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lunedì 03 maggio 2010

Adempimenti ambientali Il MUD può attendere

(articolo di Carlo Bovino tratto da rivista Ipsoa)

È rimasta ancora in sospeso la questione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per il 2010: in base alla normativa vigente, deve essere presentato entro il 30 aprile 2010 ai sensi del D.P.C.M. 2 dicembre 2008, ma, in concreto, ciò è possibile solo per la dichiarazione semplificata (cartacea) e non per quella ordinaria (telematica) dato che sui siti di Ecocerved ed Unioncamere non vi sono (più) il software di compilazione, le istruzioni per la trasmissione telematica. In mancanza di nuove indicazioni “ufficiali”, la cosa più sensata da fare è aspettare.

"Oggi che t'aspettavo non sei venuta”, recitava l’incipit di “Attesa”, bella poesia d’amore di Vincenzo Cardarelli (1887-1959).

Effettivamente alla proroga del MUD - tanto richiesta ed attesa dalle associazioni imprenditoriali e dagli operatori - la metafora sembra calzare fin troppo bene (“Quale un estivo temporale S'annuncia e poi s'allontana”), con il dovuto rispetto per il Cardarelli.

Per l’adempimento del MUD 2010, infatti, tutto sembra essersi fermato al comunicato stampa del 9 aprile scorso col quale il Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, annunciava la presentazione, in seno al Consiglio dei Ministri del 19 aprile, di uno schema di decreto legge per la proroga al 30 giugno del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che era fissato per il 30 aprile.

Come è noto, il D.L. di proroga non ha trovato “spazio” tra i provvedimenti esaminati dal CdM e, da allora, non vi sono stati più annunci ufficiali del Ministero, cosa che ha lasciato tutti (non solo le imprese ma anche l’intero sistema camerale) privi di qualsiasi informazione e conforto.

Mi viene da pensare che, qualcuno, a questo punto, dato il malumore generato dal protrarsi dell’incertezza della situazione, potrebbe riprendere la poesia del Cardarelli, e mutuando ancora una volta l’attesa amata con l’attesa proroga, potrebbe far propria anche la frase finale del poeta, che dichiara “vorrei coprirti di fiori e d'insulti”, con il dovuto rispetto per il Ministero.

Imprese: “lettera a Pinocchio”

Le 500 mila imprese interessate all'adempimento, come già detto in altra occasione, sono davvero nel caos.

Gli appelli levati in modo distinto dal mondo imprenditoriale si sono peraltro uniti in una recente lettera inviata congiuntamente da Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani e CNA, con cui viene chiesto con forza di prorogare l’utilizzo della modulistica già impiegata nel 2009 e, ovviamente, la scadenza del termine di presentazione del MUD, per evitare una situazione “tanto paradossale quanto dannosa per le imprese”.

La lettera - annunciata con un comunicato stampa del 21 aprile 2010 ed indirizzata al Presidente del Consiglio Berlusconi, al Ministro per lo Sviluppo Economico Scajola ed al Ministro dell'ambiente Prestigiacomo - sottolinea come la misura richiesta appaia “assai semplice e di assoluto buon senso”.

"In effetti" - scrivono le cinque confederazioni del c.d. "patto di Capranica" - "mentre il vecchio MUD non è più efficace, il nuovo MUD, ad oggi, non è ancora disponibile sulle piattaforme web di ECOCERVED – UNIONCAMERE; quand’anche venisse rapidamente diffuso, a pochi giorni dalla scadenza sarebbe di fatto impossibile utilizzarlo, trattandosi di un modello complesso nella sua articolazione e ricco di informazioni sovente non in possesso delle imprese tenute ad utilizzarlo".

Nel loro accorato appello, le Organizzazioni "denunciano la gravissima situazione che si sta creando — a ridosso del 30 aprile - a danno dei propri Associati e delle imprese italiane in generale e chiedono al Governo una soluzione rapida e collegiale per scongiurare il rischio di sanzioni pesanti ed ingiuste nei confronti delle aziende, in una situazione congiunturale - peraltro - non positiva".

MUD 2010 con il modello ex DPCM 2008

Allo stato attuale, la normativa vigente - il DPCM del 2 dicembre 2008, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione per l'anno 2008” (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008) prevede - prescindendo dalle esenzioni - per i produttori di rifiuti speciali:

·    il MUD rifiuti speciali “semplificato”, da redigere su supporto cartaceo e da inoltrare alla Camera di commercio competente esclusivamente con una lettera raccomandata senza avviso di ricevimento (non è consentita la consegna allo sportello);

·    il MUD rifiuti speciali ordinario, da compilare su supporto informatico e da trasmettere per via telematica.

In particolare, si può il utilizzare la modulistica semplificata cartacea solo se ricorrono queste 5 condizioni:

·    nell’unità locale a cui si riferisce il MUD siano stati prodotti non più di 5 tipologie di rifiuti da dichiarare;

·    per il conferimento non siano stati utilizzati più di 3 trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;

·    per ciascuna tipologia non vi siano state più di 3 destinazioni;

·    il dichiarante non abbia svolto, presso l’unità locale a cui si riferisce il MUD, alcuna attività di recupero o smaltimento;

·    eventuali trasporti eseguiti “in proprio” dal dichiarante abbiano riguardato solo rifiuti non pericolosi.

In ogni caso, seppure si volesse adempiere utilizzando il MUD “ordinario” da trasmettere in via telematica, gli operatori non lo potrebbero fare l’apposito software di compilazione, con le istruzioni e le indicazioni per la trasmissione telematica necessari non sono più disponibili sui siti di Ecocerved e Unioncamere (sono stati pubblicati e poi rimossi a seguito dell’annuncio, da parte del MATTM, del D.L. di proroga che poi non è stato emanato) e presentare la Dichiarazione utilizzando il software ormai non più disponibile (o peggio, quello “vecchio”) darebbe luogo ad un errato adempimento.

Scadenza MUD, che fare?

A questo punto, in mancanza di nuove indicazioni, anche per chi deve fare solo la dichiarazione semplificata, forse è meglio far trascorrere la scadenza del 30 aprile senza presentare il MUD.

In questa ipotesi, la normativa prevede che entro i successivi 60 giorni scatterebbe la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro, ma certamente non si commetterebbero errori nella compilazione del modello.

Se Ministero, Unioncamere ed Ecocerved tacciono, nell’ambito dei siti istituzionali delle singole Camere di Commercio le indicazioni su cosa fare sono le più varie.

Si va da chi non ha aggiornato affatto la pagina sul MUD 2010 a chi consiglia di utilizzare il “vecchio” modello ex DPCM 2002, come se il D.L. di proroga ci fosse poi stato (stiamo parlando della Camera di Commercio di Roma).

Tra tanta incertezza, qualche Camera di commercio azzarda di aspettare; in tal senso molto “coraggiosa” mi è sembrata la CCIAA di Ravenna la quale, in pratica, “diffida” dall’inviare il MUD (cartaceo o telematico che sia) fino a “nuovo ordine”, con il seguente comunicato: “L’ufficio Ambiente è in attesa di conoscere le modalità di denuncia per quest’anno. Si invita a NON presentare assolutamente alcuna denuncia con supporto cartaceo o con supporto magnetico, utilizzando la vecchia modulistica od il vecchio software né tantomeno la cosiddetta nuova modulistica (ad es. scaricata su siti non del sistema camerale), perché il relativo MUD si configurerebbe come denuncia errata”.

A dire il vero, mi è sembrata la posizione più sensata, che spezza in qualche modo il silenzio di questi giorni dando un'indicazione ragionevole: “Solo quando la presente pagina non riporterà più questo avviso e risulterà aggiornata con i dati del 2010 o quando sarà accessibile il sito ufficiale di Ecocerved, www.ecocerved.it, sarà possibile presentare CORRETTAMENTE il MUD 2010″.

Ipotesi sul futuro

Anche se l’ipotesi del DL di proroga era stata diffusa più volte ed in modo anche ufficiale dal MATTM, una volta “persa” l’occasione di presentarla al CdM del 16 aprile come D.L. singolo (con unico articolo), o all’interno del DL “Enti Locali”, non sembra più trattarsi della opzione che potrà essere scelta in concreto.

Probabilmente, la soluzione potrebbe essere quella - comunque già ventilata - di pubblicare combinatamente un nuovo DPCM che ripristini il MUD 2002 - comprensiva dei dati dei RAEE professionali e di quelli delle auto fuori uso (c.d. "ELV", cioè End of Life Vehicle) - ed un emendamento al decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 (DL incentivi), in corso di conversione in legge (A.C. 3350) e con scadenza il 25 maggio 2010, che preveda il rinvio della scadenza dal 30 aprile al 30 giugno, così come già prospettato.

Come accennato, rimarrebbe comunque un "buco" di 15 giorni per il quale si applicherebbero alle imprese le sanzioni previste dall'art. 258, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006: quella di omessa, incompleta o inesatta presentazione del MUD (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro) o comunque quella di comunicazione tardiva, laddove il MUD venisse presentato entro il sessantesimo giorno dalla scadenza (sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro).

Risultando, però, particolarmente odiosa questa denegata eventualità, allora perché non prevedere una sospensione di tali sanzioni?

Sono certo che, per una volta, a contestare questa sorta di “condono” sarebbero davvero in pochi.

I lettori possono collegarsi gratuitamente al Blog di Claudio Bovino, dedicato alle tematiche ambientali, in www.postilla.it.