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venerdì 01 aprile 2011

Il rinnovo del contratto del terziario - Parte normativa e parte economica

Con l’ipotesi di accordo sottoscritta il 26 febbraio 2011 tra la Confcommercio, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil è stato rinnovato il c.c.n.l. del terziario-distribuzione-servizi per il triennio 2011 – 2013.

Vediamo, qui di seguito le principali novità:

Parte normativa

Lavoro domenicale

La prestazione di lavoro domenicale è soggetta a particolare disciplina sia ad opera del contratto di categoria che della vigente normativa legale.

Con l’ipotesi di accordo viene superato il carattere transitorio della regolamentazione stabilita con il c.c.n.l. 2008, vengono fatte salve le intese territoriali o aziendali in materia e viene ribadito, nell’apposita dichiarazione a verbale, che i trattamenti economici (non solo le maggiorazioni) per lavoro domenicale possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% di cui all’art. 1, c. 47, L. n. 220/2010.

Per i lavoratori a tempo pieno con riposo settimanale coincidente con la domenica è dunque previsto lo svolgimento di attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. n. 114/1998 (recante norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale) e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale.

Restano confermate le esclusioni già contemplate in precedenza (madri, o padri affidatari, di bambini fino a tre anni di età; lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi) e rimane invariato il trattamento economico per i lavoratori che non beneficiano di trattamenti di miglior favore (la sola maggiorazione, omnicomprensiva e non cumulabile, del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione).

Lavoro a tempo parziale: estensione dei casi di ammissibilità

Il contratto di categoria esclude la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale quando la durata della prestazione dovesse essere inferiore a determinati limiti (16 ore settimanali per le aziende che occupano fino a 30 dipendenti, 18 ore settimanali per le aziende con oltre 30 dipendenti).

Una deroga a tale criterio era già ammessa dal c.c.n.l. 2008 per gli studenti e per i lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altra azienda, con i quali era lecito stipulare contratti part-time per la durata di 8 ore settimanali nella giornata di sabato. L’accordo di rinnovo estende tale possibilità anche ai lavoratori occupati a tempo parziale e determinato e consente di collocare le prestazioni anche nella giornata di domenica.

Permessi per riduzione di orario: nuovi criteri di maturazione

Nel settore del terziario i permessi per riduzione dell’orario di lavoro maturano, in via ordinaria, in misura pari a 56 ore/anno per le aziende fino a 15 dipendenti ed a 72 ore/anno per quelle di maggiori dimensioni.

L’ipotesi di accordo estende a tutti i lavoratori assunti dopo il 26 febbraio 2011 il regime della maturazione dei permessi retribuiti per riduzione di orario finora applicato ai soli apprendisti. I lavoratori neoassunti matureranno tali permessi, dopo i primi due anni di servizio, con la seguente gradualità:

    • aziende fino a 15 dipendenti: 28 ore nel terzo e quarto anno, 56 ore dopo il quarto anno;

    • aziende con oltre 15 dipendenti: 36 ore nel terzo e quarto anno, 72 ore dopo il quarto anno.

Resta ferma la maturazione fin dal primo anno di servizio delle 32 ore di permesso per ex festività.

L’accordo conferma che per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento e a tempo determinato, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il computo del periodo decorre dalla data della prima assunzione considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro.

Gli operatori di vendita, ai quali non trovano applicazione i limiti alla durata dell’orario settimanale, non sono interessati al nuovo regime di maturazione dei permessi (cfr. art. 6, Protocollo aggiuntivo).

TRATTAMENTO DI MALATTIA

A) Giorni di carenza

Il trattamento contrattuale ordinario in caso di malattia pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di integrare al 100% i primi tre giorni di assenza.

Dal 26 febbraio 2011, con il dichiarato fine di prevenire situazioni di abuso, l’ipotesi di accordo dispone che il trattamento per il periodo di carenza venga corrisposto limitatamente ai primi quattro eventi malattia, nell’ambito di ciascun anno di calendario (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) e nei limiti del periodo di comporto.

La misura dell’integrazione per il primo e il secondo evento rimane invariata al 100%, mentre è ridotta al 50% per il terzo e il quarto evento. Sono comunque esclusi dalla disciplina limitativa sopra esposta i tipi di evento morboso di seguito indicati:

    • malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

    • ricovero ospedaliero, anche in forma di day hospital;

    • trattamento emodialitico;

    • sclerosi multipla o progressiva;

    • patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del servizio sanitario nazionale.

Le limitazioni per i giorni di carenza non dovrebbero trovare applicazione agli apprendisti, il cui trattamento di malattia è disciplinato nel contratto collettivo da norme specifiche (cfr. art. 54). Analoga conclusione vale per gli operatori di vendita regolati da apposito protocollo.

B) Aspettativa per gravi patologie

La norma di contrasto dell’assenteismo è per così dire bilanciata dall'estensione del trattamento integrativo di malattia per gravi patologie. L’ipotesi di accordo prevede infatti che i lavoratori affetti da patologia grave e continuativa e che richiedano – dopo aver superato il periodo di comporto di 180 giorni – l’ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a 120 giorni vengano indennizzati a carico dell’azienda al 100% per i primi 60 giorni di tale ulteriore periodo.

Estensione del periodo di prova

La durata massima del periodo di prova, per i lavoratori inquadrati nei livelli dal quarto al settimo, è stata elevata di 15 giorni. Pertanto dal 26 febbraio 2011 il nuovo periodo di prova è così stabilito:

    • lavoratori inquadrati al quarto e quinto livello, 60 giorni (la stessa durata già attribuita al secondo e terzo livello);

    • lavoratori inquadrati al sesto e settimo livello, 45 giorni.

Nella dichiarazione a verbale le parti stipulanti si danno atto che le disposizioni sul periodo di prova, anche in correlazione con la riduzione del periodo di preavviso in caso di dimissioni, costituiscono una condizione di miglior favore rispetto al passato.

Riduzione del periodo di preavviso in caso di dimissioni

Il c.c.n.l. 2008 stabiliva gli stessi termini di preavviso sia per il licenziamento che per le dimissioni. L’ipotesi di accordo riduce i termini di preavviso nel caso di dimissioni, per tutte le anzianità ed i livelli di inquadramento:

A) Lavoratori con anzianità fino a cinque anni:

- quadri e primo livello, da 60 a 45 giorni

- secondo e terzo livello, da 30 a 20 giorni

- quarto e quinto livello, da 20 a 15 giorni

- sesto e settimo livello, da 15 a 10 giorni

B) Lavoratori con anzianità da sei a dieci anni:

- quadri e primo livello, da 90 a 60 giorni

- secondo e terzo livello, da 45 a 30 giorni

- quarto e quinto livello, da 30 a 20 giorni - sesto e settimo livello, da 20 a 15 giorni

C) Lavoratori con anzianità oltre dieci anni:

- quadri e primo livello, da 120 a 90 giorni

- secondo e terzo livello, da 60 a 45 giorni

- quarto e quinto livello, da 45 a 30 giorni

- sesto e settimo livello, da 20 a 15 giorni

Per l’ipotesi di mancato preavviso l’accordo regola, in applicazione dei criteri ricavabili dall’art. 2118 cod. civ., tre diverse fattispecie. Se il lavoratore risolve il rapporto senza dare il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere dalle competenze nette del dimissionario una somma equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Se il lavoratore dà il preavviso ma chiede al datore di rinunciare alla sua effettuazione e quest’ultimo accoglie la richiesta, il rapporto cessa immediatamente senza obbligo d’indennità.

Se il lavoratore dà il preavviso ed effettua regolarmente la sua prestazione, il datore di lavoro può di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ma deve corrispondere al lavoratore dimissionario l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto.

L’ipotesi di accordo specifica infine che concorrono al calcolo dell’indennità in caso di dimissioni gli stessi elementi utilizzati per la determinazione dell’indennità sostitutiva in caso di licenziamento (retribuzione di fatto, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità).

Parte economica

Contribuzione per gli enti bilaterali e il Welfare contrattuale

Con l’intento di rafforzare il ruolo degli enti bilaterali e dei fondi contrattuali di assistenza, le parti hanno stabilito la c.d. “contrattualizzazione” del diritto alle prestazioni, dichiarando che la disciplina in esame rappresenta parte integrante del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo e deve essere pertanto applicata – con modalità opportunamente diversificate – da tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi anche se non aderenti al sistema associativo Confcommercio.

Disciplina per le aziende aderenti

1) Enti bilaterali territoriali: il contributo destinato all’ente territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico azienda e dello 0,05% a carico del dipendente. La base di computo del contributo è costituita dalla somma di paga base e contingenza. L’accordo di rinnovo non ha apportato modifiche al riguardo.

2) Fondo EST: per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa è previsto un contributo mensile a carico dell’azienda pari a 10 euro per ciascun iscritto (7 euro per i dipendenti a tempo parziale). L’ipotesi di accordo introduce un contributo a carico del lavoratore pari a 1 euro dal 1° giugno 2011 ed a 2 euro dal 1° gennaio 2012. Dal 1° gennaio 2014 il contributo a carico azienda per i dipendenti a tempo parziale viene equiparato a quello previsto per il personale a tempo pieno.

3) Cassa QuAS: la Cassa di assistenza sanitaria QuAS opera a favore dei quadri ed è alimentata da un contributo annuo, fissato dall’ipotesi di accordo con decorrenza 1° giugno 2011 nella misura di euro 406 (di cui euro 350 a carico azienda ed euro 56 a carico dell’iscritto).

Disciplina per le aziende non aderenti

1) Enti bilaterali territoriali: le aziende che omettano il versamento del contributo all’ente territoriale sono tenute a corrispondere mensilmente al dipendente, in via sostitutiva, un elemento distinto della retribuzione (qualificato come “non assorbibile”) di entità corrispondente allo 0,10% della somma di paga base e contingenza. Per effetto dell’ipotesi di accordo, dal mese di marzo 2011 la misura dell'e.d.r. è elevata allo 0,30% della stessa base di computo.

2) Fondo EST: dal mese di marzo 2011 l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a suo carico è tenuta alternativamente:

    • ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari ad euro 10 mensili;

    • ovvero ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite agli iscritti dal Fondo EST, sulla base del relativo nomenclatore.

3) Cassa QuAS: dal mese di marzo 2011 l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a suo carico è tenuta alternativamente:

    • ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari ad euro 30 mensili;

    • ovvero ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite agli iscritti dalla Cassa, sulla base del relativo nomenclatore.

Elemento economico di garanzia

L’ipotesi di accordo istituisce, a titolo sperimentale, una nuova voce retributiva che sarà erogata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 ottobre 2013 e che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.

Il relativo importo viene corrisposto con la retribuzione di novembre 2013 ed è assorbito fino a concorrenza da ogni trattamento economico individuale o collettivo, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria, corrisposto successivamente al 1° gennaio 2011.

L’importo da liquidare a ciascun lavoratore è rapportato all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle dipendenze della stessa azienda nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 ottobre 2013.

L'elemento di garanzia compete anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di inserimento.

Per i lavoratori a tempo parziale l’entità dell'importo sarà calcolata in proporzione del rapporto fra l'orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario a tempo pieno.

L'elemento economico di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale.

Livello

Aziende fino a 10 dipendenti

Aziende oltre 10 dipendenti

Q, 1, 2

115 euro

140 euro

3, 4

100 euro

125 euro

5, 6

85 euro

110 euro




Aumenti tabellari

L’ipotesi di accordo dispone aumenti dei minimi tabellari con le decorrenze indicate in tabella; dal 1° gennaio 2013 viene incrementata l’indennità di funzione per i quadri.

Di seguito si riportano le tranches degli aumenti stabiliti per i vari livelli e i minimi tabellari in vigore dal 01.01.2011

Aumenti lordi del 1 gennaio 2011:

    • Quadro - 17, 36 euro

    • I livello - 15,64 euro

    • II livello - 13,53 euro

    • III livello - 11,56 euro

    • IV livello - 10 euro

    • V livello - 9,03 euro

    • VI livello - 8,10 euro

    • VII livello - 6,94 euro

Aumenti lordi dal 1 settembre 2011:

    • Quadro - 22,57 euro

    • I livello - 20,33 euro

    • II livello - 17,59 euro

    • III livello - 15,03 euro

    • IV livello - 13 euro

    • V livello - 11,75 euro

    • VI livello - 10,54 euro

    • VII livello - 9,03 euro

Minimi tabellari retributivi lordi dal 1 gennaio 2011:

    • Quadro - 2408,25 euro

    • I livello - 1994,23 euro

    • II livello - 1792,59 euro

    • III livello - 1604,09 euro

    • IV livello - 1455,68 euro

    • V livello - 1363,47 euro

    • VI livello - 1275,27 euro

    • VII livello - 1169,5 euro

Per i lavoratori in forza alla data di stipula dell'ipotesi di accordo gli aumenti contrattuali arretrati sono erogati con la retribuzione del mese di marzo 2011.

Trattamento di fine rapporto

Secondo il c.c.n.l. 2008 l’e.d.r. non assorbibile, corrisposto dalle aziende non aderenti in sostituzione del contributo all’ente bilaterale territoriale, era escluso dal computo del tfr.

L’ipotesi di accordo dispone ora l’inclusione di tale elemento nella base di calcolo del tfr e adotta lo stesso criterio con riferimento alle corrispondenti voci sostitutive dei contributi al Fondo EST ed alla Cassa QuAS.

L’elemento economico di garanzia è escluso dal trattamento di fine rapporto.