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lunedì 15 marzo 2010

Decreto Milleproroghe Conversione in legge del “Decreto Milleproroghe 2010

Il D.L. n. 194 del 30.12.2009 è stato convertito definitivamente nella Legge n. 25/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010. Di seguito, si forniscono sinteticamente le principali novità, di rilievo in ambito tributario:

Art. 1

Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria

Commi 1, 2, 2-bis

(Scudo fiscale)

Viene riaperto - fino al prossimo 30 aprile 2010 - il termine per il rientro in Italia dei beni e delle partecipazioni detenuti all’estero da determinate categorie di soggetti fiscalmente residenti in Italia, senza l’osservanza delle disposizioni normative in materia di “monitoraggio fiscale” (cd. scudo fiscale, di cui all’art. 13-bis, del D.L. n. 78/2009). In particolare, per effetto delle norme in esame, per i rimpatri e le regolarizzazioni effettuate fino allo scorso 28 febbraio, l’imposta sostitutiva è passata dal 5 al 6 per cento; mentre, per quelle attuate dal primo marzo e fino al prossimo 30 aprile, l’imposta sostitutiva sarà pari al 7 per cento. In relazione alla “riapertura” dei termini dello scudo fiscale, si rammenta che l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di diramare una circolare esplicativa (n. 3 del 29 gennaio 2010) con la quale, in sostanza, sono stati chiariti i termini e le modalità con cui i contribuenti e gli intermediari devono procedere alla realizzazione dei prescritti adempimenti. Si evidenzia, infine, che, con il nuovo comma il 2-bis, introdotto in sede di conversione del D.L., è stato stabilito che il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il prossimo 15 giugno, presenti al Parlamento una relazione contenente l’evidenza del numero delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate alle seguenti date: 15 dicembre 2009, 28 febbraio 2010 e 30 aprile 2010. In particolare, dovranno essere indicati i volumi d’importo, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, oltre all’ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione.

Comma 3

(Contrastoai paradisi fiscali)

Con l’art. 12 del D.L. n. 78/2009, è stata introdotta una presunzione di natura legale (relativa) che ha comportato l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente (persona fisica, società semplice ed equiparate, enti non commerciali) che detengono investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati con appositi decreti ministeriali (D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001). A detti contribuenti spetta dimostrare che le attività e gli investimenti detenuti all’estero, non dichiarati in Italia (sull’apposito quadro RW del modello Unico) e non regolarizzati con il cd. “scudo fiscale” (come appena detto, prorogato fino a tutto il prossimo 30 aprile 2010), non costituiscono il frutto di evasione (si presumono, cioè, salvo prova contraria, essere stati costituiti con redditi sottratti a tassazione).

Con le (ulteriori) norme di cui al Decreto legge in esame, è stato, altresì, previsto:

·       il raddoppio degli ordinari termini per l’accertamento per le violazioni delle disposizioni di cui al D.L. n. 78/09 sopra richiamate (per cui l’A.F. può notificare l’avviso di accertamento entro l’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, in caso di omessa dichiarazione, entro il decimo anno);

·       il raddoppio dei termini per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, in caso di omessa (o incompleta) presentazione del quadro RW, in relazione alle attività detenute nei paradisi fiscali (per cui l’A.F. può notificare l’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni entro il 31 dicembre decimo anno succesivo a quello di commissione della violazione).

Comma 4

(Studi di settore)

Al fine di tener conto degli effetti della crisi e dei mercati, viene, rispettivamente, stabilito al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011, il termine entro il quale, per gli anni 2009 e 2010, gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Comma 6

(Dichiarazioni dei sostituti di imposta)

Per effetto della modifica del comma 2, dell’art. 42 del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, viene spostato al prossimo gennaio 2011 il graduale avvio della presentazione, con cadenza mensile, delle dichiarazioni dei sostituti di imposta (che, a regime, sostituiranno la presentazione del modello 770 semplificato). Tanto, previa una fase sperimentale da attivare, secondo modalità stabilite di concerto tra l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, nel corso del corrente anno 2010.

Commi 7, 7-bis e 7-ter

(Lavoratori transfrontalieri)

Ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno svolto attività all’estero e che hanno omesso la presentazione del modello RW (o che l’hanno presentato in modo incompleto) nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 è consentito – fino al prossimo 30 aprile 2010 - di presentare detta dichiarazione ed avvalersi dei benefici derivanti dall’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (pagamento delle sanzioni ridotte). Tanto, per effetto della proroga (al 30.04.2010) dell’ordinario termine di 90 giorni successivi alla presentazione del modello Unico, previsto per la regolarizzazione della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Viene, inoltre, estesa anche al 2011 la disposizione che prevede, per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero - in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi - da soggetti residenti nel territorio dello Stato, l’esenzione dal reddito di lavoro dipendente per le somme percepite fino a 8mila euro.

Comma 8

(“Benzinai”)

Viene disposta la proroga, per i periodi di imposta 2009 e 2010, delle deduzioni forfettarie dal reddito d’impresa previste in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti dal comma 1, art. 21, della legge n. 448/1998.

Commi 10 e 11

(Abruzzo)

Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà stabilita la (ulteriore) proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi in favore dell’Inail, a favore dei soggetti residenti o aventi sede nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo.

Commi 12 e 13

(Riscossione)

E’ prorogato di un anno il termine di presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità. Si tratta delle comunicazioni cui l’esattore è tenuto, al fine di poter “discaricare” il ruolo, cioè, di liberarsi dell’obbligo di riscossione di una somma iscritta a ruolo che egli stesso certifica essere divenuta oggettivamente inesigibile (si ricorda che il costo per il “non riscosso”, di regola, ricade sull’ente impositore, ma, se l'attività è svolta con negligenza e la mancata riscossione è a loro addebitabile, ricade, almeno in parte, in capo agli agenti della riscossione).

Commi 15, 15-bis e 23-quaterdecies

(Cinque per mille)

Viene stabilita la “conservazione in bilancio” delle risorse non utilizzate nell’esercizio 2009, al fine della loro conseguente ripartizione nel corso del 2010. Inoltre, allo scopo di consentire la conclusione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille relative ai pregressi anni finanziari (2006, 2007 e 2008), il successivo comma 23-quaterdecies, proroga al prossimo 30 aprile 2010 il termine per l’integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati; nonché, il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni.

Comma 17

(Regimi fiscali Siiq)

Viene prorogato (dal 30 aprile 2008) al 30 aprile 2010 il termine ultimo per l’esercizio dell’opzione per lo speciale regime fiscale riconosciuto alle società di investimento immobiliare quotate (Siiq). Si rammenta che l’opzione è irrevocabile e determina per la socetà optante l’assunzione della qualifica di “società di investimento immobiliare quotata” che deve essere riportata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della stessa società.

Comma 20

(Fondo Tfr)

Viene previsto il mantenimento in bilancio delle quote accantonate al 31 dicembre 2009 del Fondo per il Tfr, al fine della loro utilizzazione per l’anno 2010.

Commi 23-quinquies e 23-undecies

(Accise)

A decorrere dal 1° marzo 2010, al fine di adeguare le disposizioni italiane alle normative comunitarie, vengono aumentate le soglie di esenzione dalla corresponsione delle accise sul gasolio per taxi, auto di piazza, autoambulanze e mezzi del Ministero della Difesa e delle Forze Armate.

Con il successivo comma 23-undecies, invece, viene stabilita la proroga al prossimo 1° aprile 2010 per l’esercizio della delega al fine del recepimento nello Stato italiano della Direttiva 2008/118/CE, recante la (radicale) riforma del regime generale delle accise, di cui al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 2

Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale

Comma 4-bis

(Piccola proprietà contadina)

A decorrere dal 28 febbraio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 25/2010, di conversione del decreto legge in esame e fino a tutto il prossimo 31 dicembre 2010, sono assoggettate alle imposte di registro e ipotecaria stabilite nella misura fissa (€ 168) e all'imposta catastale nella misura dell’1 per cento, i seguenti atti ed operazioni:

  • atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati “agricoli” sulla base dei vigenti strumenti urbanistici, posti in essere in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
  • le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea.

Inoltre, sempre ope legis, gli onorari dei notai per tali atti vengono ridotti alla metà. E’, poi, prevista la decadenza dalle agevolazioni qualora, detti soggetti, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente. Di conseguenza, rimangono esclusi dalla tassazione agevolata le compravendite di fondi rustici e le altre operazioni agevolate, poste in essere nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 26 febbraio del 2010. Infine, si evidenzia che vengono fatte salve sia la norma (art. 11, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) che dispone il vincolo quinquennale di possesso del terreno e la facoltà di trasferirlo entro il predetto periodo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo, i quali devono continuare ad esercitare le attività di cui all’art. 2135 del codice civile; nonché, l’ulteriore (art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni) che, come noto, disciplina le agevolazioni (ulteriori) in favore delle società agricole.

Art. 8

Proroga di termini in materia ambientale

Comma 3

(Passaggio dalla Tarsu alla Tia)

Entro il prossimo 30 giugno 2010, i Comuni potranno definitivamente abbandonare la Tarsu (tassa sui rifiuti solidi urbani) e passare alla applicazione della Tia (tariffa integrata ambientale), se nel frattempo non sarà emanato il regolamento del Ministro dell’ambiente che attua le disposizioni in materia della “nuova” Tia, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 (e con il quale la tassa sui rifiuti sarà definitivamente cancellata dal nostro ordinamento giuridico). Si tratta, in realtà, di una ulteriore proroga, dapprima fissata allo scorso 30 giugno 2009 e ora nuovamente spostata al prossimo 30.06.2010. E’ opportuno ribadire che tale passaggio è, allo stato, meramente facoltativo per gli enti locali interessati ed appare, pure, poco “appetibile” sotto vari aspetti, specie alla luce del rilevante pronunciamento della Consulta (sentenza n. 238/2009) che, come noto, ha riconosciuto la natura di tributo per la Tia, con conseguenti problematiche in ordine, tra l’altro, alla restituzione dell’Iva corrisposta dai consumatori finali alle società di gestione del servizio di smaltimento rifiuti, nonché in ambito di disciplina delle fasi di liquidazione, riscossione, applicazione delle sanzioni, nonché di istituti quali il ravvedimento operoso per il pagamento delle somme dovute a titolo di Tia che, come detto, oggi sono paragonabili a quelle dovute a titolo di Tarsu, con ovvie, rilevanti, problematiche gestionali anche per le società interessate allo svolgimento del predetto servizio e, soprattutto, per i Comuni chiamati a gestire un altro “tributo” proprio.