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martedì 13 gennaio 2009

Collaborazione coordinata e continuativa da parte di un soggetto titolare di partita IVA

Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali (Interpello 23 dicembre 2008, n. 65) fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per i titolari di partita IVA, che svolgono attività per cui non è prevista l’iscrizione ad albi o ordini professionali di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

La collaborazione autonoma occasionale è disciplinata dall’art. 2222 c.c. per cui deve intendersi per lavoratore autonomo occasionale quel soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, verso un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. I soggetti che svolgono ordinariamente, ai sensi del citato art. 2222 c.c., attività autonoma professionale e che non sono iscritti ad albi, devono essere di titolari di partita IVA ed essere iscritti alla Gestione separata INPS ove devono versare la contribuzione dovuta; l’imponibile è costituito dai redditi derivanti dall’esercizio della professione abituale di attività autonoma, ancorché non esclusiva.

Diversa tipologia sono le collaborazioni coordinate e continuative che costituiscono una fattispecie - nata dalla definizione contenuta nell’art.409, n. 3 c.p.c. - caratterizzata da una prestazione d’opera di tipo personale, anche se non a carattere subordinato, continuativa e coordinata con il committente.

Con l’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. lavoro a progetto, prevedendo che le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3, del c.p.c., debbano “essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa” , fermo restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Il comma 3 del medesimo art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 ha altresì escluso dal campo di applicazione della normativa sul lavoro a progetto:

le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

 i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I;

i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni - coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, vi è l’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS, l’obbligo di versamento del premio assicurativo all’INAIL, l’obbligo di comunicare l’inizio del rapporto di lavoro, l’obbligo di consegnare al lavoratore la copia del prospetto paga, l’obbligo di iscrizione nel libro unico del lavoro, ed inoltre il reddito percepito dal prestatore di lavoro è assimilabile a quello del lavoro dipendente ex art. 47, c.1, lett. c. bis) del TUIR.

Per dottrina - così come tra l’altro specificato dall’INPS con circolare n. 103/2004 – i caratteri che differenziano il lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata sono:

  • Assenza del coordinamento con l’attività del committente;
  • Mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
  • Carattere episodico dell’attività;
  • Completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

In questo quadro si pone l’interpello della Confcommercio la quale ha chiesto alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva un parere in merito alla possibilità per i titolari di partita IVA, che svolgono attività per cui non è prevista l’iscrizione ad albi o ordini professionali, di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Stante quanto sopra specificato, il Ministero del Lavoro ha affermato che non è preclusa la possibilità per i suddetti soggetti di stipulare contratti di lavoro a progetto, denunciando i redditi di lavoro a tal fine percepiti come redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, senza quindi che vi sia alcun obbligo di emettere fattura per carenza del presupposto oggettivo.

D’altra parte, come evidenziato nella risposta all’interpello, il Ministero delle Finanze con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 aveva già avuto modo di precisare che possono comunque configurarsi delle situazioni in cui il professionista si trovi ad effettuare collaborazioni non rientranti nella propria attività e che pertanto non dovranno confluire fra quelle produttive di redditi di lavoro autonomo, bensì fra quelle previste all’art. 47 del TUIR.