50 unità

 

Elenco soci

Le società a responsabilità limitata e consortili a responsabilità limitata, a decorrere dal 31 marzo 2009, non sono più tenute all'obbligo del deposito dell'elenco soci (art. 16 della legge n. 2/2009).

Tale obbligo è invece rimasto per le società per azioni, per le società in accomandita per azioni e per le società consortili per azioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 2435 c.c.

Queste società continuano a depositare l'elenco soci riferito al periodo che intercorre tra la data di approvazione dell'ultimo bilancio e la data di approvazione del bilancio attuale.

Tale elenco dovrà essere corredato dell'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente.

 

Deposito del bilancio 

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio gli amministratori sono tenuti a presentare all’ufficio del registro delle imprese copia del bilancio di esercizio corredata dalla copia degli atti comprovanti la decisione dei soci (verbale di assemblea, consenso espresso per iscritto, consultazione scritta) che ha approvato il bilancio, e di regola, anche delle relazioni redatte dall’organo amministrativo e dagli organi di controllo se esistenti.

Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio gli amministratori sono tenuti a presentare all’ufficio del registro delle imprese copia del bilancio di esercizio corredata dalla copia degli atti comprovanti la decisione dei soci (verbale di assemblea, consenso espresso per iscritto, consultazione scritta) che ha approvato il bilancio, e di regola, anche delle relazioni redatte dall’organo amministrativo e dagli organi di controllo se esistenti. Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.